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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12839/2026

Testo disponibile della fonte

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icorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],178 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 4037/2019 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/01/2020 R.G.N. 2746/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14211/2020Numero sezionale 178/2026Data pubblicazione 05/05/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello diRoma ha confermato la decisione di prime cure che avevaaccertato la responsabilità, pro quota, degli attuali ricorrentiper le somme richieste da INPS con avviso bonario relativoad omissione contributiva per contributi dovuti dal dantecausa, [OSCURATO:PERSONA], marito e padre dei ricorrenti, perl’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti per l’attivitàsvolta quale socio della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C.2.

Avverso tale sentenza i ricorrenti in epigrafe indicati hannoproposto ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormenteillustrato con memoria, avverso il quale INPS ha soloconferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE3.

Con i motivi di ricorso i ricorrenti si dolgono di violazione del112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per nonavere la Corte di merito affrontato le questioni sottese ainumeri 1 e 2 del gravame ritenendo tardivo ildisconoscimento effettuato in relazione ai documentidepositati da INPS (primo motivo); violazione degli artt. 214e 215 c.p.c. per avere ritenuto inefficace il disconoscimentooperato dalla Pacifici dei documenti prodotti da INPS(secondo); violazione degli artt. 2943, 1219, 2697 c.c. peravere ritenuto efficace, quale atto interruttivo dellaprescrizione, la comunicazione al dante causa d’iscrizioned’ufficio alla gestione esercenti attività commerciali (terzo);violazione degli artt.112 c.p.c. e 2697 c.c., omesso esamedi fatti decisivi per omessa pronuncia sull’eccezione diviolazione del diritto di difesa svolta per non essere stati maimessi da INPS a conoscenza degli atti sottesi alla pretesaNumero registro generale 14211/2020Numero sezionale 178/2026creditoria, all’uopo richiamando giurisprudenza in tNeumearo ddi rai ccolta generale 12839/2026Data pubblicazione 05/05/2026riscossione delle imposte (quarto).4.

Il ricorso è da rigettare.5.

Il primo motivo, sulla nullità della sentenza, attiene ai motividi gravame non esaminati, incentrati sul potere del tribunaledi rilevare d’ufficio la presunta tardività del disconoscimentodei documenti allegati da INPS e di statuire e sulla mancataillegittimamente sollevata dal tribunale e non portata aconoscenza delle parti se non con la sentenza che ha definitoil giudizio.6.

Le parti ricorrenti contestano anche l'affermata tempestivitàdella costituzione di INPS in primo grado ma, invero, a frontedella ritenuta tempestività in entrambi i gradi di giudizio,non si appalesa autosufficiente il motivo carentedell’adeguata allegazione degli atti volti a corroborarel’assunto difensivo.7.

Per il resto, il motivo è infondato non ravvisandosi la nullitàdenunciata per avere la Corte di merito, con dovizia didettagli, descritto lo svolgimento dell’udienza dicomparizione coincidente, nel rito del lavoro, con l’udienzadi discussione e argomentato in ordine alle difese svolte, inudienza, dal procuratore degli appellanti, volte a chiedere ladiscussione della causa, ritenuta meramente documentale,con passaggio motivazionale non attinto da censura in uncontesto censorio in cui la doglianza è limitata al mancatoadito al contraddittorio processuale senza nulla aggiungereal riguardo.8.

In ogni caso, la motivazione, con ampi snodi argomentativi,dimostra, peraltro, che la valutazione sulla peculiareincidenza e qualità dei documenti non poteva implicare alcunNumero registro generale 14211/2020Numero sezionale 178/2026disconoscimento da parte degli eredi del dante Nucmaeuros dai r,a ccolta generale 12839/2026Data pubblicazione 05/05/2026trattandosi, quanto al documento sub 1), di comunicazioneal dante causa dell’iscrizione d’ufficio con relativo avviso diricevimento con la firma del ricevente (e solo in sede digravame, tardivamente, è contestata la predettasottoscrizione, ad opera del dante causa, attestante ilricevimento dell’iscrizione d’ufficio); quanto ai documentisub 2) e 3) relativi al dettaglio dell’imposizione recanti ancheversamenti parziali già effettuati dal dante causa (nonvertendosi in tema di eventuale disconoscimento); quanto aldocumento sub 4) inerente al riquadro RK 2005 contenutonel modello [OSCURATO:SOCIETA].

