CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29273/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestazione di cui all'art. 615-bis cod. pen., stante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, rideterminando altresì il risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili in euro 3.500 ciascuna (a fronte dell'iniziale condanna ad euro 20.000 per ciascuna parte civile). Il ricorso proposto dall'imputata consta di un unico motivo con il quale si lamenta l'omessa motivazione in ordine alla determinazione del danno cagionato alle persone offese. Il motivo è manifestamente infondato perché in contrasto con il contenuto della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti dato conto delle ragioni che l'hanno condotta a quantificare il danno nella misura indicata, valutando, da un lato, il danno morale comunque subito dalle persone offese per l'indebita interferenza nella loro vita privata (danno quantificabile solo presuntivamente e secondo un ampio margine di discrezionalità) e, dall'altro, le ragioni che avevano indotto l'imputata a registrare le conversazioni tra le due parti civili sospettando dell'infedeltà del coniuge, ritenute tali da ridurre sensibilmente il risarcimento stabilito dal primo giudice. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M