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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35061/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 20 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 28 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter e 643 cod. pen.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di indebito utilizzo di carte di credito e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo all'aumento per continuazione, oltre all'evidente genericità, risultano manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello a pagina 4 ha, da un lato, logicamente argomentato in ordine alla colpevolezza della prevenuta per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., quale naturale effetto della condotta di circonvenzione di incapace, comprovata anche dalla precedente induzione posta in essere nei confronti della vittima per farsi rilasciare la carta di credito indebitamente utilizzata, e, per altro verso, sancito la congruità della sanzione inflitta, peraltro fissata in misura minima (si vedano sul punto, Sez.

U n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); peraltro la Bosco è stata indicata come colei che "certamente" aveva concorso alla effettuazione dei prelievi (dunque il richiamo alla "plausibilità" della azione concorsuale è stato espressamente superato dalla Corte territoriale: pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 20 dicembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Biella, in data 28 marzo 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter e 643 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di indebito utilizzo di carte di credito e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, con specifico riguardo all'aumento per continuazione, oltre all'evidente genericità, risultano manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello a pagina 4 ha, da un lato, logicamente argomentato in ordine alla colpevolezza della prevenuta per il delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen., quale naturale effetto della condotta di circonvenzione di incapace, comprovata anche dalla precedente induzione posta in essere nei confronti della vittima per farsi rilasciare la carta di credito indebitamente utilizzata, e, per altro verso, sancito la congruità della sanzione inflitta, peraltro fissata in misura minima (si vedano sul punto, Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); peraltro la Bosco è stata indicata come colei che "certamente" aveva concorso alla effettuazione dei prelievi (dunque il richiamo alla "plausibilità" della azione concorsuale è stato espressamente superato dalla Corte territoriale: pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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