Canda di [OSCURATO:PERSONA] C. relativo ai redditi 2005, del pari non suscettibile didisconoscimento ma neanche attinto da contestazionequanto all’invio.9.

Peraltro, la Corte di merito ha ritenuto il disconoscimentoriferito a detto compendio documentale (nella parte in cuiipotizzabile) del tutto generico non discernendosi se riferitoalla corrispondenza all’originale, alla sottoscrizione oppureal contenuto, ritenendo detto asserto assorbente ogniquestione sulla contestata rilevabilità d’ufficio delriconoscimento tacito.10.

I restanti motivi non sono meritevoli di miglior esito e sonoda rigettare per avere la Corte di merito chiaramenteindicato il valore dell’atto interruttivo, non versandosi intema d’imposizione tributaria, e rimarcato altresì che, puresplicita e chiara la pretesa contributiva, mai era risultatacontestata dal dante causa, con proposizione, anche questa,non fatta cenno, in questa sede, di alcuna critica.11.

Infine, quanto alla predicata posizione degli eredi, di nonessere stati tenuti al corrente del debito contributivo delNumero registro generale 14211/2020Numero sezionale 178/2026dante causa, correttamente la Corte di merito ha rNiutmeenrou dti ora ccolta generale 12839/2026Data pubblicazione 05/05/2026non evocato dagli eredi un obbligo giuridico, di derivazionelegale, volto ad imporre la rinnovazione, agli eredi, dellecomunicazioni previamente notificate al de cuius,denunciandone, in questa sede, la violazione.12.

