CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15341/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39675 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vi[ o Valentia, ha rideterminato la pena, confermando per il resto la condanna del ricorrente per I reato di furto pluriaggravato. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che in primo luogo deduce violar ne di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente — ( inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di qi elli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi c msiderare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzion( di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 de 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 2E0608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Ritenuto, in particolare, che la Corte territoriale ha adeguatamente ed e saustivamente motivato in merito alle risultanze istruttorie concernenti il riconoscimento de l'imputato, da parte del Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, quale uno dei due utori del fatto sorpresi nel mentre tagliavano il legname (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e il ricorrente paventa un possibile errore nel riconoscimento, facendo rifervnento a dati meramente eventuali e ad una possibile, ma inammissibile in questa sede ricostruzione alternativa. Ritenuto che tale unico motivo di ricorso — nella parte concernent?. la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato giaccl è la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effei tiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), attenendosi alla giu isprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2& ,590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per part colare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede ui a valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che t( nga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte di appello ha fatto riferimento alla gravità della condotta tenuta da entrambi gli imputati, che appare non tenue sia in relazione alle sue modalità — non riconducibili a un dis /alore minimo —, sia per l'entità del danno cagionato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, oli la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo 2025 Il con liere est