CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 00280/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 120) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede. I giudici di merito hanno logicamente ravvisato il coinvolgimento dell'imputato nell'illecita detenzione di stupefacente, in coerenza con gli elementi emersi, evidenziando che il prevenuto aveva aiutato fattivamente l'Isaku ad effettuare il trasporto di altra vettura, desumendone la consapevolezza in ordine ai traffici illeciti effettuati dal coimputato. Anche in relazione al diniego di attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. si riscontra congrua e logica spiegazione dei giudici territoriali, i quali hanno riscontrato la negativa personalità del prevenuto, anche alla luce del precedente specifico a suo carico. Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]