In conclusione, il ricorso è rigettato, senza spese per nonavere INPS svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art.13,co.1-quater,d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.Così deciso nella Adunanza camerale del 14 gennaio 2026La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrenti -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],178 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 4037/2019 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 07/01/2020 R.G.N. 2746/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14211/2020Numero sezionale 178/2026Data pubblicazione 05/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello diRoma ha confermato la decisione di prime cure che avevaaccertato la responsabilità, pro quota, degli attuali ricorrentiper le somme richieste da INPS con avviso bonario relativoad omissione contributiva per contributi dovuti dal dantecausa, [OSCURATO:PERSONA], marito e padre dei ricorrenti, perl’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti per l’attivitàsvolta quale socio della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C.2. Avverso tale sentenza i ricorrenti in epigrafe indicati hannoproposto ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormenteillustrato con memoria, avverso il quale INPS ha soloconferito delega in calce alla copia notificata del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE3. Con i motivi di ricorso i ricorrenti si dolgono di violazione del112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per nonavere la Corte di merito affrontato le questioni sottese ainumeri 1 e 2 del gravame ritenendo tardivo ildisconoscimento effettuato in relazione ai documentidepositati da INPS (primo motivo); violazione degli artt. 214e 215 c.p.c. per avere ritenuto inefficace il disconoscimentooperato dalla Pacifici dei documenti prodotti da INPS(secondo); violazione degli artt. 2943, 1219, 2697 c.c. peravere ritenuto efficace, quale atto interruttivo dellaprescrizione, la comunicazione al dante causa d’iscrizioned’ufficio alla gestione esercenti attività commerciali (terzo);violazione degli artt.112 c.p.c. e 2697 c.c., omesso esamedi fatti decisivi per omessa pronuncia sull’eccezione diviolazione del diritto di difesa svolta per non essere stati maimessi da INPS a conoscenza degli atti sottesi alla pretesaNumero registro generale 14211/2020Numero sezionale 178/2026creditoria, all’uopo richiamando giurisprudenza in tNeumearo ddi rai ccolta generale 12839/2026Data pubblicazione 05/05/2026riscossione delle imposte (quarto).4. Il ricorso è da rigettare.5. Il primo motivo, sulla nullità della sentenza, attiene ai motividi gravame non esaminati, incentrati sul potere del tribunaledi rilevare d’ufficio la presunta tardività del disconoscimentodei documenti allegati da INPS e di statuire e sulla mancataillegittimamente sollevata dal tribunale e non portata aconoscenza delle parti se non con la sentenza che ha definitoil giudizio.6. Le parti ricorrenti contestano anche l'affermata tempestivitàdella costituzione di INPS in primo grado ma, invero, a frontedella ritenuta tempestività in entrambi i gradi di giudizio,non si appalesa autosufficiente il motivo carentedell’adeguata allegazione degli atti volti a corroborarel’assunto difensivo.7. Per il resto, il motivo è infondato non ravvisandosi la nullitàdenunciata per avere la Corte di merito, con dovizia didettagli, descritto lo svolgimento dell’udienza dicomparizione coincidente, nel rito del lavoro, con l’udienzadi discussione e argomentato in ordine alle difese svolte, inudienza, dal procuratore degli appellanti, volte a chiedere ladiscussione della causa, ritenuta meramente documentale,con passaggio motivazionale non attinto da censura in uncontesto censorio in cui la doglianza è limitata al mancatoadito al contraddittorio processuale senza nulla aggiungereal riguardo.8. In ogni caso, la motivazione, con ampi snodi argomentativi,dimostra, peraltro, che la valutazione sulla peculiareincidenza e qualità dei documenti non poteva implicare alcunNumero registro generale 14211/2020Numero sezionale 178/2026disconoscimento da parte degli eredi del dante Nucmaeuros dai r,a ccolta generale 12839/2026Data pubblicazione 05/05/2026trattandosi, quanto al documento sub 1), di comunicazioneal dante causa dell’iscrizione d’ufficio con relativo avviso diricevimento con la firma del ricevente (e solo in sede digravame, tardivamente, è contestata la predettasottoscrizione, ad opera del dante causa, attestante ilricevimento dell’iscrizione d’ufficio); quanto ai documentisub 2) e 3) relativi al dettaglio dell’imposizione recanti ancheversamenti parziali già effettuati dal dante causa (nonvertendosi in tema di eventuale disconoscimento); quanto aldocumento sub 4) inerente al riquadro RK 2005 contenutonel modello [OSCURATO:SOCIETA]. Canda di [OSCURATO:PERSONA] C. relativo ai redditi 2005, del pari non suscettibile didisconoscimento ma neanche attinto da contestazionequanto all’invio.9. Peraltro, la Corte di merito ha ritenuto il disconoscimentoriferito a detto compendio documentale (nella parte in cuiipotizzabile) del tutto generico non discernendosi se riferitoalla corrispondenza all’originale, alla sottoscrizione oppureal contenuto, ritenendo detto asserto assorbente ogniquestione sulla contestata rilevabilità d’ufficio delriconoscimento tacito.10. I restanti motivi non sono meritevoli di miglior esito e sonoda rigettare per avere la Corte di merito chiaramenteindicato il valore dell’atto interruttivo, non versandosi intema d’imposizione tributaria, e rimarcato altresì che, puresplicita e chiara la pretesa contributiva, mai era risultatacontestata dal dante causa, con proposizione, anche questa,non fatta cenno, in questa sede, di alcuna critica.11. Infine, quanto alla predicata posizione degli eredi, di nonessere stati tenuti al corrente del debito contributivo delNumero registro generale 14211/2020Numero sezionale 178/2026dante causa, correttamente la Corte di merito ha rNiutmeenrou dti ora ccolta generale 12839/2026Data pubblicazione 05/05/2026non evocato dagli eredi un obbligo giuridico, di derivazionelegale, volto ad imporre la rinnovazione, agli eredi, dellecomunicazioni previamente notificate al de cuius,denunciandone, in questa sede, la violazione.12. In conclusione, il ricorso è rigettato, senza spese per nonavere INPS svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater,d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per ilversamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulterioreimporto, a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.Così deciso nella Adunanza camerale del 14 gennaio 2026La PresidenteLucia Esposito
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