CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 36239/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' LEONARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; Esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto i tre motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e in particolare: il primo perché costituito da doglianze meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag 2 della motivazione laddove si fa un puntuale richiamo all'orientamento di questa Corte in ordine alla perimetrazione del concetto di abitazione e alla incidenza che occorre ascrivere, quanto alla contestata evasione, ad ogni altra appartenenza esterna, compresi gli spazi condominiali esterni, li dove è stato rinvenuto il ricorrente); il secondo e il terzo perché, a tacer d'altro, si legano entrambi a una situazione in fatto ( diretta a supportare l'esimente dello stato di necessità ribadito con la seconda doglianza e posta, al contempo, a sostegno, anche del giudizio da rendere, per la prima volta, in sede di legittimità, quanto alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. rivendicata con il terso motivo, sotto il versante della attenuata incidenza del dolo da ascrivere all'imputato) rimasta indimostrata ( si veda pag. 3 della sentenza, terzo e quarto capoverso). Rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/5/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefano ogini