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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31357/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo si contesta l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto che la Corte di appello ha reso una motivazione immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, specificando le ragioni per cui l'allontanamento dagli arresti domiciliari non poteva ritenersi di minima offensività, essendosi la ricorrente incontrata con coimputata per il medesimo reato per il quale era sottoposta a misura; rilevato che il ricorso in cassazione non si confronta specificamente con tali argomentazioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che con un unico motivo si contesta l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto che la Corte di appello ha reso una motivazione immune da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, specificando le ragioni per cui l'allontanamento dagli arresti domiciliari non poteva ritenersi di minima offensività, essendosi la ricorrente incontrata con coimputata per il medesimo reato per il quale era sottoposta a misura; rilevato che il ricorso in cassazione non si confronta specificamente con tali argomentazioni; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31357/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris