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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15484/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2018 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto diehiararsi l'inammissibilita' del ricorso; ude [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cremona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millecinquecento in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c) e 2 sexíes C.d.S. e ha disposto la so- spensione della patente di guida per la durata di anni uno (guida in stato di ebbrezza di autovettura [OSCURATO:PERSONA] - in [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2015).

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S..

Si deduce che il Tribunale non ha disposto nulla in relazione alla confisca dell'au- toveicolo, senza fornire indicazioni sull'appartenenza dell'autoveicolo.

In caso di appartenenza del veicolo ad un soggetto diverso dal Marchesi, il Tribu- nale avrebbe dovuto disporre la sospensione della patente di guida in misura non inferiore al minimo di anni due (sanzione amministrativa raddoppiata); in caso di appartenenza all'imputato il Tribunale avrebbe dovuto confiscare l'autovettura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è generico.

Va premesso che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione am- ministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della sta- tuizione adottata dal giudice penale (Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Assini, Rv. 269605; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011, dep. 2012, Camerlo, Rv. 253128; Sez.

U, n. 89488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981).

L'art. 186, comma 2-quater, C.d.S. prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis del citato art. 186, anche in caso di «applicazione della pena su richiesta delle parti».

L'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione ammini- strativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.

La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato «salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato».2.

Occorre ricordare, nel caso di specie, che è inammissibile il ricorso per Cassa- zione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando gene- ricamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma in- dividuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sin- dacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez.

V, n. 2896 del 9 dicembre 1998, dep. 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212610).

Invero, il motivo di ricorso del Procuratore Generale di Brescia è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod. proc. pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata confisca del veicolo e alla durata della so- spensione della patente di guida ex art. 186 lett. c) CDS, senza specificare concreta- mente in che cosa si concretizzi il vizio dedotto, ma indicando genericamente la man- cata applicazione di entrambe le ipotesi alternative della confisca del veicolo e del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

Come è stato costantemente ritenuto da questa Corte, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen., a pena di inammissibi- lità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le cen- sure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato (Sez. 2, n. 2067 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Brega- motti, Rv. 265053).

Tale condizione non si è assolutamente verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico e aspecifico, denunciando in maniera cumulativa e promiscua la mancanza di motivazione con riferimento all'applicazione delle misure amministrative accessorie, senza indicare i presupposti di fatto necessari alla valuta- zione e cioè se il veicolo appartenga all'imputata, nel qual caso è prevista la confisca, o a persona estranea al reato, ipotesi quest'ultima da cui deriva il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 5994 del 04/02/2020, Gioia, non massimata).

3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il r icorso.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere estensore e dal consigliere più anziano del collegio per impedimento del Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 25 novembre 2021.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2018 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto diehiararsi l'inammissibilita' del ricorso; ude [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Cremona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto ed euro millecinquecento in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c) e 2 sexíes C.d.S. e ha disposto la so- spensione della patente di guida per la durata di anni uno (guida in stato di ebbrezza di autovettura [OSCURATO:PERSONA] - in [OSCURATO:PERSONA] il 15 giugno 2015). 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza per violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S.. Si deduce che il Tribunale non ha disposto nulla in relazione alla confisca dell'au- toveicolo, senza fornire indicazioni sull'appartenenza dell'autoveicolo. In caso di appartenenza del veicolo ad un soggetto diverso dal Marchesi, il Tribu- nale avrebbe dovuto disporre la sospensione della patente di guida in misura non inferiore al minimo di anni due (sanzione amministrativa raddoppiata); in caso di appartenenza all'imputato il Tribunale avrebbe dovuto confiscare l'autovettura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico. Va premesso che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione am- ministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento, svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della sta- tuizione adottata dal giudice penale (Sez. 4, n. 17186 del 17/01/2017, Assini, Rv. 269605; Sez. 4, n. 32427 del 03/11/2011, dep. 2012, Camerlo, Rv. 253128; Sez. U, n. 89488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981). L'art. 186, comma 2-quater, C.d.S. prevede espressamente l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis del citato art. 186, anche in caso di «applicazione della pena su richiesta delle parti». L'art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. stabilisce che all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione ammini- strativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni; durata che viene raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La norma in esame stabilisce, inoltre, che con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato «salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato».2. Occorre ricordare, nel caso di specie, che è inammissibile il ricorso per Cassa- zione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando gene- ricamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma in- dividuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sin- dacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B, Rv. 264879; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. V, n. 2896 del 9 dicembre 1998, dep. 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212610). Invero, il motivo di ricorso del Procuratore Generale di Brescia è inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per violazione del principio di autosufficienza e perché generico, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 cod. proc. pen., essendosi il ricorrente limitato a dedurre la mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata confisca del veicolo e alla durata della so- spensione della patente di guida ex art. 186 lett. c) CDS, senza specificare concreta- mente in che cosa si concretizzi il vizio dedotto, ma indicando genericamente la man- cata applicazione di entrambe le ipotesi alternative della confisca del veicolo e del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Come è stato costantemente ritenuto da questa Corte, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 cod. proc. pen., a pena di inammissibi- lità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le cen- sure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi di fatto che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato (Sez. 2, n. 2067 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Brega- motti, Rv. 265053). Tale condizione non si è assolutamente verificata nella specie, essendo il motivo di impugnazione del tutto generico e aspecifico, denunciando in maniera cumulativa e promiscua la mancanza di motivazione con riferimento all'applicazione delle misure amministrative accessorie, senza indicare i presupposti di fatto necessari alla valuta- zione e cioè se il veicolo appartenga all'imputata, nel qual caso è prevista la confisca, o a persona estranea al reato, ipotesi quest'ultima da cui deriva il raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (Sez. 4, n. 5994 del 04/02/2020, Gioia, non massimata). 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il r icorso. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere estensore e dal consigliere più anziano del collegio per impedimento del Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021. Il Consigliere estensore
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