CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40027/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seffe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con sentenza del 12/5/2020, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Rimini, che aveva ritenuto responsabile il predetto imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, condannandolo alla pena di mesi uno di arresto ed euro 600,00 di ammenda. L'imputato, per quanto qui rileva, aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendo l'applicazione della pena nel minimo edittale; l'applicazione della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva e lamentando l'eccessività della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte di appello ha rilevato un difetto di specificità dei motivi d'impug nazione. 2. Avverso la sentenza d'inammissibilità dell'atto di appello, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo l'infondatezza delle argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato ed il vizio di motivazione. L'appello aveva affrontato, sia pure sinteticamente, tutte le questioni poste dal giudice di primo grado ed aveva sostenuto con argomentazioni specifiche le critiche elevate nei confronti della sentenza di primo grado. Il Tribunale di Rimini aveva motivato il discostamento dal minimo edittale sostenendo che il tasso alcolemico riscontrato fosse particolarmente elevato (1,15g/1). Tale affermazione era contrastata nell'atto di appello dal rilievo che il valore riscontrato rientrava nella media dei limiti di fascia previsti dall'ART. 186, COMMA 2, lettera b), cod. strada. Oltretutto, osserva la difesa, il fatto, commesso il 27/1/2008, è anteriore alla modifica apportata dal decreto legge 92/2008, convertito con modificazioni nella I. 125/2008, che ha innalzato i limiti edittali prevedendo l'arresto fino a sei mesi, in luogo dell'arresto fino a tre mesi, per la fattispecie in questione. La Corte d'appello, pertanto, avrebbe dovuto ritenere fondato l'appello proposto, non avendo il Tribunale di Rimini sufficientemente motivato il discostamento dal minimo edittale nell'individuare la pena base in giorni 45 di arresto. Non corrisponde a verità il fatto che nell'atto di appello siano state adoperate formule di stile. Con riferimento alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (motivo d'appello n. 3) sono state sollevate doglianze specifiche. Nell'atto di appello si è fatto notare l'eccessiva severità della sanzione accessoria, disposta nella misura di mesi 8, a fronte di una cornice edittale che prevede la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno. Il discostamento dal minimo edittale della sanzione accessoria vrebbe dovuto essere sostenuto da adeguata motivazione nella sentenza di primo grado. Nell'appello, viceversa, al motivo n. 3, si era ampiamente affrontata la questione, mettendosi in evidenza che il Montanari, disc-jokey di fama internazionale, incensurato e senza alcun precedente amministrativo o di polizia, era particolarmente penalizzato dalla durata della sanzione applicata, servendosi costantemente della sua vettura nello svolgimento della sua attività lavorativa. La lieve entità del fatto e l'assoluta occasionalità della condotta non si concilierebbero con la immotivata decisione del primo giudice. Quanto alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si evidenzia come, sino alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 12872/17, esistevano orientamenti contrastanti in materia, ritenendosi possibile concedere la sostituzione anche senza specifica richiesta. 3. Il P.G. presso la Corte di Cassazione con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ritiene la Corte che ricorrano i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., l'intervenuta prescrizione del reato. E' invero ampiamento maturato il termine massimo di prescrizione della contravvenzione contestata, pari ad anni cinque, da farsi decorrere dalla data del suo accertamento (27/1/2008). In assenza di periodi di sospensione della prescrizione, non rilevabili dalla lettura degli atti, il reato è estinto alla data del 27/1/2013. Il ricorso proposto non è inammissibile: la sentenza di primo grado non ha offerto motivazione in ordine all'aspetto riguardante la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, non fissata nel minimo edittale; pertanto le doglianze prospettate sul punto dalla difesa non possono ritenersi generiche. Occorre aggiungere come l'inammissibilità dell'appello debba riguardare motivi generici ed aspecifici, non potendosi estendere ad ipotesi di infondatezza o manifesta infondatezza, e come il vizio di genericità debba essere sempre valutato in rapporto alla specificità della motivazione della sentenza appellata (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01: "L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato").Tutto ciò premesso, poiché il ricorso non è inammissibile, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare l'intervenuta estinzione del rato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., E' appena il caso di rilevare come risulti superfluo qualsiasi approfondimento nel merito, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale) o di vizi di motivazione, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in ragione delle risultanze processuali di cui dà atto la Corte d'appello. Come è noto, ai fini della eventuale applicazione della norma ora citata, occorre che la prova della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. 5. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 7 ot