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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 04389/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 16 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli, di cui all'art. 582 cod. pen., alla pena di euro ottocento di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità risultando la pronuncia reiterativa degli argomenti di quella di primo grado, senza proprie valutazioni ridotte in poche righe relative soltanto al trattamento sanzionatorio. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza emessa in relazione a reati di competenza del giudice di pace, per motivi non consenti.

Ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11) è infatti, esclusa la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello in ordine a reati di competenza del giudice di pace, per vizi della motivazione in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio.

Peraltro, si osserva che lo stesso appare genericamente formulato e non si confronta, specificamente, con la motivazione offerta dal giudice di secondo grado, in relazione sia all'affermazione di responsabilità del ricorrente che circa il trattamento sanzionatorio.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 16 aprile 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli, di cui all'art. 582 cod. pen., alla pena di euro ottocento di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità risultando la pronuncia reiterativa degli argomenti di quella di primo grado, senza proprie valutazioni ridotte in poche righe relative soltanto al trattamento sanzionatorio. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza emessa in relazione a reati di competenza del giudice di pace, per motivi non consenti. Ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11) è infatti, esclusa la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello in ordine a reati di competenza del giudice di pace, per vizi della motivazione in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio. Peraltro, si osserva che lo stesso appare genericamente formulato e non si confronta, specificamente, con la motivazione offerta dal giudice di secondo grado, in relazione sia all'affermazione di responsabilità del ricorrente che circa il trattamento sanzionatorio. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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