CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26866/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la riqualificazione della condotta nel reato previsto dall'art. 512 bis cod. pen. - accogliendo la sollecitazione al contraddittorio sul punto proveniente dal collegio - e la ridefinizione della pena. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], presente, si associava alla richiesta di riqualificazione della condotta contestata nel reato di intestazione fittizia previsto dall'art. 12 quínquíes D.I.n. 152 del 1991 e chiedeva l'annullamento senza rinvio per decorso del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna del Parente per il reato di riciclaggio. Si contestava allo stesso di essersi reso disponibile all'intestazione fittizia di un immobile del valore complessivo di euro 784.000 euro che era il pagamento di un prestito usurario effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: mancherebbe la prova in ordine alla sussistenza del reato presupposto - ovvero dell'usura - consumata attraverso la vendita a prezzo vile dell'immobile intestato al Parente. Si deduceva, inoltre, che sarebbe stata violata la clausola di sussidiarietà, in quanto il Parente (che era stato assolto dal reato di usura in origine contestatogli) avrebbe fornito un consapevole contributo alla consumazione dell'usura. Infine si deduceva che: (a) non sarebbero emersi elementi idonei a sostenere la sussistenza del dolo del riciclaggio contestato; (b) non sarebbero stati considerati gli argomenti difensivi volti a dimostrare la proporzione del valore dell'immobile rispetto al prezzo pagato dal presunto usurato. 2.2. Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio, che non avrebbe tenuto in considerazione lo stato di incensuratezza del ricorrente e la sua età avanzata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 collegio, in apertura di dibattimento, sollecitava le parti a prendere in esame l'eventuale riqualificazione della condotta contestata al Parente in quella prevista dell'art. 12 quinquies D.I. 306\1992 (condotta ora punita dall'art. 512 bis cod. pen.) 1.1. In materia di oneri e limiti del giudice, nella assegnazione al fatto della definizione giuridica legittima, il collegio ribadisce che la Cassazione dispone, al pari dei giudici di merito, del potere di riqualificazione ex officio previsto, in via generale, dall'art. 521 cod. proc. pen., sempre che lo stesso non implichi la rivalutazione delle prove (caso che impone la rimessione del giudizio relativo alla definizione giuridica alla Corte di merito). E che tale potere debba essere esercitato, in coerenza con quanto prescritto dal diritto convenzionale, garantendo l'esercizio del contraddittorio sulla nuova ed eventuale definizione giuridica. La necessità che sulla contestazione, sia nella sua dimensione fattuale che giuridica, sia assicurato il diritto al contraddittorio deriva dagli oneri di conformazione del nostro ordinamento al diritto convenzionale. Sulla sussistenza del diritto dell'accusato a difendersi non solo dalla contestazione del fatto, ma anche dal suo inquadramento giuridico, la giurisprudenza di Strasburgo si presenta costante, ed esprime un diritto che può ritenersi senz'altro "consolidato". [OSCURATO:PERSONA] ha più volte affermato che l'accusato ha diritto ad essere informato non solo dei fatti materiali contestati, ma anche della loro qualificazione giuridica (Corte Edu, Mattei v. Francia, 19 dicembre 2006 § 34; Papa/la v. Italia, 23 giugno 2005; Pellissier e Sassi v.Francia, 25 marzo 1999, § 34; Drassich. v. Italia, 11 dicembre 2007, § 33; [OSCURATO:PERSONA] v. Spagna del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). E' stato puntualmente chiarito che in materia penale l'informazione precisa e completa sulle accuse garantita dall'art. 6 della Convenzione comprende l'informazione sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate; la definizione giuridica può anche mutare nel corso del processo, ma in tal caso deve essere concessa all'accusato una concreta possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa sulla nuova qualifica: l'imputato deve, cioè, disporre del tempo e delle informazioni necessarie per potere approntare una adeguata difesa sulla diversa definizione giuridica della condotta. Si riafferma cioè che l'attribuzione di una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati non può avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, imponendo invece la comunicazione alle parti del diverso inquadramento prospettabile, con concessione di un termine a difesa, in attuazione del principio di diritto espresso dalla Corte Europea Diritti dell'Uomo (Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 23/02/2021, Casamonìca, Rv. 281118; Sez. 4, Sentenza n. 18793 del 28/03/2019, Macaluso, Rv. 275762 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 3716 del 24/11/2015, dep.2016, Caruso, Rv. 266953 - 01). Tuttavia: qualora la assegnazione della nuova qualifica richieda una nuova valutazione delle prove la Cassazione non può procedere direttamente alla attribuzione della nuova definizione giuridica, essendo alla stessa inibita ogni attività di valutazione delle fonti di prova, ove non sia contestato il travisamento, ma deve rimettere al giudice di merito la valutazione della prova rilevante sulla definizione giuridica della condotta (in tal senso Sez. 4, Sentenza n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D.S. Rv. 271758 - 01). 1.2. Può conclusivamente essere affermato che la riqualificazione giuridica della condotta contestata può essere effettuata ex officio nel corso della intera progressione processuale, dunque anche in Cassazione, sempre che sia offerta alle partì la possibilità di contraddire sul punto. Nel caso in cui la qualificazione giuridica dipenda dalla valutazione delle prove, la Cassazione dovrà tuttavia disporre l'annullamento con rinvio per consentire il contraddittorio non solo sul "diritto", ovvero la legittimità della nuova qualifica, ma anche sulla efficacia dimostrativa delle fonti di prova rilevanti per l'eventuale assegnazione del nuovo inquadramento. 1.3. Nel caso in esame la nuova qualificazione giuridica della condotta non richiedeva alcuna rivalutazione delle prove tenuto conto che la condotta di "intestazione fittizia" risultava pacificamente provata da entrambe le sentenze di merito e non è stata contestata dal ricorrente. Invero il ricorso per cassazione, come anche l'appello, non sono orientati a negare l'azione di intestazione fittizìa, che risulta pacifica. Il ricorso è invece specificamente diretto a dimostrare l'insussistenza del riciclaggio in relazione al fatto il Parente avrebbe attivamente partecipato "anche" al reato presupposto di usura, prestandosi a svolgere la (incontestata) funzione di prestanome per l'intestazione dell'immobile offerto in pagamento del debito usurario. 2. Alla assegnazione alla condotta della nuova definizione giuridica consegue la necessità di dichiarare l'estinzione del reato per decorso dei termini di prescrizione Deve essere tuttavia precisato che la condotta del ricorrente - che si è prestato all'intestazione dell'immobile prezzo dell'usura - ha contribuito a danneggiare le persone offese, che hanno svenduto l'immobile intestato fittiziamente al Parente, di fatto consegnato all'autore dell'usura: il che consente di confermare le statuizioni civili, essendo il danno direttamente correlato anche alla condotta di intestazione fittizia. P.Q.M. Qualificata a condotta ai sensi dell'art. 12 quínquíes D.I. 306\1992 annulla senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le