CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del5/6/2026.Numero registro generale 6377/2025Nu2m ero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 21252/2026Data pubblicazione 22/06/20261.1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 8868/2019,ha dichiarato inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aisensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di compravendita con il quale, indata 23/1/2015, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.la proprieta di alcuni beni immobili.1.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello avverso talesentenza.1.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha, a sua volta, proposto appelloincidentale.1.4. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, già [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito all’appello.1.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza del4/6/2019, è intervenuto in giudizio, chiedendo la conferma dellasentenza impugnata.1.6. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha,per quanto ancora rileva, rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA].r.l..1.7. [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il14/3/2025, ha chiesto la cassazione della sentenza della corted’appello, dichiarandone l’avvenuta notificazione in data13/1/2025.1.8. L’Agenzia delle entrate-Riscossione e il [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con separati controricorsi.1.9. Con decreto presidenziale del 1/12/2025 è stataproposta la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..1.10. La ricorrente ha chiesto la decisione.1.11. La ricorrente e il Fallimento hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiaratoimprocedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.Ric. 2025 n. 6377 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero r3eg istro generale 6377/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 21252/2026Data pubblicazione 22/06/20262.2. La ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato (sia nelricorso, a pag. 1, sia nella procura ad litem del 4/3/2025) che lasentenza impugnata le è stata notificata in data 13/1/2025, si èlimitata, tuttavia, a depositarne, nel termine previsto dall’art.369 c.p.c., una copia autentica (con attestazione di conformità)priva della relazione della relativa notificazione, senza, peraltro,che la copia notificata della sentenza possa rinvenirsi nellaproduzione delle parti resistenti o sia stata comunque acquista alfascicolo d’ufficio.2.3. Ed è, in effetti, noto che il ricorso per cassazione èimprocedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevutola notificazione della sentenza impugnata (anche se si tratta dinotifica avvenuta in via telematica: Cass. n. 30765 del 2017),depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, c.p.c.,copia autentica della sentenza ma senza la relazione dinotificazione della stessa, e di tale documentazione non abbiaeffettuato la produzione - come nel caso in esame - neppure laparte controricorrente (Cass. n. 19695 del 2019; Cass. Sez. U.,n. 10648 del 2017).2.4. Il difetto della produzione di copia autentica dellasentenza impugnata munita della relata di notificazione dellamedesima, prescritta dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., noncomporta, in effetti, l’improcedibilità del ricorso per cassazioneesclusivamente nel caso in cui risulti che la sua notificazione si èperfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giornodalla pubblicazione della sentenza (e cioè, come si evince dall’art.133, comma 1, c.p.c., dal giorno del suo deposito in cancelleria,a nulla, per contro, rilevando la sua comunicazione ad opera delcancelliere ai sensi dell’art. 133, comma 2, c.p.c.) poiché ilcollegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quelladella notificazione del ricorso per cassazione (quale emerge dallarelata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo,Ric. 2025 n. 6377 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero r4eg istro generale 6377/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 21252/2026Data pubblicazione 22/06/2026cui tende la norma citata, di consentire al giudicedell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, diaccertarne la tempestività, in relazione al termine di cui all’art.325, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 11386 del 2019).2.5. Nel caso in esame, come si evince dal documentoprodotto in giudizio (e, del resto, dichiarato dalla stessaricorrente nella procura ad litem del 4/3/2025), la sentenzaimpugnata è stata formalmente depositata in cancelleria in data10/1/2025, mentre il ricorso per la sua cassazione è statonotificato solo il 14/3/2025, quindi oltre il termine perentorio disessanta giorni.2.6. In tema di notificazione del provvedimentoimpugnato ad opera della parte, infatti, ai fini dell’adempimentodel dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione insede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delleparti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che lasentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che ildiritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine“lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamentodella sua osservanza.2.7. Viceversa, nella contraria ipotesi in cui, come nel casoin esame, l’impugnante abbia espressamente o implicitamenteallegato che la sentenza contro cui ricorre gli è stata notificata aifini del decorso del termine breve di impugnazione (nonchénell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dalcontroricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzionidelle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante iltermine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrentel’onere di depositare, unitamente al ricorso, la copia autenticadella sentenza impugnata, munita della relata di notificazione,entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cuimancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso,Ric. 2025 n. 6377 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 6377/2025Nu5m ero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 21252/2026Data pubblicazione 22/06/2026escluso il solo caso (che non ricorre, come visto, nella specie) incui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima dellascadenza del termine breve (di sessanta giorni) decorrente dallapubblicazione del provvedimento impugnato.2.8. Sul tema si sono pronunciate anche le Sezioni Unitedi questa Corte, affermato che: - la dichiarazione contenuta nelricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenzaimpugnata, attesta un “fatto processuale” (e cioè la notificazionedella sentenza) idoneo a far decorrere il termine “breve” diimpugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità”della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze diquanto dichiarato, facendo sorgere in capo alla stessa l’onere didepositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia dellasentenza munita della relata di notifica (ovvero le copie cartaceedei messaggi di spedizione e di ricezione, in casodi notificazione a mezzo pec), senza, peraltro, che sia possibilerecuperare alla relativa omissione (come ha preteso di fare laricorrente: v. la memoria, pag. 6) mediante la successiva (edormai tardiva) produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.; - nelgiudizio di cassazione, è, in effetti, esclusa la dichiarazioned’improcedibilità prevista dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.