CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 46134/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la affermazione di responsabilità del suddetto imputato per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 81 cpv. cod. pen., è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato che anche le doglianze con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento elle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 13 luglio 2022 Il Consigliere es nsore [OSCURATO:PERSONA]