CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25388/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 14144/2020 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - -avverso la sentenza n. 4772/2019 emessa dalla CTR Lombardia il 27/11/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso l'atto di avviso di accertamento per mancato versamento della maggiore accisa corrispondente al maggior quantitativo di gasolio utilizzato ai fini dell'autoproduzione di energia elettrica quantificata inv11.032,89 e l'atto di irrogazione di sanzioni per C 3.309,87, pari al 30% della maggiore accisa pretesa. 2. [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento del ricorso, confermava l'accertamento con riferimento all'imposta ed annullava l'atto di irrogazione delle sanzioni. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lombardia rigettava l'appello, ritenendo sussistenti i presupposti dell'esimente di cui all'art. 6 d.lvo 472 del 1997 e non essendovi prova del pregiudizio subito all'attività di polizia tributaria dell'Agenzia. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. La contribuente non ha svolto attività difensive. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 d.lvo 472/1997, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c.; si sostiene che, contrariamente a quant deciso dalla CTR, non sussistevano le condizioni dell'esimente prevista dalla citata norma, in quanto la contribuente, nell'autoliquidarsi una agevolazione superiore a quella spettante, non era incorsa in un errore di fatto, ma in un inescusabile errore di diritto; afferma, inoltre, l'Ufficio la natura sostanziale della violazione, avendo la stessa inciso sulla determinazione della base imponibile. 1.1. Il motivo del ricorso è fondato.La CTR ha, in primo luogo, ritenuto applicabile l'esimente prevista dall'art. 6, comma 1, del d.lvo 472/97, in forza del quale «se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa». La norma ricalca pedissequamente l'art. 3 della legge 689/81 in materia di illeciti amministrativi. La giurisprudenza che si è formata in tale settore ha avuto modo di chiarire che la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 6018/2019). L'esimente della buona fede rilevante come causa di esclusione della responsabilità amministrativa si configura solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso (cfr. Cass. n. 20219/2018). Va aggiunto che "In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 I. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza" (Cass. sez. V, n. 2139 del 30/01/2020). Inoltre, "In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza" (tra le altre, Cass. sez. V, n. 12901 del 15/05/2019). Conclusivamente, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero. Nel caso di specie è pacifico, in punto di fatto, che l'accertamento fiscale dal quale è scaturita la sanzione tragga fondamento dal comportamento della società che, in assenza della prova sperimentale ai fini dell'adozione di un consumo specifico superiore a quello minimo, si è autoliquidata una agevolazione superiore a quella spettante. Al riguardo la CTR, nel passaggio motivazionale che riconosce la causa di esonero della colpevolezza del contribuente, afferma: «la ricorrente è si un operatore professionale del settore ed era non solo a conoscenza della normativa e della procedura ma la costruzione del regolamento normativo per il caso in discussione lo portava unicamente ad avere un comportamento consequenziale con la violazione della norma di riferimento ciò è avvenuto in totale buona fede che per il predetto art. 6 tale violazione non è punibile» In sostanza, per i giudici di seconde cure la società ha consapevolmente violato la norma giuridica di riferimento, ma un non meglio precisato «comportamento consequenziale» ne avrebbe escluso la colpa. E' evidente che la CTR ha male interpretato la normativa di settore e non si è uniformata ai principi giurisprudenziali sopra indicati. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi con riferimento all'applicazione dell'ulteriore causa di non punibilità di cui al comma 5 bis dell'art. 6 d.lvo 472, a tenore del quale «Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo». Contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la condotta serbata dalla ricorrente nel ritardare la richiesta di verifica tecnica dell'Ufficio ha inciso sull'azione di controllo dell'Ufficio e, soprattutto, sulla determinazione della base imponibile, sull'imposta e sul versamento della stessa. 2. In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi il 24