(soltanto) quando (ma, come detto, non è il caso in esame)l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata di cuiil ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relatadi notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e diricezione, in caso di notifica a mezzo pec), ove taledocumentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice,per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cuiall’art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita, nei casi in cui lalegge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione oalla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre iltermine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.), medianteRic. 2025 n. 6377 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero r6eg istro generale 6377/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 21252/2026Data pubblicazione 22/06/2026l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (Cass. Sez. U., n.21349 del 2022).2.9. Peraltro, nel caso in cui la sentenza impugnata siastata (come dichiarato dal ricorrente) notificata e il ricorrenteabbia depositato la sola copia autentica della stessa, priva dellarelata di notifica, il difetto di procedibilità dev’essere rilevatoanche d’ufficio, non potendo il vizio ritenersi sanato dallamancata contestazione da parte della controricorrente (Cass. n.17014 del 2024): il ricorso per cassazione, proposto nel terminebreve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata,è, infatti, improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copiaautentica della sentenza, non deposita, nei termini di cui all’art.369, comma 1, c.p.c., anche la relazione di notificazione dellastessa, senza che il relativo vizio, rilevabile d’ufficio, sia sanatodalla mancata contestazione da parte del controricorrente (Cass.n. 3466 del 2020).2.10. Né, infine, può ritenersi che tale sanzione si ponga incontrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU,trattandosi, in realtà, di un adempimento preliminare, tutt’altroche oneroso e complesso, che non mette in discussione il dirittoalla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare,nell’interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione dimerito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizionedella controversia (Cass. n. 19475 del 2024).2.11. Nel giudizio di legittimità, infatti, quando la sentenzaimpugnata sia stata notificata ed il ricorrente abbia depositato lasola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, ildifetto di procedibilità trova la sua ragione nel presidiare, conefficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacolala stessa sequenza di avvio del processo (Cass. n. 17014 del2024; conf., Corte EDU 23/5/2024, paragrafi 77-85, lì dove ha,tra l’altro, escluso la necessità di assicurare al ricorrente ilRic. 2025 n. 6377 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero r7eg istro generale 6377/2025Numero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 21252/2026Data pubblicazione 22/06/2026deposito tardivo della relazione di notificazione, essendo,altrimenti, vanificato l’obiettivo della norma, e cioè “assicurarealla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità delricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi”, e, dunque,ritenuto l’adeguatezza della sanzione d’improcedibilità è “allarealizzazione del legittimo fine perseguito”).2.12. In ultima analisi, nel giudizio di cassazione, l’omessaproduzione della relata di notifica della sentenza impugnatadetermina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369,comma 2, n. 2, c.p.c., la quale (in base a quanto affermato dallaCorte EDU nella citata sentenza del 23/5/2024) non si pone incontrasto con l’art. 6 CEDU, poiché integra una sanzioneadeguata rispetto al fine di assicurare il rapido svolgimento delprocedimento dinanzi alla Corte di cassazione, che è preordinatoalla verifica della corretta applicazione della legge ed intervienedopo la celebrazione di due gradi di giudizio deputati alladelibazione nel merito della pretesa, e non costituisceimpedimento idoneo a compromettere il diritto di accesso a untribunale (Cass. n. 24724 del 2024).3. Il ricorso è, dunque, improcedibile.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta didefinizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comporta leconseguenze previste dal terzo comma di tale disposizione, e,dunque, a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., cui la stessarinvia, la condanna della ricorrente: - al pagamento, in favore diciascuno dei controricorrenti, di una somma equitativamentedeterminata, come liquidata in dispositivo; - al pagamento, infavore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,Ric. 2025 n. 6377 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026Numero registro generale 6377/2025Nu8m ero sezionale 2544/2026Numero di raccolta generale 21252/2026Data pubblicazione 22/06/2026comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’improcedibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spesedel giudizio, che liquida, per l’Agenzia delle entrate-Riscossione,in € 8.000,00, oltre accessori di legge e spese prenotate adebito, e, per il Fallimento, in € 10.200, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascunodei controricorrenti, di una somma equitativamentedeterminata, pari, per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ad €8.000,00 e, per il Fallimento, ad € 10.000,00; condanna laricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende,della somma di € 2.500,00; dà atto che sussistono i presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 5 giugno 2026.La PresidentePaola VellaRic. 2025 n. 6377 - Sez. 1 – CC del 5 giugno 2026