CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2021
Cassazione n. 45236/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale della stessa città, in data 7 novembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, in esito al giudizio abbreviato, alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (furto di energia elettrica mediante abusivo allaccio alla rete di distribuzione dell'ente somministratore) e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, cod. pen. (detenzione in concorso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish), ritenuta ed applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza citata con tre motivi (quivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.); all'uopo denuncia: - la violazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione, per omessa indicazione delle specifiche ragioni, desunte da indicatori di fatto, per le quali le condotte di cui alla regiudicanda costituivano sintomo della maggiore riprovevolezza dell'imputato e della sua più intensa capacità a delinquere, oltre che della sua più significativa pericolosità sociale, quali conseguenze della pregressa carriera criminale; - la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche; - il vizio di motivazione quanto alla configurazione della detenzione di sostanze stupefacenti di differente tipologia qualitativa alla stregua del concorso formale di reati piuttosto che come una figura di reato autonoma, con conseguente illegittimità dei distinti aumenti di pena per ciascuna condotta avente un diverso oggetto materiale. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria in data 25 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate. l. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, pur avendo dichiarato inammissibile il motivo di gravame proteso all'esclusione della circostanza aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, ritenuta ed applicata al [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato nel merito le doglianze cui lo stesso era affidato, evidenziando come i precedenti penali e giudiziari annoverati dall'imputato, vieppiù se considerati nella loro scansione temporale, denotassero la sua «inesausta inclinazione verso il delitto a fine di lucro», nel cui ambito rientrano a buona ragione il furto e la detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti per cui vi è processo. Donde, la motivazione esibita risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione dei delitti posti in essere dal ricorrente è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata capacità a delinquere oltre che della sua più intensa pericolosità sociale. 2. Il secondo motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. Le argomentazioni spiegate in sentenza, con le quali sono state valorizzate le modalità delle condotte di reato, l'assenza di autentica resipiscenza da parte dell'imputato, avuto riguardo alle circostanze nelle quali aveva avuto luogo l'ammissione dei fatti, la sua personalità incline alla commissione di delitti contro il patrimonio, sono senz'altro coerenti con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, secondo la quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv 242419); sicché «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, potendo anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163). 3. Coglie nel segno, invece, il terzo motivo di ricorso. 3.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo (Rv. 274076), hanno enunciato il principio di diritto secondo cui l'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal decreto- legge 20 marzo 2014, n.36 (conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79) - prevede un'unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro. A sostegno è stato spiegato che: «La stessa formulazione della disposizione in esame [art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990] impedisce di ritenere che essa preveda distinte e differenziate ipotesi di reato in ragione della classificazione tabellare della sostanza oggetto delle condotte incriminate, tanto più che la stessa elevazione della fattispecie ad incriminazione autonoma e la scelta di livellare il trattamento sanzionatorio nel senso indicato, rivelano l'intenzione del legislatore di considerare comunque il fatto, se di lieve entità, in maniera unitaria, anche quando ha ad oggetto sostanze eterogenee. Scelta che appare coerente al concreto disvalore di un fatto che viene considerato, per l'appunto, lieve alla luce di una pluralità di parametri, la cui valutazione positiva ha già evidentemente consentito di non attribuire alla presenza di sostanze di natura diversa un significato particolarmente rilevante» (Sentenza Murolo, in motivazione pagg. 24 -25). 3.2. Ne viene che, a cagione dell'illegittimità del duplice aumento di pena irrogato al [OSCURATO:PERSONA] per la detenzione simultanea di hashish e cocaina, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al secondo aumento per continuazione, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 309/1990. 3.3. In applicazione della norma di cui all'art. 587 cod. proc. pen. vanno estesi all'imputata non impugnante, [OSCURATO:PERSONA], gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di modo che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio anche nei confronti di costei limitatamente al secondo aumento per continuazione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 309/1990. 3.4. Per l'effetto, deve essere eliminato l'indicato aumento di pena, determinato, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 334,00 di multa, e, quanto alla Bravo, in mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 200,00, di multa, in entrambi i casi già al netto della riduzione per la scelta del rito abbreviato. 4. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al secondo aumento per continuazione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente eliminazione dell'indicato aumento di pena, determinato, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 334,00 di multa, e, quanto alla Bravo, in mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 200,00, di multa, in entrambi i casi già al netto della riduzione per la scelta del rito abbreviato. Nel resto il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al secondo aumento per continuazione in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.p.r. 309/1990, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed elimina l'indicato aumento di pena, determinato, quanto al [OSCURATO:PERSONA], in mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 334,00 di multa, e, quanto alla Bravo, in mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 200,00, di multa, in entrambi i casi già al netto della riduzione per la scelta del rito abbreviato.