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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10772/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1970 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti) il ricorsb proposti> nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si contesta la quantificazione dell'aumento a titolo di continuazione, senza confrontarsi con la adeguata motivazione circa le ragioni che hanno indotto la Corte di appello a quantificare l'aumento in 4 mesi e 15 di reclusione, con motivazione di merito volta a sottolineare la proporzionalità dell'aumento rispetto al numero di reati posti in continuazione ed alla gravità del fatto; ritenuto, peraltro, che a fronte di una motivazione logica e coerente, fondata su ragioni di merito, non è consentito richiedere una rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Itt P sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1970 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti) il ricorsb proposti> nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si contesta la quantificazione dell'aumento a titolo di continuazione, senza confrontarsi con la adeguata motivazione circa le ragioni che hanno indotto la Corte di appello a quantificare l'aumento in 4 mesi e 15 di reclusione, con motivazione di merito volta a sottolineare la proporzionalità dell'aumento rispetto al numero di reati posti in continuazione ed alla gravità del fatto; ritenuto, peraltro, che a fronte di una motivazione logica e coerente, fondata su ragioni di merito, non è consentito richiedere una rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Itt P sidente
Sentenza Cassazione n. 10772/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris