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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:C:2008:639
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 novembre 2008 1 ( 1 ) Causa C‑494/06 P [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Italia e [OSCURATO:SOCIETA] «Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado – Aiuti di Stato – Prestiti a tasso agevolato diretti a consentire la realizzazione di programmi di penetrazione nel mercato in paesi terzi – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le decisioni»

1. Nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/177CE (in prosieguo: «la decisione controversa») ( 2 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso che le due sovvenzioni concesse dall’Italia a [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «Wam») ( 3 ) costituivano aiuti di Stato rientranti nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

Poiché tali aiuti non erano stati oggetto di previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), quest’ultima li ha ritenuti illegittimi.

2. Il Tribunale di primo grado, con sentenza 6 settembre 2006, cause riunite T‑304/04 e T‑316/04, Italia e Wam/[OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), ha annullato la decisione controversa per difetto di motivazione.

In particolare, esso ha ritenuto che la motivazione fornita non fosse sufficiente per giustificare la conclusione secondo cui l’aiuto concesso soddisfaceva tutte le condizioni previste dall’art. 87, n. 1, CE. [OSCURATO:PERSONA] impugna ora la suddetta sentenza sostenendo che il Tribunale di primo grado avrebbe applicato, riguardo all’adeguatezza della motivazione, un criterio che si discosterebbe dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia.

Contesto normativo Diritto comunitario pertinente

3. L’art. 87, n. 1, CE stabilisce che: «1.

Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

4. L’art. 253 CE prevede che: «I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA] sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato».

Normativa nazionale pertinente

5. L’art. 2 della legge italiana 29 luglio 1981, n. 394 ( 6 ), concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane, costituisce il fondamento normativo in virtù del quale le autorità italiane possono concedere finanziamenti agevolati a favore delle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi terzi.

Fatti all’origine della controversia

6. [OSCURATO:PERSONA] è una società italiana che progetta, produce e vende mescolatrici industriali e componenti, usati principalmente nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica e ambientale ( 7 ).

7. Il 24 novembre 1995, le autorità italiane decidevano di concedere alla Wam un prestito agevolato di ITL 2 281 485 000 ( 8 ) per agevolare la sua penetrazione commerciale in Giappone, in Corea del Sud e a Taiwan.

A causa della crisi economica in Corea e a Taiwan, i progetti pianificati non venivano attuati in tali paesi. [OSCURATO:PERSONA] riceveva effettivamente un prestito di ITL 1 358 505 421 ( 9 ) a fronte della costituzione di strutture permanenti e dei costi per la promozione commerciale in [OSCURATO:PERSONA].

8. Il 9 novembre 2000 le stesse autorità italiane decidevano di concedere alla Wam un altro prestito agevolato dell’importo di ITL 3 603 574 689 ( 10 ).

Il programma finanziato da quel prestito doveva essere attuato in Cina dalla Wam e dalla [OSCURATO:PERSONA] (Shanghai) Co.

Ltd, un’impresa locale interamente controllata dalla Wam ( 11 ).

La decisione impugnata

9. Con lettera 26 luglio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva una denuncia dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), impresa concorrente della [OSCURATO:PERSONA], società del [OSCURATO:PERSONA], membro della multinazionale di cui la Wam fa parte. [OSCURATO:PERSONA] affermava che, in seguito del prestito italiano concesso alla Wam, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe praticato prezzi molto più bassi dei suoi.

10. Dopo avere ottenuto ulteriori informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE e adottava la decisione controversa in data 19 maggio 2004.

11. L’adeguatezza della motivazione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’art. 87, n. 1, CE dev’essere esaminata in base ai punti 74‑79 della decisione stessa.

Dopo aver rammentato i termini di tale disposizione, la decisione così prosegue: «(75) L’aiuto in esame è realizzato attraverso trasferimenti di risorse pubbliche, sotto forma di prestiti agevolati, a una specifica impresa, [OSCURATO:SOCIETA].

Tali sovvenzioni migliorano la situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto.

Per quanto riguarda l’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri, è stato sottolineato dalla Corte di giustizia ( 12 ), che, per quanto l’aiuto sia inteso a favorire le esportazioni al di fuori dell’Unione europea, gli scambi intracomunitari possono essere comunque influenzati.

In aggiunta, considerata l’interdipendenza fra i mercati sui quali operano le imprese comunitarie, è possibile che tale aiuto abbia un effetto distorsivo sulla concorrenza all’interno della Comunità. (76) [OSCURATO:SOCIETA] ha filiali in tutto il mondo.

Diverse tra queste sono stabilite in quasi tutti gli Stati membri dell’Unione europea, come Francia, Olanda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Belgio e Germania.

È stato per di più sottolineato dal denunciante che egli è in diretta concorrenza con “WAM [OSCURATO:PERSONA]”, che è la filiale per il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], sul mercato intracomunitario, e che sta perdendo numerosi ordini a favore della società italiana.

Inoltre, per quanto riguarda la concorrenza orientata verso l’esterno fra le imprese comunitarie, è emerso che il programma finanziato dal secondo aiuto, diretto a sostenere la penetrazione commerciale in Cina, doveva essere svolto congiuntamente da [OSCURATO:SOCIETA] e “WAM [OSCURATO:PERSONA] Ltd”, un’impresa locale controllata al 100% da [OSCURATO:SOCIETA]. (77) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche se il beneficiario esporta la sua intera produzione al di fuori dell’UE, del SEE e dei paesi in via d’adesione, un sovvenzionamento delle attività di esportazione può incidere sugli scambi fra Stati membri. (78) Inoltre, nel caso in oggetto, è stato accertato che le vendite all’estero hanno rappresentato, dal 1995 al 1999, dal 52 al 57,5 % del fatturato annuo totale di [OSCURATO:SOCIETA], di cui due terzi all’interno dell’UE (in cifre assolute, circa 10 milioni di EUR contro 5 milioni di EUR). (79) Pertanto, indipendentemente dal fatto che l’aiuto considerato sostenga l’esportazione verso altri Stati membri o all’esterno dell’Unione europea, esso ha un’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri ed è pertanto soggetto all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato».

Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado

12. L’Italia e la Wam hanno presentato separatamente dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione.

I singoli ricorsi sono stati in seguito riuniti.

L’Italia ha fondato il proprio ricorso su sette motivi, mentre la Wam ne ha dedotti dieci ( 13 ).

Tra i motivi invocati è stata fatta valere la violazione dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di fornire un’adeguata motivazione alla decisione impugnata.

13. Il Tribunale, soprassedendo all’esame degli altri motivi di annullamento, ha annullato la decisione controversa in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito una motivazione adeguata in grado di dimostrare che i prestiti avrebbero potuto incidere sugli scambi o che avrebbero potuto falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Il presente ricorso si limita pertanto a tale questione.

14. In caso di suo accoglimento, la causa verrebbe rinviata al Tribunale di primo grado affinché quest’ultimo possa analizzare gli altri motivi di annullamento.

Qualora, invece, il ricorso venisse respinto, la controversia sarebbe risolta in via definitiva.

15. In sede di impugnazione, tutte le parti hanno svolto un’ampia discussione riguardo ai fatti (controversi) che hanno portato alla decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Poiché l’esame dettagliato dei fatti non rientra nell’ambito di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado dinanzi alla Corte di giustizia riguardante un motivo di diritto, tali argomenti non devono essere presi in considerazione ( 14 ).

Impugnazione

16. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale – dichiarando che la motivazione della decisione impugnata non era sufficiente per concludere che i prestiti concessi dall’Italia alla Wam potevano incidere sugli scambi e falsare o minacciare di falsare la concorrenza – avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 87, n. 1, e 253 CE e si sarebbe discostato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale porrebbe criteri relativamente meno rigorosi in ordine all’onere, a carico della [OSCURATO:PERSONA], di provare che un presunto aiuto possa incidere sugli scambi oppure falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe imposto un onere della prova più gravoso.

17. A sostegno della sua tesi principale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce una serie di argomenti subordinati.

In particolare, essa contesta le osservazioni del Tribunale sulla motivazione rispetto (i) all’incidenza del sostegno finanziario per la Wam e (ii) alla presenza di quest’ultima sui mercati intracomunitari. [OSCURATO:PERSONA] censura altresì (iii) la necessità espressa dal Tribunale di esaminare il rapporto tra il mercato comunitario e i mercati dell’[OSCURATO:PERSONA].

18. L’Italia e la Wam sostengono entrambe che il Tribunale non sia incorso in alcun errore di diritto e che non si sia discostato dalla giurisprudenza consolidata.

Ricevibilità

19. L’Italia e la Wam eccepiscono entrambe l’irricevibilità del ricorso.

L’Italia fa valere che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sentenza del Tribunale sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte costituisce un motivo di ricorso che non verte su un punto di diritto.

20. L’art. 58 dello Statuto dispone che «l’impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto.

Essa può essere fondata su motivi relativi [tra l’altro] alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale».

Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] si basa, precisamente, sulla tesi secondo cui il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario non avendo condiviso e applicato l’interpretazione degli art. 87 e 253 CE risultante dalla giurisprudenza della Corte.

21. Il ricorso si basa su un motivo di diritto nonché su uno dei motivi di impugnazione indicati dall’art. 58 dello Statuto: esso è pertanto ricevibile.

22. [OSCURATO:PERSONA] fa altresì valere che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte di giustizia a riesaminare il merito della decisione del Tribunale di primo grado, invece di circoscrivere tale riesame alle «forme sostanziali» come indicato all’art. 230 CE.

23. L’art. 230 CE attribuisce alla Corte l’esercizio del controllo sugli atti delle istituzioni comunitarie, tranne su quelli della Corte medesima.

Le impugnazioni delle decisioni del Tribunale di primo grado sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’art. 225, n. 1, CE ( 15 ) e dallo Statuto della Corte di giustizia.

La tesi della Wam sulla ricevibilità, in quanto fondata sull’art. 230 CE, è manifestamente inadeguata e dev’essere quindi respinta.

L’obbligo di motivazione

24. Occorre anzitutto definire la portata dell’obbligo di motivazione di una decisione in merito all’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, prima di esaminare l’applicazione di tale giurisprudenza, da parte del Tribunale, alla controversia ad esso sottoposta.

25. L’obbligo di motivazione imposto dall’art. 253 CE è una forma sostanziale diversa dall’obbligo di fondatezza della motivazione ( 16 ).

Detto obbligo assicura che le parti interessate dalla decisione ne comprendano i motivi (e possano pertanto tutelare i loro diritti) e consente altresì alla Corte di esercitare il proprio sindacato in maniera efficace ( 17 ).

I motivi cui l’autore di una decisione intende richiamarsi in seguito, in sede giudiziale, devono pertanto essere individuabili nella decisione medesima.

26. In una decisione relativa ad aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fornire le motivazioni che l’hanno indotta a ritenere che la concessione di un contributo finanziario costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che il presunto aiuto soddisfa quattro condizioni.

27. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali.

In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri.

In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario.

In quarto luogo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ( 18 ).

28. La giurisprudenza ha fissato taluni limiti alla portata dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare il soddisfacimento della seconda e della quarta condizione.

In tal senso, «la [OSCURATO:PERSONA] non è (…) tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza» ( 19 ).

La nozione di «incidenza» sugli scambi tra Stati membri si applica anche alla potenziale incidenza che l’aiuto può implicare ( 20 ).

29. L’esatta portata dell’obbligo di motivazione non è definibile in astratto.

Come ha già deciso la Corte nella citata sentenza

[OSCURATO:PERSONA]:

«La necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso e, in particolare, del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto (…) possono avere alle relative spiegazioni.

Benché, in taluni casi, dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso possa risultare che esso è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri ed a falsare, o a minacciare di falsare, la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione» ( 21 ).

30. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ), la Corte ha dichiarato che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione (…) dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti previsti va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia ( 23 ).

Tesi principale della [OSCURATO:PERSONA]

31. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il Tribunale di primo grado ha correttamente riassunto la giurisprudenza applicabile ( 24 ), tuttavia sostiene che nella sentenza impugnata siano stati applicati criteri più rigorosi quanto all’onere della prova.

Il Tribunale, pur riconoscendo, in linea di principio, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semplicemente dovuto dimostrare i prevedibili effetti ( 25 ) del presunto aiuto ( 26 ) e che non era necessario dimostrare un’incidenza effettiva ( 27 ), avrebbe poi, invece, preteso dall’istituzione di dimostrare tale incidenza effettiva sugli scambi e sulla concorrenza ( 28 ).

Il Tribunale avrebbe dunque applicato erroneamente tale giurisprudenza e la sua pronuncia difetterebbe di coerenza interna.

32. Sorge la questione se, nel presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] abbia giustificato la propria tesi.

33. Il Tribunale ha rilevato ( 29 ) che il contributo finanziario controverso era stato concesso per finanziare un programma di esportazione diretto alla penetrazione nel mercato di un paese terzo e che tale contributo era di entità (relativamente) esigua.

Per questi motivi, la sua incidenza sugli scambi comunitari sarebbe stata probabilmente difficilmente percettibile.

Non rilevo nulla di censurabile in tale affermazione.

34. Il Tribunale, prendendo in considerazione l’incidenza del contributo invece che la sua causa o lo scopo ( 30 ), ha ammesso che non si poteva escludere un’eventuale incidenza sugli scambi intracomunitari o una distorsione della concorrenza ( 31 ).

Tuttavia, come esso stesso ha aggiunto, in tali circostanze spettava proprio alla [OSCURATO:PERSONA] esaminare se gli aiuti controversi potessero falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, fornendo nella propria decisione le indicazioni pertinenti relative ai loro prevedibili effetti ( 32 ).

35. Il Tribunale afferma che una semplice motivazione generica non può bastare di per sé ad esonerare la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di dimostrare la possibilità che un presunto aiuto possa incidere sugli scambi intracomunitari e sia atto a falsare o minacciare di falsare la concorrenza ( 33 ).

Il Tribunale ha proceduto all’esame degli elementi specifici individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa (segnatamente, il miglioramento della posizione economica della Wam, l’attività aziendale sul mercato comunitario e la presunta interdipendenza tra i mercati dell’Unione e quelli dell’[OSCURATO:PERSONA]), riscontrando che il materiale prodotto non si era rivelato «potenzialmente costitutivo di tali effetti» ( 34 ).

Il Tribunale ha concluso ( 35 ) che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato sotto quale profilo, date le circostanze del caso di specie, i prestiti avrebbero potuto incidere sugli scambi o falsare ovvero minacciare di falsare la concorrenza.

36. Il Tribunale ha pertanto affermato che la decisione controversa non conteneva elementi sufficienti per considerare assolto l’onere della prova (limitato) dell’esistenza di una potenziale incidenza economica.

Non avendo la [OSCURATO:PERSONA] rispettato il proprio obbligo di motivazione, la decisione controversa doveva essere annullata.

37. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che il Tribunale avrebbe ignorato un elemento essenziale nella decisione impugnata, né che esso non avrebbe considerato come la [OSCURATO:PERSONA] avesse invero esposto i motivi della potenziale incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza alla Corte di avallare la nuova tesi secondo cui, non potendosi escludere a priori che la concessione di un contributo economico possa incidere sugli scambi e sulla concorrenza, risulterebbe dimostrato che il contributo stesso sia produttivo di tali effetti.

38. Non posso condividere tale tesi.

Il fatto che la conclusione Y non possa essere esclusa nella circostanza X significa che se la [OSCURATO:PERSONA] dimostra X, non le è vietato concludere Y. Pertanto, affermare che, se la [OSCURATO:PERSONA] dimostra X, ne consegue automaticamente la conclusione Y, implica un salto logico radicale, nonché un indebolimento dell’obbligo di motivazione che ritengo inaccettabile.

39. Concordo con il Tribunale sul fatto che mere affermazioni generiche non sono sufficienti a soddisfare l’obbligo di motivazione.

Occorrono ulteriori elementi.

40. Sottolineo che non sto suggerendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricorrere ad una qualsiasi specifica combinazione di analisi economica e di prove per concludere che vi fosse una «potenziale» incidenza sugli scambi e sulla concorrenza.

Limitare in tal modo il suo potere discrezionale sarebbe del tutto errato.

Le circostanze cambiano a seconda dei casi, determinate tipologie di prove possono rivelarsi insufficienti, e i mezzi di indagine della [OSCURATO:PERSONA] non sono affatto illimitati.

In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata ad effettuare una dettagliata analisi economica né a dimostrare con precisione sotto quale profilo un aiuto controverso possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Tuttavia, è necessario indicare gli elementi che ragionevolmente conducono a tale conclusione; in altre parole, occorre dimostrare l’esistenza di un effetto «potenziale».

41. Riassumendo, da un punto di vista più generale: la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che l’aiuto in questione può incidere sugli scambi e falsare o minacciare di falsare la concorrenza e, a tale riguardo, essa deve apportare sufficienti elementi di prova.

Ciò che costituisce un sufficiente elemento di prova dipende dalle circostanze.

Da un lato, qualora le circostanze in cui l’aiuto è stato erogato indichino, di per sé, la probabilità di un’incidenza sugli scambi e di una distorsione della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare che l’aiuto soddisfi le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE, non dovrà fare altro che illustrare tali circostanze nella decisione.

Dall’altro, qualora le circostanze relative all’erogazione del contributo non consentano di ritenere che tali effetti possono verificarsi, la [OSCURATO:PERSONA] dovrà addurre ulteriori elementi di prova per soddisfare l’obbligo ad essa incombente.

42. Non ritengo, quindi, che il Tribunale sia incorso in errore riguardo al criterio che esso ha applicato, né che la sua decisione difetti di coerenza interna.

43. Passerò ora ad esaminare gli ulteriori argomenti specifici sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Gli argomenti specifici della [OSCURATO:PERSONA] del sostegno economico per la Wam

44. Ci si chiede se il fatto che un’azienda veda «rafforzata la propria posizione» finanziaria sia sufficiente per dimostrare che l’aiuto concessole soddisfi le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE.

Il Tribunale ha ritenuto che ciò non sia sufficiente ( 36 ). [OSCURATO:PERSONA] contesta siffatta affermazione, sostenendo che, poiché il denaro è un bene fungibile, i prestiti concessi alla Wam quale sostegno all’esportazione avrebbero sollevato l’azienda dai costi cui essa avrebbe dovuto altrimenti far fronte nella normale attività.

Pertanto, i prestiti soddisferebbero il criterio definito nella sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( 37 ) e la motivazione della decisione impugnata ( 38 ) sarebbe, dunque, adeguata.

45. Nella citata sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che «gli aiuti al funzionamento, vale a dire gli aiuti che, al pari di quelli [concessi con il provvedimento in questione] sono diretti a sollevare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza ( 39 )».

46. Ben prima, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che vi è incidenza sugli scambi intracomunitari allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato «rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari ( 40 )».

47. La decisione impugnata dimostra effettivamente che la Wam ha ricevuto denaro dalle autorità italiane.

Il Tribunale ha tuttavia rilevato che il riferimento della [OSCURATO:PERSONA] al prestito costituiva un’osservazione generica, volta a dimostrare che vi era stato un trasferimento di risorse statali all’impresa interessata, il che costituiva un «vantaggio» per la Wam.

Non si è trattato, tuttavia, di un’osservazione specifica direttamente connessa alla sua potenziale incidenza sugli scambi e sulla concorrenza.

Il Tribunale ha osservato (in termini forse taglienti, ma precisi) che il miglioramento della situazione finanziaria del beneficiario è inerente ad ogni concessione di aiuti di Stato, compresi gli aiuti che non soddisfano le altre condizioni previste dall’art. 87, n. 1, CE.

Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto ( 41 ) che la motivazione fornita non fosse sufficiente al fine di dimostrare che il detto aiuto soddisfacesse le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE.

48. Condivido tale affermazione.

49. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( 42 ), la Corte ha precisato che gli aiuti «che (…) sono diretti a sollevare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività», falsano le condizioni di concorrenza.

Affinché tale criterio sia soddisfatto, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] indichi sotto quale profilo l’aiuto controverso sia diretto a sollevare il beneficiario dai suddetti costi.

Ciò richiede l’individuazione di costi che avrebbero dovuto essere «normalmente» sostenuti nonché la dimostrazione di un ragionevole collegamento tra la concessione dell’aiuto e lo sgravio dell’onere di tali costi per l’impresa interessata.

Diversamente, non si può concludere che il presunto aiuto «rafforzi la posizione» del beneficiario attribuendogli, in tal modo, un vantaggio concorrenziale su altre imprese concorrenti nel mercato dell’Unione ( 43 ), come previsto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA].

50. Nella specie, l’aiuto concesso alla Wam era pari all’importo da quest’ultima speso per il programma di penetrazione in mercati di paesi terzi ( 44 ).

Nella motivazione la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che i prestiti agevolati provenivano da fondi pubblici e che la situazione finanziaria del beneficiario ne risultava migliorata. [OSCURATO:PERSONA] non cerca di creare un collegamento più specifico tra i prestiti e le attività della Wam in maniera da dimostrare sotto quale profilo, nel caso di specie, i prestiti fossero intesi a sollevare la Wam dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte ( 45 ).

Diversamente dalla decisione controversa nella causa Tubemeuse ( 46 ), non vi è alcuna indicazione concreta riguardo alle attività di esportazione pre-esistenti o ai progetti futuri della Wam ( 47 ).

Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] identifichi la Wam quale «società multinazionale» non aggiunge alcunché all’analisi.

51. Condivido pertanto il parere del Tribunale, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la concessione dei prestiti poteva incidere sugli scambi intracomunitari o che aveva falsato o minacciato di falsare la concorrenza.

Dimostrazione dell’incidenza sugli scambi mediante riferimento all’attività intracomunitaria

52. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il riferimento al fatto che un’impresa partecipi agli scambi intracomunitari sia sufficiente e che la motivazione della decisione controversa sia andata oltre quanto necessario al soddisfacimento delle condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE.

Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso in un errore laddove ha rilevato ( 48 ) che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione della Wam agli scambi intracomunitari non era sufficiente a dimostrare l’esistenza di una potenziale incidenza sugli scambi o di una distorsione della concorrenza.

A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si richiama esplicitamente al riferimento, nella decisione controversa, alla denuncia presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].

53. L’ultimo argomento può essere esaminato in maniera sommaria.

Il fatto che sia stata presentata una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere sufficiente a dimostrare una probabile distorsione della concorrenza.

Sostenere il contrario equivarrebbe a riporre un notevole potere nelle mani di un qualsiasi concorrente di un’impresa che svolga un’attività all’interno del mercato comunitario, un potere che, evidentemente, potrebbe dar luogo ad abusi.

54. Ritornando ai punti essenziali della tesi della [OSCURATO:PERSONA], mi sembra che il Tribunale fosse ben consapevole che la Wam operava come esportatore intracomunitario e che faceva parte di un gruppo multinazionale attivo nell’ambito dell’UE ( 49 ).

Ciò che esso ha affermato ( 50 ) è che i punti 74 e 77 della decisione impugnata costituiscono un mero richiamo ai principi giuridici tratti, segnatamente, dalla citata sentenza Tubemeuse e che questo, unitamente all’affermazione generica secondo cui «non può escludersi» che vi sia un’incidenza sugli scambi intracomunitari o sulla concorrenza, non soddisfa le condizioni di cui all’art. 253 CE.

Ho già precisato ( 51 ) il motivo per cui ritengo che questa sia un’affermazione di diritto corretta.

55. [OSCURATO:PERSONA] richiama la sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( 52 ), in cui la Corte ha affermato che quand’anche il beneficiario di un aiuto non partecipi agli scambi intracomunitari, questi ultimi e la concorrenza potrebbero esserne influenzati.

Nella causa Tubemeuse ( 53 ), la Corte ha statuito che l’eventuale esiguità di un aiuto non esclude che vengano influenzati gli scambi e la concorrenza.

56. Entrambe le istituzioni, in maniera leggermente diversa, formulano sostanzialmente la stessa tesi: in tali circostanze non può essere esclusa un’eventuale incidenza sugli scambi, né una distorsione della concorrenza.

Tuttavia, esse non sostengono l’affermazione – fondamentale nel caso che interessa la [OSCURATO:PERSONA] – secondo cui, per dimostrare la sussistenza di due tra le condizioni previste dall’art. 87, n. 1, CE, sarebbe sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] accerti che non si può escludere un’incidenza sugli scambi e sulla concorrenza.

57. [OSCURATO:PERSONA] si è altresì basata sull’affermazione della Corte nella causa Cassa di Risparmio di Firenze ( 54 ) secondo cui un aiuto concesso in un settore economico liberalizzato può incidere sugli scambi e sulla concorrenza.

Al riguardo la Corte ha fatto riferimento alla sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( 55 ), in cui ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato sufficienti elementi di prova nella sua decisione al fine di dimostrare un potenziale effetto sugli scambi e sulla concorrenza.

Tra le prove fornite vi era il fatto che il settore di mercato interessato era stato liberalizzato.

Pertanto, la liberalizzazione di un dato settore di mercato non costituisce, di per sé, la dimostrazione certa di una probabile incidenza sugli scambi né delle condizioni che falsano o minacciano di falsare la concorrenza ( 56 ).

L’esame del rapporto tra il mercato comunitario e quello dell’[OSCURATO:PERSONA]

58. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sia incorso in errore laddove ha preteso che l’istituzione svolgesse ( 57 ) un’analisi approfondita degli effetti dei prestiti, tenuto conto della circostanza che essi erano destinati a finanziare i costi di penetrazione della Wam nel mercato dell’[OSCURATO:PERSONA].

59. Appare opportuno iniziare la disamina di questo argomento con la lettura del punto 73 della sentenza impugnata.

Riguardo all’argomento svolto in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente che, grazie ai prestiti, la posizione della Wam si sarebbe rafforzata rispetto ai potenziali concorrenti nel mercato comunitario), il Tribunale ha osservato che la decisione controversa non aveva fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione.

Sebbene la motivazione della decisione ( 58 ) abbia indicato che il prestito era destinato a finanziare i costi della Wam per la costituzione di strutture al di fuori dell’UE, essa non ha proseguito l’analisi fino alla fase successiva, come era invece necessario per dimostrare che ne derivava la conseguenza di un rafforzamento della posizione della Wam sul mercato comunitario.

60. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che il punto 74 della sentenza del Tribunale rappresenti una sostanziale conferma di tale argomento.

Invero, il Tribunale ha osservato che «anche se la [OSCURATO:PERSONA] non doveva necessariamente procedere all’esame [dei rapporti di interdipendenza tra il mercato europeo e quello dell’[OSCURATO:PERSONA]]» ( 59 ), la mera constatazione della partecipazione della Wam agli scambi intracomunitari non bastava a dimostrare l’incidenza sugli scambi medesimi o la distorsione [o la minaccia di distorsione] della concorrenza.

Per tale motivo (ha aggiunto il Tribunale), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare un’analisi approfondita degli effetti degli aiuti, tenendo conto – segnatamente – della circostanza che essi finanziavano spese sul mercato dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché, eventualmente ( 60 ), dell’interdipendenza tra tale mercato e quello europeo.

61. Interpreto tale passo della sentenza del Tribunale nel senso che, qualora un aiuto controverso venga concesso specificamente per finanziare spese in un paese terzo anziché spese sostenute nell’ambito di scambi intracomunitari, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a procedere ad un esame più approfondito per dimostrare che, ciononostante, sussista una potenziale incidenza sul mercato europeo.

Non ritengo che questa sia un’applicazione erronea della giurisprudenza della Corte.

62. A mio parere, qualsiasi incertezza eventualmente ravvisabile nelle parole del Tribunale viene fugata dal periodo successivo, in cui il Tribunale ha affermato che il punto 75 della decisione controversa si riferisce all’interdipendenza tra i mercati in cui operavano le imprese comunitarie, senza tuttavia addurre – contrariamente alla decisione nella citata sentenza Tubemeuse – elementi precisi e probanti a sostegno dell’affermazione secondo cui (in applicazione del «principio Tubemeuse») tale interdipendenza significherebbe che gli aiuti controversi possano incidere sulla concorrenza all’interno della Comunità.

63. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che un aiuto possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri anche quando il beneficiario esporti la quasi totalità della produzione fuori dalla Comunità e che il Tribunale sarebbe incorso in errore chiedendole di fornire ulteriori e precisi elementi per dimostrare l’interdipendenza tra il mercato europeo e quello dell’[OSCURATO:PERSONA].

64. Questa è semplicemente un’ulteriore illustrazione dell’erroneità della tesi di base secondo cui sarebbe sufficiente dimostrare che una specifica conclusione «non può essere esclusa» per provare che quella conclusione è «probabile» ( 61 ).

Nella citata sentenza Tubemeuse, la decisione impugnata si riferiva alle condizioni del mercato a livello mondiale nel settore dei tubi d’acciaio e alludeva alle intenzioni a lungo termine della Tubemeuse.

In quella circostanza esistevano pertanto prove a sostegno della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui vi era interdipendenza tra il mercato dell’esportazione e quello europeo, mentre nel caso di specie non ve ne sono.

65. [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi dimostrato che il Tribunale, annullando la decisione impugnata, si sia discostato dalla giurisprudenza consolidata.

Spese

66. A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché l’Italia e la Wam ne hanno fatto domanda e – a mio avviso – l’impugnazione dev’essere accolta, la [OSCURATO:PERSONA] deve sopportare le spese tanto del procedimento di primo grado quanto dell’impugnazione.

Conclusione

67. Suggerisco pertanto alla Corte di: – respingere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]; e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio. 1 – Lingua originale: l’inglese. 2 – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 maggio 2004 relativa all’aiuto di Stato n.

C 4/2003 (ex NN 102/2002) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (GU L 63, pag. 11). 3 – Nella decisione controversa la società viene chiamata «[OSCURATO:SOCIETA]», mentre nel contenzioso successivo è stato utilizzato il nome «Wam».

Pertanto, nelle presenti conclusioni mi riferirò ad essa chiamandola «Wam». 4 – Come previsto dall’art. 88, n. 3, CE. 5 – Cause riunite T‑304/04 e T‑316/04, Italia e Wam/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑64).

La sentenza è stata pubblicata in versione sommaria ed è disponibile solo in lingua francese e italiana. 6 – Legge 29/07/81 n. 394; GURI 30/05/81 n. 147 e 29/07/81 n. 206. 7 –

V. punto 32 della decisione impugnata. 8 – Circa EUR 1,18 milioni. 9 – Circa EUR 700

000. 10 – Circa EUR 1 860 000: tale era l’importo indicato dall’Italia il 23 luglio 2003; in precedenza (nella lettera 16 maggio 2002 alla [OSCURATO:PERSONA]) l’Italia aveva dichiarato che l’importo concesso in prestito ammontava a ITL 1 940 579 808, circa EUR 1 milione.

Questo era uno degli importi effettivamente versati alla Wam.

Ne furono versati altri, il cui esatto ammontare non risulta con chiarezza dal testo della decisione controversa. 11 –

V. punti 3 e 4 della sentenza impugnata per una sintesi più precisa. 12 – Nota della decisione impugnata: causa C‑142/87, [OSCURATO:PERSONA] del Belgio/[OSCURATO:PERSONA] («Tubemeuse»), Racc. 1990, pag.

I‑959. 13 – Il Tribunale elenca motivi riguardanti il processo decisionale, la violazione del diritto di difesa, del legittimo affidamento e della certezza del diritto, le questioni sostanziali sulla qualificazione degli aiuti come illegittimi ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE e la valutazione dell’incidenza degli aiuti controversi sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza, le conseguenze del fatto che gli aiuti in questione erano connessi con l’esportazione, l’applicazione della regola de minimis e la questione dell’importo dell’aiuto erogato e della somma da recuperare (punto 38 della sentenza impugnata). 14 –

V. art. 225, n. 1, CE, art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia e sentenza 20 marzo 1991, causa C‑115/90 P, Turner/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑1423). 15 – L’art. 225, n. 1, secondo comma, CE stabilisce che «[l]e decisioni emesse dal Tribunale di primo grado (…) possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto». 16 – Sentenze 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 809, punto 19); 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑1719, punto 67). 17 – Sentenza 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 129, in particolare pag. 140).

V. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 16, punto 21). 18 – Sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑7747, punto 75). 19 – Sentenza 29 aprile 2004, causa C-372/97, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑3679, punto 44). 20 – Sentenza 15 dicembre 2005, causa C‑66/02, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑10901, punto 112). 21 – Sentenza citata alla nota 16 (punti 19 e 24).

V. anche sentenza 24 ottobre 1996, cause riunite C‑329/93, C‑62/95 e C‑63/95, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑5151, punto 52). 22 – Sentenza citata alla nota 16, punto

63. 23 – In tale punto la Corte ha fatto riferimento alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 16, punto 19); 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑395, punti 15 e 16), e 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/ [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑723, punto 86). 24 – Punti 60‑62 e 64 della sentenza impugnata. 25 – «Foreseeable effects» in inglese e «effets prévisibles» in francese. 26 – Al punto 64, il Tribunale ha espressamente dichiarato che non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse che l’aiuto presentava un’incidenza effettiva, né che delimitasse il mercato rilevante, oppure che procedesse ad un’analisi della situazione economica effettiva del mercato, del settore economico, della posizione delle imprese concorrenti e degli scambi intracomunitari (a condizione che avesse definito i modi in cui l’aiuto poteva probabilmente produrre effetti su quel mercato), e neppure che esaminasse gli effetti degli aiuti controversi sui prezzi praticati dalla Wam, li comparasse con quelli dei concorrenti o che esaminasse le vendite della Wam sul mercato del [OSCURATO:PERSONA]. 27 – Ibidem. 28 – [OSCURATO:PERSONA] individua al punto 72 (e successivo) della sentenza impugnata l’imposizione di tale obbligo incoerente. 29 – Punto 63 della sentenza impugnata. 30 – Come indicato dalla Corte nella sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 709, punto 27). 31 – Sentenza Tubemeuse, citata alla nota 12, punto

43. 32 – Il Tribunale cita in tale contesto la sentenza 15 giugno 2000, cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Alzetta e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II‑2319, punto 80, che richiama, tra l’altro, la sentenza Tubemeuse). 33 –

V. punti 66, 70 e 72 della sentenza impugnata. 34 – «There would potentially be such an effect» in inglese e «serait potentiellement constitutive de tels effets» in francese. 35 – Punto 76 della sentenza impugnata. 36 – Punto 67 della sentenza impugnata. 37 – Sentenza 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑6857). 38 – Punto

75. 39 – Punto 30.

V. anche sentenze ivi citate 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA] («[OSCURATO:PERSONA]») (Racc. pag.

I‑307, punti 44 e 50), e 6 novembre 1990, causa C‑86/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑3891, punto 18). 40 – Sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2671, punto 11; il corsivo è mio). 41 – Punto 67 della sentenza impugnata. 42 – Sentenza C‑156/98 (citata alla nota 37, punto 30). 43 –

V. anche la prima parte del punto 72 della sentenza del Tribunale, che tratta espressamente tale lacuna della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]. 44 – Punti 34 e 37 (riguardo al primo prestito) e 62 e 64 (riguardo al secondo prestito) della decisione impugnata. 45 – Per esempio, essa non verifica se la decisione della Wam di intraprendere un programma di penetrazione nel mercato delle esportazioni dipendesse o meno dalla disponibilità dei prestiti.

Di conseguenza, risulterebbe impossibile affermare se – riguardo all’argomento «fungibilità del denaro» – i prestiti abbiano consentito alla Wam di dirottare fondi che avrebbe diversamente speso nella promozione dell’esportazione verso il sostegno di una politica di prezzi più bassi sul mercato dell’Unione, oppure se – in assenza dei prestiti – il programma di promozione dell’esportazione, più semplicemente, non avrebbe avuto seguito. 46 – Sentenza citata alla nota

12. 47 – Ad esempio, non è stato mai sostenuto che i prestiti abbiano consentito alla Wam di avviare una campagna marketing e vendite più efficace sia verso i mercati terzi sia nel mercato UE.

Sebbene senza dubbio siano possibili vantaggi quali le economie di scala, la decisione controversa non prende neanche in esame tale eventualità. 48 – Punto 74 della sentenza impugnata. 49 –

V. punto 64 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale fa espresso riferimento alle vendite della Wam sul mercato del [OSCURATO:PERSONA], e anche il punto 68, in cui esso riassume il materiale estrapolabile dai punti 76 e 78 della decisione controversa. 50 – Punto 66 della sentenza impugnata. 51 – Paragrafi 37‑39 supra. 52 – Sentenza citata alla nota 20, punto 117; v. anche sentenza 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑2289, punto 84). 53 – Sentenza citata alla nota 12, punto

43. [OSCURATO:PERSONA] rinvia anche alla sentenza 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 52, punto 86). 54 – Sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑222/04 (Racc. pag.

I‑289). [OSCURATO:PERSONA] ha citato anche le sentenze nella causa C‑66/02 Italia/[OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 20), e 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑11137). 55 – Sentenza 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I‑1487, punto 75). 56 –

V. punto 142 della sentenza Cassa di Risparmio di Firenze, citata alla nota

54. Il testo in lingua francese è così formulato: «la circonstance qu’un secteur économique a fait l’objet d’une libéralisation au niveau communautaire est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence, ainsi que leur effet sur les échanges entre [OSCURATO:PERSONA]», mentre la relativa traduzione in lingua inglese così recita: «the fact that an economic sector has been liberalised may serve to determine that the aid has [a likely effect on trade and competition (il corsivo è mio)], e il testo in lingua italiana (la lingua processuale) usa l’espressione «evidenzia un’incidenza» (il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a livello comunitario evidenzia un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza).

Ritengo che il testo in lingua francese sia ambiguo e che le versioni italiana e inglese rispecchino più fedelmente il principio elaborato dalla Corte nella citata sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA]. 57 – Punto 74 della sentenza impugnata. 58 –

V. punti 34 e 37, riguardo al primo prestito, e 62 e 64, riguardo al secondo prestito, della decisione impugnata. 59 – Il corsivo è mio. 60 – «To the extent necessary» in inglese e «le cas échéant’» in francese (il corsivo è mio). 61 –

V. paragrafo 38, supra.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 novembre 2008 1 ( 1 ) Causa C‑494/06 P [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Italia e [OSCURATO:SOCIETA] «Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado – Aiuti di Stato – Prestiti a tasso agevolato diretti a consentire la realizzazione di programmi di penetrazione nel mercato in paesi terzi – Obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le decisioni» 1. Nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2006/177CE (in prosieguo: «la decisione controversa») ( 2 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso che le due sovvenzioni concesse dall’Italia a [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «Wam») ( 3 ) costituivano aiuti di Stato rientranti nella sfera di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Poiché tali aiuti non erano stati oggetto di previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] ( 4 ), quest’ultima li ha ritenuti illegittimi. 2. Il Tribunale di primo grado, con sentenza 6 settembre 2006, cause riunite T‑304/04 e T‑316/04, Italia e Wam/[OSCURATO:PERSONA] ( 5 ), ha annullato la decisione controversa per difetto di motivazione. In particolare, esso ha ritenuto che la motivazione fornita non fosse sufficiente per giustificare la conclusione secondo cui l’aiuto concesso soddisfaceva tutte le condizioni previste dall’art. 87, n. 1, CE. [OSCURATO:PERSONA] impugna ora la suddetta sentenza sostenendo che il Tribunale di primo grado avrebbe applicato, riguardo all’adeguatezza della motivazione, un criterio che si discosterebbe dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia. Contesto normativo Diritto comunitario pertinente 3. L’art. 87, n. 1, CE stabilisce che: «1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». 4. L’art. 253 CE prevede che: «I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla [OSCURATO:PERSONA] sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato». Normativa nazionale pertinente 5. L’art. 2 della legge italiana 29 luglio 1981, n. 394 ( 6 ), concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane, costituisce il fondamento normativo in virtù del quale le autorità italiane possono concedere finanziamenti agevolati a favore delle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in paesi terzi. Fatti all’origine della controversia 6. [OSCURATO:PERSONA] è una società italiana che progetta, produce e vende mescolatrici industriali e componenti, usati principalmente nell’industria alimentare, chimica, farmaceutica e ambientale ( 7 ). 7. Il 24 novembre 1995, le autorità italiane decidevano di concedere alla Wam un prestito agevolato di ITL 2 281 485 000 ( 8 ) per agevolare la sua penetrazione commerciale in Giappone, in Corea del Sud e a Taiwan. A causa della crisi economica in Corea e a Taiwan, i progetti pianificati non venivano attuati in tali paesi. [OSCURATO:PERSONA] riceveva effettivamente un prestito di ITL 1 358 505 421 ( 9 ) a fronte della costituzione di strutture permanenti e dei costi per la promozione commerciale in [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il 9 novembre 2000 le stesse autorità italiane decidevano di concedere alla Wam un altro prestito agevolato dell’importo di ITL 3 603 574 689 ( 10 ). Il programma finanziato da quel prestito doveva essere attuato in Cina dalla Wam e dalla [OSCURATO:PERSONA] (Shanghai) Co. Ltd, un’impresa locale interamente controllata dalla Wam ( 11 ). La decisione impugnata 9. Con lettera 26 luglio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] riceveva una denuncia dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), impresa concorrente della [OSCURATO:PERSONA], società del [OSCURATO:PERSONA], membro della multinazionale di cui la Wam fa parte. [OSCURATO:PERSONA] affermava che, in seguito del prestito italiano concesso alla Wam, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe praticato prezzi molto più bassi dei suoi. 10. Dopo avere ottenuto ulteriori informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] avviava il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE e adottava la decisione controversa in data 19 maggio 2004. 11. L’adeguatezza della motivazione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’art. 87, n. 1, CE dev’essere esaminata in base ai punti 74‑79 della decisione stessa. Dopo aver rammentato i termini di tale disposizione, la decisione così prosegue: «(75) L’aiuto in esame è realizzato attraverso trasferimenti di risorse pubbliche, sotto forma di prestiti agevolati, a una specifica impresa, [OSCURATO:SOCIETA]. Tali sovvenzioni migliorano la situazione finanziaria del beneficiario dell’aiuto. Per quanto riguarda l’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri, è stato sottolineato dalla Corte di giustizia ( 12 ), che, per quanto l’aiuto sia inteso a favorire le esportazioni al di fuori dell’Unione europea, gli scambi intracomunitari possono essere comunque influenzati. In aggiunta, considerata l’interdipendenza fra i mercati sui quali operano le imprese comunitarie, è possibile che tale aiuto abbia un effetto distorsivo sulla concorrenza all’interno della Comunità. (76) [OSCURATO:SOCIETA] ha filiali in tutto il mondo. Diverse tra queste sono stabilite in quasi tutti gli Stati membri dell’Unione europea, come Francia, Olanda, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Belgio e Germania. È stato per di più sottolineato dal denunciante che egli è in diretta concorrenza con “WAM [OSCURATO:PERSONA]”, che è la filiale per il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], sul mercato intracomunitario, e che sta perdendo numerosi ordini a favore della società italiana. Inoltre, per quanto riguarda la concorrenza orientata verso l’esterno fra le imprese comunitarie, è emerso che il programma finanziato dal secondo aiuto, diretto a sostenere la penetrazione commerciale in Cina, doveva essere svolto congiuntamente da [OSCURATO:SOCIETA] e “WAM [OSCURATO:PERSONA] Ltd”, un’impresa locale controllata al 100% da [OSCURATO:SOCIETA]. (77) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, anche se il beneficiario esporta la sua intera produzione al di fuori dell’UE, del SEE e dei paesi in via d’adesione, un sovvenzionamento delle attività di esportazione può incidere sugli scambi fra Stati membri. (78) Inoltre, nel caso in oggetto, è stato accertato che le vendite all’estero hanno rappresentato, dal 1995 al 1999, dal 52 al 57,5 % del fatturato annuo totale di [OSCURATO:SOCIETA], di cui due terzi all’interno dell’UE (in cifre assolute, circa 10 milioni di EUR contro 5 milioni di EUR). (79) Pertanto, indipendentemente dal fatto che l’aiuto considerato sostenga l’esportazione verso altri Stati membri o all’esterno dell’Unione europea, esso ha un’incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri ed è pertanto soggetto all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato». Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado 12. L’Italia e la Wam hanno presentato separatamente dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione. I singoli ricorsi sono stati in seguito riuniti. L’Italia ha fondato il proprio ricorso su sette motivi, mentre la Wam ne ha dedotti dieci ( 13 ). Tra i motivi invocati è stata fatta valere la violazione dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di fornire un’adeguata motivazione alla decisione impugnata. 13. Il Tribunale, soprassedendo all’esame degli altri motivi di annullamento, ha annullato la decisione controversa in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito una motivazione adeguata in grado di dimostrare che i prestiti avrebbero potuto incidere sugli scambi o che avrebbero potuto falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Il presente ricorso si limita pertanto a tale questione. 14. In caso di suo accoglimento, la causa verrebbe rinviata al Tribunale di primo grado affinché quest’ultimo possa analizzare gli altri motivi di annullamento. Qualora, invece, il ricorso venisse respinto, la controversia sarebbe risolta in via definitiva. 15. In sede di impugnazione, tutte le parti hanno svolto un’ampia discussione riguardo ai fatti (controversi) che hanno portato alla decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Poiché l’esame dettagliato dei fatti non rientra nell’ambito di un ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado dinanzi alla Corte di giustizia riguardante un motivo di diritto, tali argomenti non devono essere presi in considerazione ( 14 ). Impugnazione 16. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale – dichiarando che la motivazione della decisione impugnata non era sufficiente per concludere che i prestiti concessi dall’Italia alla Wam potevano incidere sugli scambi e falsare o minacciare di falsare la concorrenza – avrebbe erroneamente interpretato gli artt. 87, n. 1, e 253 CE e si sarebbe discostato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale porrebbe criteri relativamente meno rigorosi in ordine all’onere, a carico della [OSCURATO:PERSONA], di provare che un presunto aiuto possa incidere sugli scambi oppure falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Nella sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe imposto un onere della prova più gravoso. 17. A sostegno della sua tesi principale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce una serie di argomenti subordinati. In particolare, essa contesta le osservazioni del Tribunale sulla motivazione rispetto (i) all’incidenza del sostegno finanziario per la Wam e (ii) alla presenza di quest’ultima sui mercati intracomunitari. [OSCURATO:PERSONA] censura altresì (iii) la necessità espressa dal Tribunale di esaminare il rapporto tra il mercato comunitario e i mercati dell’[OSCURATO:PERSONA]. 18. L’Italia e la Wam sostengono entrambe che il Tribunale non sia incorso in alcun errore di diritto e che non si sia discostato dalla giurisprudenza consolidata. Ricevibilità 19. L’Italia e la Wam eccepiscono entrambe l’irricevibilità del ricorso. L’Italia fa valere che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sentenza del Tribunale sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte costituisce un motivo di ricorso che non verte su un punto di diritto. 20. L’art. 58 dello Statuto dispone che «l’impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata su motivi relativi [tra l’altro] alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale». Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] si basa, precisamente, sulla tesi secondo cui il Tribunale avrebbe violato il diritto comunitario non avendo condiviso e applicato l’interpretazione degli art. 87 e 253 CE risultante dalla giurisprudenza della Corte. 21. Il ricorso si basa su un motivo di diritto nonché su uno dei motivi di impugnazione indicati dall’art. 58 dello Statuto: esso è pertanto ricevibile. 22. [OSCURATO:PERSONA] fa altresì valere che il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte di giustizia a riesaminare il merito della decisione del Tribunale di primo grado, invece di circoscrivere tale riesame alle «forme sostanziali» come indicato all’art. 230 CE. 23. L’art. 230 CE attribuisce alla Corte l’esercizio del controllo sugli atti delle istituzioni comunitarie, tranne su quelli della Corte medesima. Le impugnazioni delle decisioni del Tribunale di primo grado sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell’art. 225, n. 1, CE ( 15 ) e dallo Statuto della Corte di giustizia. La tesi della Wam sulla ricevibilità, in quanto fondata sull’art. 230 CE, è manifestamente inadeguata e dev’essere quindi respinta. L’obbligo di motivazione 24. Occorre anzitutto definire la portata dell’obbligo di motivazione di una decisione in merito all’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE, prima di esaminare l’applicazione di tale giurisprudenza, da parte del Tribunale, alla controversia ad esso sottoposta. 25. L’obbligo di motivazione imposto dall’art. 253 CE è una forma sostanziale diversa dall’obbligo di fondatezza della motivazione ( 16 ). Detto obbligo assicura che le parti interessate dalla decisione ne comprendano i motivi (e possano pertanto tutelare i loro diritti) e consente altresì alla Corte di esercitare il proprio sindacato in maniera efficace ( 17 ). I motivi cui l’autore di una decisione intende richiamarsi in seguito, in sede giudiziale, devono pertanto essere individuabili nella decisione medesima. 26. In una decisione relativa ad aiuti di Stato, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a fornire le motivazioni che l’hanno indotta a ritenere che la concessione di un contributo finanziario costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che il presunto aiuto soddisfa quattro condizioni. 27. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ( 18 ). 28. La giurisprudenza ha fissato taluni limiti alla portata dell’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare il soddisfacimento della seconda e della quarta condizione. In tal senso, «la [OSCURATO:PERSONA] non è (…) tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva di questi aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se i detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza» ( 19 ). La nozione di «incidenza» sugli scambi tra Stati membri si applica anche alla potenziale incidenza che l’aiuto può implicare ( 20 ). 29. L’esatta portata dell’obbligo di motivazione non è definibile in astratto. Come ha già deciso la Corte nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]: «La necessità di motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso e, in particolare, del contenuto dell’atto, della natura dei motivi invocati e dell’interesse che i destinatari dell’atto (…) possono avere alle relative spiegazioni. Benché, in taluni casi, dalle circostanze stesse in cui l’aiuto è stato concesso possa risultare che esso è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri ed a falsare, o a minacciare di falsare, la concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta quanto meno ad evocare queste circostanze nella motivazione della sua decisione» ( 21 ). 30. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 22 ), la Corte ha dichiarato che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione (…) dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti previsti va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia ( 23 ). Tesi principale della [OSCURATO:PERSONA] 31. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che il Tribunale di primo grado ha correttamente riassunto la giurisprudenza applicabile ( 24 ), tuttavia sostiene che nella sentenza impugnata siano stati applicati criteri più rigorosi quanto all’onere della prova. Il Tribunale, pur riconoscendo, in linea di principio, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe semplicemente dovuto dimostrare i prevedibili effetti ( 25 ) del presunto aiuto ( 26 ) e che non era necessario dimostrare un’incidenza effettiva ( 27 ), avrebbe poi, invece, preteso dall’istituzione di dimostrare tale incidenza effettiva sugli scambi e sulla concorrenza ( 28 ). Il Tribunale avrebbe dunque applicato erroneamente tale giurisprudenza e la sua pronuncia difetterebbe di coerenza interna. 32. Sorge la questione se, nel presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] abbia giustificato la propria tesi. 33. Il Tribunale ha rilevato ( 29 ) che il contributo finanziario controverso era stato concesso per finanziare un programma di esportazione diretto alla penetrazione nel mercato di un paese terzo e che tale contributo era di entità (relativamente) esigua. Per questi motivi, la sua incidenza sugli scambi comunitari sarebbe stata probabilmente difficilmente percettibile. Non rilevo nulla di censurabile in tale affermazione. 34. Il Tribunale, prendendo in considerazione l’incidenza del contributo invece che la sua causa o lo scopo ( 30 ), ha ammesso che non si poteva escludere un’eventuale incidenza sugli scambi intracomunitari o una distorsione della concorrenza ( 31 ). Tuttavia, come esso stesso ha aggiunto, in tali circostanze spettava proprio alla [OSCURATO:PERSONA] esaminare se gli aiuti controversi potessero falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri, fornendo nella propria decisione le indicazioni pertinenti relative ai loro prevedibili effetti ( 32 ). 35. Il Tribunale afferma che una semplice motivazione generica non può bastare di per sé ad esonerare la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di dimostrare la possibilità che un presunto aiuto possa incidere sugli scambi intracomunitari e sia atto a falsare o minacciare di falsare la concorrenza ( 33 ). Il Tribunale ha proceduto all’esame degli elementi specifici individuati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa (segnatamente, il miglioramento della posizione economica della Wam, l’attività aziendale sul mercato comunitario e la presunta interdipendenza tra i mercati dell’Unione e quelli dell’[OSCURATO:PERSONA]), riscontrando che il materiale prodotto non si era rivelato «potenzialmente costitutivo di tali effetti» ( 34 ). Il Tribunale ha concluso ( 35 ) che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato sotto quale profilo, date le circostanze del caso di specie, i prestiti avrebbero potuto incidere sugli scambi o falsare ovvero minacciare di falsare la concorrenza. 36. Il Tribunale ha pertanto affermato che la decisione controversa non conteneva elementi sufficienti per considerare assolto l’onere della prova (limitato) dell’esistenza di una potenziale incidenza economica. Non avendo la [OSCURATO:PERSONA] rispettato il proprio obbligo di motivazione, la decisione controversa doveva essere annullata. 37. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che il Tribunale avrebbe ignorato un elemento essenziale nella decisione impugnata, né che esso non avrebbe considerato come la [OSCURATO:PERSONA] avesse invero esposto i motivi della potenziale incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza alla Corte di avallare la nuova tesi secondo cui, non potendosi escludere a priori che la concessione di un contributo economico possa incidere sugli scambi e sulla concorrenza, risulterebbe dimostrato che il contributo stesso sia produttivo di tali effetti. 38. Non posso condividere tale tesi. Il fatto che la conclusione Y non possa essere esclusa nella circostanza X significa che se la [OSCURATO:PERSONA] dimostra X, non le è vietato concludere Y. Pertanto, affermare che, se la [OSCURATO:PERSONA] dimostra X, ne consegue automaticamente la conclusione Y, implica un salto logico radicale, nonché un indebolimento dell’obbligo di motivazione che ritengo inaccettabile. 39. Concordo con il Tribunale sul fatto che mere affermazioni generiche non sono sufficienti a soddisfare l’obbligo di motivazione. Occorrono ulteriori elementi. 40. Sottolineo che non sto suggerendo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricorrere ad una qualsiasi specifica combinazione di analisi economica e di prove per concludere che vi fosse una «potenziale» incidenza sugli scambi e sulla concorrenza. Limitare in tal modo il suo potere discrezionale sarebbe del tutto errato. Le circostanze cambiano a seconda dei casi, determinate tipologie di prove possono rivelarsi insufficienti, e i mezzi di indagine della [OSCURATO:PERSONA] non sono affatto illimitati. In tal senso, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata ad effettuare una dettagliata analisi economica né a dimostrare con precisione sotto quale profilo un aiuto controverso possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Tuttavia, è necessario indicare gli elementi che ragionevolmente conducono a tale conclusione; in altre parole, occorre dimostrare l’esistenza di un effetto «potenziale». 41. Riassumendo, da un punto di vista più generale: la [OSCURATO:PERSONA] deve dimostrare che l’aiuto in questione può incidere sugli scambi e falsare o minacciare di falsare la concorrenza e, a tale riguardo, essa deve apportare sufficienti elementi di prova. Ciò che costituisce un sufficiente elemento di prova dipende dalle circostanze. Da un lato, qualora le circostanze in cui l’aiuto è stato erogato indichino, di per sé, la probabilità di un’incidenza sugli scambi e di una distorsione della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare che l’aiuto soddisfi le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE, non dovrà fare altro che illustrare tali circostanze nella decisione. Dall’altro, qualora le circostanze relative all’erogazione del contributo non consentano di ritenere che tali effetti possono verificarsi, la [OSCURATO:PERSONA] dovrà addurre ulteriori elementi di prova per soddisfare l’obbligo ad essa incombente. 42. Non ritengo, quindi, che il Tribunale sia incorso in errore riguardo al criterio che esso ha applicato, né che la sua decisione difetti di coerenza interna. 43. Passerò ora ad esaminare gli ulteriori argomenti specifici sollevati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti specifici della [OSCURATO:PERSONA] del sostegno economico per la Wam 44. Ci si chiede se il fatto che un’azienda veda «rafforzata la propria posizione» finanziaria sia sufficiente per dimostrare che l’aiuto concessole soddisfi le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE. Il Tribunale ha ritenuto che ciò non sia sufficiente ( 36 ). [OSCURATO:PERSONA] contesta siffatta affermazione, sostenendo che, poiché il denaro è un bene fungibile, i prestiti concessi alla Wam quale sostegno all’esportazione avrebbero sollevato l’azienda dai costi cui essa avrebbe dovuto altrimenti far fronte nella normale attività. Pertanto, i prestiti soddisferebbero il criterio definito nella sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA] ( 37 ) e la motivazione della decisione impugnata ( 38 ) sarebbe, dunque, adeguata. 45. Nella citata sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che «gli aiuti al funzionamento, vale a dire gli aiuti che, al pari di quelli [concessi con il provvedimento in questione] sono diretti a sollevare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività, falsano in linea di principio le condizioni di concorrenza ( 39 )». 46. Ben prima, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che vi è incidenza sugli scambi intracomunitari allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato «rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari ( 40 )». 47. La decisione impugnata dimostra effettivamente che la Wam ha ricevuto denaro dalle autorità italiane. Il Tribunale ha tuttavia rilevato che il riferimento della [OSCURATO:PERSONA] al prestito costituiva un’osservazione generica, volta a dimostrare che vi era stato un trasferimento di risorse statali all’impresa interessata, il che costituiva un «vantaggio» per la Wam. Non si è trattato, tuttavia, di un’osservazione specifica direttamente connessa alla sua potenziale incidenza sugli scambi e sulla concorrenza. Il Tribunale ha osservato (in termini forse taglienti, ma precisi) che il miglioramento della situazione finanziaria del beneficiario è inerente ad ogni concessione di aiuti di Stato, compresi gli aiuti che non soddisfano le altre condizioni previste dall’art. 87, n. 1, CE. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto ( 41 ) che la motivazione fornita non fosse sufficiente al fine di dimostrare che il detto aiuto soddisfacesse le condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE. 48. Condivido tale affermazione. 49. Nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( 42 ), la Corte ha precisato che gli aiuti «che (…) sono diretti a sollevare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività», falsano le condizioni di concorrenza. Affinché tale criterio sia soddisfatto, è necessario che la [OSCURATO:PERSONA] indichi sotto quale profilo l’aiuto controverso sia diretto a sollevare il beneficiario dai suddetti costi. Ciò richiede l’individuazione di costi che avrebbero dovuto essere «normalmente» sostenuti nonché la dimostrazione di un ragionevole collegamento tra la concessione dell’aiuto e lo sgravio dell’onere di tali costi per l’impresa interessata. Diversamente, non si può concludere che il presunto aiuto «rafforzi la posizione» del beneficiario attribuendogli, in tal modo, un vantaggio concorrenziale su altre imprese concorrenti nel mercato dell’Unione ( 43 ), come previsto nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 50. Nella specie, l’aiuto concesso alla Wam era pari all’importo da quest’ultima speso per il programma di penetrazione in mercati di paesi terzi ( 44 ). Nella motivazione la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che i prestiti agevolati provenivano da fondi pubblici e che la situazione finanziaria del beneficiario ne risultava migliorata. [OSCURATO:PERSONA] non cerca di creare un collegamento più specifico tra i prestiti e le attività della Wam in maniera da dimostrare sotto quale profilo, nel caso di specie, i prestiti fossero intesi a sollevare la Wam dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte ( 45 ). Diversamente dalla decisione controversa nella causa Tubemeuse ( 46 ), non vi è alcuna indicazione concreta riguardo alle attività di esportazione pre-esistenti o ai progetti futuri della Wam ( 47 ). Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] identifichi la Wam quale «società multinazionale» non aggiunge alcunché all’analisi. 51. Condivido pertanto il parere del Tribunale, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che la concessione dei prestiti poteva incidere sugli scambi intracomunitari o che aveva falsato o minacciato di falsare la concorrenza. Dimostrazione dell’incidenza sugli scambi mediante riferimento all’attività intracomunitaria 52. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il riferimento al fatto che un’impresa partecipi agli scambi intracomunitari sia sufficiente e che la motivazione della decisione controversa sia andata oltre quanto necessario al soddisfacimento delle condizioni di cui all’art. 87, n. 1, CE. Il Tribunale, pertanto, sarebbe incorso in un errore laddove ha rilevato ( 48 ) che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione della Wam agli scambi intracomunitari non era sufficiente a dimostrare l’esistenza di una potenziale incidenza sugli scambi o di una distorsione della concorrenza. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] si richiama esplicitamente al riferimento, nella decisione controversa, alla denuncia presentata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 53. L’ultimo argomento può essere esaminato in maniera sommaria. Il fatto che sia stata presentata una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] non può essere sufficiente a dimostrare una probabile distorsione della concorrenza. Sostenere il contrario equivarrebbe a riporre un notevole potere nelle mani di un qualsiasi concorrente di un’impresa che svolga un’attività all’interno del mercato comunitario, un potere che, evidentemente, potrebbe dar luogo ad abusi. 54. Ritornando ai punti essenziali della tesi della [OSCURATO:PERSONA], mi sembra che il Tribunale fosse ben consapevole che la Wam operava come esportatore intracomunitario e che faceva parte di un gruppo multinazionale attivo nell’ambito dell’UE ( 49 ). Ciò che esso ha affermato ( 50 ) è che i punti 74 e 77 della decisione impugnata costituiscono un mero richiamo ai principi giuridici tratti, segnatamente, dalla citata sentenza Tubemeuse e che questo, unitamente all’affermazione generica secondo cui «non può escludersi» che vi sia un’incidenza sugli scambi intracomunitari o sulla concorrenza, non soddisfa le condizioni di cui all’art. 253 CE. Ho già precisato ( 51 ) il motivo per cui ritengo che questa sia un’affermazione di diritto corretta. 55. [OSCURATO:PERSONA] richiama la sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( 52 ), in cui la Corte ha affermato che quand’anche il beneficiario di un aiuto non partecipi agli scambi intracomunitari, questi ultimi e la concorrenza potrebbero esserne influenzati. Nella causa Tubemeuse ( 53 ), la Corte ha statuito che l’eventuale esiguità di un aiuto non esclude che vengano influenzati gli scambi e la concorrenza. 56. Entrambe le istituzioni, in maniera leggermente diversa, formulano sostanzialmente la stessa tesi: in tali circostanze non può essere esclusa un’eventuale incidenza sugli scambi, né una distorsione della concorrenza. Tuttavia, esse non sostengono l’affermazione – fondamentale nel caso che interessa la [OSCURATO:PERSONA] – secondo cui, per dimostrare la sussistenza di due tra le condizioni previste dall’art. 87, n. 1, CE, sarebbe sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] accerti che non si può escludere un’incidenza sugli scambi e sulla concorrenza. 57. [OSCURATO:PERSONA] si è altresì basata sull’affermazione della Corte nella causa Cassa di Risparmio di Firenze ( 54 ) secondo cui un aiuto concesso in un settore economico liberalizzato può incidere sugli scambi e sulla concorrenza. Al riguardo la Corte ha fatto riferimento alla sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA] ( 55 ), in cui ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse indicato sufficienti elementi di prova nella sua decisione al fine di dimostrare un potenziale effetto sugli scambi e sulla concorrenza. Tra le prove fornite vi era il fatto che il settore di mercato interessato era stato liberalizzato. Pertanto, la liberalizzazione di un dato settore di mercato non costituisce, di per sé, la dimostrazione certa di una probabile incidenza sugli scambi né delle condizioni che falsano o minacciano di falsare la concorrenza ( 56 ). L’esame del rapporto tra il mercato comunitario e quello dell’[OSCURATO:PERSONA] 58. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale sia incorso in errore laddove ha preteso che l’istituzione svolgesse ( 57 ) un’analisi approfondita degli effetti dei prestiti, tenuto conto della circostanza che essi erano destinati a finanziare i costi di penetrazione della Wam nel mercato dell’[OSCURATO:PERSONA]. 59. Appare opportuno iniziare la disamina di questo argomento con la lettura del punto 73 della sentenza impugnata. Riguardo all’argomento svolto in udienza dalla [OSCURATO:PERSONA] (segnatamente che, grazie ai prestiti, la posizione della Wam si sarebbe rafforzata rispetto ai potenziali concorrenti nel mercato comunitario), il Tribunale ha osservato che la decisione controversa non aveva fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Sebbene la motivazione della decisione ( 58 ) abbia indicato che il prestito era destinato a finanziare i costi della Wam per la costituzione di strutture al di fuori dell’UE, essa non ha proseguito l’analisi fino alla fase successiva, come era invece necessario per dimostrare che ne derivava la conseguenza di un rafforzamento della posizione della Wam sul mercato comunitario. 60. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che il punto 74 della sentenza del Tribunale rappresenti una sostanziale conferma di tale argomento. Invero, il Tribunale ha osservato che «anche se la [OSCURATO:PERSONA] non doveva necessariamente procedere all’esame [dei rapporti di interdipendenza tra il mercato europeo e quello dell’[OSCURATO:PERSONA]]» ( 59 ), la mera constatazione della partecipazione della Wam agli scambi intracomunitari non bastava a dimostrare l’incidenza sugli scambi medesimi o la distorsione [o la minaccia di distorsione] della concorrenza. Per tale motivo (ha aggiunto il Tribunale), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto effettuare un’analisi approfondita degli effetti degli aiuti, tenendo conto – segnatamente – della circostanza che essi finanziavano spese sul mercato dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché, eventualmente ( 60 ), dell’interdipendenza tra tale mercato e quello europeo. 61. Interpreto tale passo della sentenza del Tribunale nel senso che, qualora un aiuto controverso venga concesso specificamente per finanziare spese in un paese terzo anziché spese sostenute nell’ambito di scambi intracomunitari, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a procedere ad un esame più approfondito per dimostrare che, ciononostante, sussista una potenziale incidenza sul mercato europeo. Non ritengo che questa sia un’applicazione erronea della giurisprudenza della Corte. 62. A mio parere, qualsiasi incertezza eventualmente ravvisabile nelle parole del Tribunale viene fugata dal periodo successivo, in cui il Tribunale ha affermato che il punto 75 della decisione controversa si riferisce all’interdipendenza tra i mercati in cui operavano le imprese comunitarie, senza tuttavia addurre – contrariamente alla decisione nella citata sentenza Tubemeuse – elementi precisi e probanti a sostegno dell’affermazione secondo cui (in applicazione del «principio Tubemeuse») tale interdipendenza significherebbe che gli aiuti controversi possano incidere sulla concorrenza all’interno della Comunità. 63. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che un aiuto possa incidere sugli scambi tra gli Stati membri anche quando il beneficiario esporti la quasi totalità della produzione fuori dalla Comunità e che il Tribunale sarebbe incorso in errore chiedendole di fornire ulteriori e precisi elementi per dimostrare l’interdipendenza tra il mercato europeo e quello dell’[OSCURATO:PERSONA]. 64. Questa è semplicemente un’ulteriore illustrazione dell’erroneità della tesi di base secondo cui sarebbe sufficiente dimostrare che una specifica conclusione «non può essere esclusa» per provare che quella conclusione è «probabile» ( 61 ). Nella citata sentenza Tubemeuse, la decisione impugnata si riferiva alle condizioni del mercato a livello mondiale nel settore dei tubi d’acciaio e alludeva alle intenzioni a lungo termine della Tubemeuse. In quella circostanza esistevano pertanto prove a sostegno della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui vi era interdipendenza tra il mercato dell’esportazione e quello europeo, mentre nel caso di specie non ve ne sono. 65. [OSCURATO:PERSONA] non ha quindi dimostrato che il Tribunale, annullando la decisione impugnata, si sia discostato dalla giurisprudenza consolidata. Spese 66. A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’Italia e la Wam ne hanno fatto domanda e – a mio avviso – l’impugnazione dev’essere accolta, la [OSCURATO:PERSONA] deve sopportare le spese tanto del procedimento di primo grado quanto dell’impugnazione. Conclusione 67. Suggerisco pertanto alla Corte di: –        respingere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]; e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese dei due gradi di giudizio. 1 – Lingua originale: l’inglese. 2 – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 maggio 2004 relativa all’aiuto di Stato n. C 4/2003 (ex NN 102/2002) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (GU L 63, pag. 11). 3 – Nella decisione controversa la società viene chiamata «[OSCURATO:SOCIETA]», mentre nel contenzioso successivo è stato utilizzato il nome «Wam». Pertanto, nelle presenti conclusioni mi riferirò ad essa chiamandola «Wam». 4 – Come previsto dall’art. 88, n. 3, CE. 5 – Cause riunite T‑304/04 e T‑316/04, Italia e Wam/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑64). La sentenza è stata pubblicata in versione sommaria ed è disponibile solo in lingua francese e italiana. 6 – Legge 29/07/81 n. 394; GURI 30/05/81 n. 147 e 29/07/81 n. 206. 7 – V. punto 32 della decisione impugnata. 8 – Circa EUR 1,18 milioni. 9 – Circa EUR 700 000. 10 – Circa EUR 1 860 000: tale era l’importo indicato dall’Italia il 23 luglio 2003; in precedenza (nella lettera 16 maggio 2002 alla [OSCURATO:PERSONA]) l’Italia aveva dichiarato che l’importo concesso in prestito ammontava a ITL 1 940 579 808, circa EUR 1 milione. Questo era uno degli importi effettivamente versati alla Wam. Ne furono versati altri, il cui esatto ammontare non risulta con chiarezza dal testo della decisione controversa. 11 – V. punti 3 e 4 della sentenza impugnata per una sintesi più precisa. 12 –      Nota della decisione impugnata: causa C‑142/87, [OSCURATO:PERSONA] del Belgio/[OSCURATO:PERSONA] («Tubemeuse»), Racc. 1990, pag. I‑959. 13 – Il Tribunale elenca motivi riguardanti il processo decisionale, la violazione del diritto di difesa, del legittimo affidamento e della certezza del diritto, le questioni sostanziali sulla qualificazione degli aiuti come illegittimi ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE e la valutazione dell’incidenza degli aiuti controversi sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza, le conseguenze del fatto che gli aiuti in questione erano connessi con l’esportazione, l’applicazione della regola de minimis e la questione dell’importo dell’aiuto erogato e della somma da recuperare (punto 38 della sentenza impugnata). 14 – V. art. 225, n. 1, CE, art. 58 dello Statuto della Corte di giustizia e sentenza 20 marzo 1991, causa C‑115/90 P, Turner/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1423). 15 – L’art. 225, n. 1, secondo comma, CE stabilisce che «[l]e decisioni emesse dal Tribunale di primo grado (…) possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto». 16 – Sentenze 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 809, punto 19); 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.  I‑1719, punto 67). 17 – Sentenza 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 129, in particolare pag. 140). V. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 16, punto 21). 18 – Sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.  I‑7747, punto 75). 19 – Sentenza 29 aprile 2004, causa C-372/97, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3679, punto 44). 20 – Sentenza 15 dicembre 2005, causa C‑66/02, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10901, punto 112). 21 –      Sentenza citata alla nota 16 (punti 19 e 24). V. anche sentenza 24 ottobre 1996, cause riunite C‑329/93, C‑62/95 e C‑63/95, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5151, punto 52). 22 – Sentenza citata alla nota 16, punto 63. 23 – In tale punto la Corte ha fatto riferimento alle sentenze [OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 16, punto 19); 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.  I‑395, punti 15 e 16), e 29 febbraio 1996, causa C‑56/93, Belgio/ [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.  I‑723, punto 86). 24 – Punti 60‑62 e 64 della sentenza impugnata. 25 – «Foreseeable effects» in inglese e «effets prévisibles» in francese. 26 – Al punto 64, il Tribunale ha espressamente dichiarato che non era necessario che la [OSCURATO:PERSONA] dimostrasse che l’aiuto presentava un’incidenza effettiva, né che delimitasse il mercato rilevante, oppure che procedesse ad un’analisi della situazione economica effettiva del mercato, del settore economico, della posizione delle imprese concorrenti e degli scambi intracomunitari (a condizione che avesse definito i modi in cui l’aiuto poteva probabilmente produrre effetti su quel mercato), e neppure che esaminasse gli effetti degli aiuti controversi sui prezzi praticati dalla Wam, li comparasse con quelli dei concorrenti o che esaminasse le vendite della Wam sul mercato del [OSCURATO:PERSONA]. 27 – Ibidem. 28 – [OSCURATO:PERSONA] individua al punto 72 (e successivo) della sentenza impugnata l’imposizione di tale obbligo incoerente. 29 – Punto 63 della sentenza impugnata. 30 – Come indicato dalla Corte nella sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 709, punto 27). 31 – Sentenza Tubemeuse, citata alla nota 12, punto 43. 32 – Il Tribunale cita in tale contesto la sentenza 15 giugno 2000, cause riunite T‑298/97, T‑312/97, T‑313/97, T‑315/97, da T‑600/97 a T‑607/97, T‑1/98, da T‑3/98 a T‑6/98 e T‑23/98, Alzetta e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑2319, punto 80, che richiama, tra l’altro, la sentenza Tubemeuse). 33 – V. punti 66, 70 e 72 della sentenza impugnata. 34 – «There would potentially be such an effect» in inglese e «serait potentiellement constitutive de tels effets» in francese. 35 – Punto 76 della sentenza impugnata. 36 – Punto 67 della sentenza impugnata. 37 – Sentenza 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6857). 38 – Punto 75. 39 – Punto 30. V. anche sentenze ivi citate 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA] («[OSCURATO:PERSONA]») (Racc. pag. I‑307, punti 44 e 50), e 6 novembre 1990, causa C‑86/89, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3891, punto 18). 40 – Sentenza 17 settembre 1980, causa 730/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2671, punto 11; il corsivo è mio). 41 – Punto 67 della sentenza impugnata. 42 – Sentenza C‑156/98 (citata alla nota 37, punto 30). 43 – V. anche la prima parte del punto 72 della sentenza del Tribunale, che tratta espressamente tale lacuna della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]. 44 – Punti 34 e 37 (riguardo al primo prestito) e 62 e 64 (riguardo al secondo prestito) della decisione impugnata. 45 – Per esempio, essa non verifica se la decisione della Wam di intraprendere un programma di penetrazione nel mercato delle esportazioni dipendesse o meno dalla disponibilità dei prestiti. Di conseguenza, risulterebbe impossibile affermare se – riguardo all’argomento «fungibilità del denaro» – i prestiti abbiano consentito alla Wam di dirottare fondi che avrebbe diversamente speso nella promozione dell’esportazione verso il sostegno di una politica di prezzi più bassi sul mercato dell’Unione, oppure se – in assenza dei prestiti – il programma di promozione dell’esportazione, più semplicemente, non avrebbe avuto seguito. 46 – Sentenza citata alla nota 12. 47 – Ad esempio, non è stato mai sostenuto che i prestiti abbiano consentito alla Wam di avviare una campagna marketing e vendite più efficace sia verso i mercati terzi sia nel mercato UE. Sebbene senza dubbio siano possibili vantaggi quali le economie di scala, la decisione controversa non prende neanche in esame tale eventualità. 48 – Punto 74 della sentenza impugnata. 49 – V. punto 64 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale fa espresso riferimento alle vendite della Wam sul mercato del [OSCURATO:PERSONA], e anche il punto 68, in cui esso riassume il materiale estrapolabile dai punti 76 e 78 della decisione controversa. 50 – Punto 66 della sentenza impugnata. 51 – Paragrafi 37‑39 supra. 52 – Sentenza citata alla nota 20, punto 117; v. anche sentenza 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.  I‑2289, punto 84). 53 – Sentenza citata alla nota 12, punto 43. [OSCURATO:PERSONA] rinvia anche alla sentenza 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 52, punto 86). 54 – Sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑222/04 (Racc. pag. I‑289). [OSCURATO:PERSONA] ha citato anche le sentenze nella causa C‑66/02 Italia/[OSCURATO:PERSONA] (citata alla nota 20), e 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11137). 55 – Sentenza 13 febbraio 2003, causa C-409/00, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1487, punto 75). 56 – V. punto 142 della sentenza Cassa di Risparmio di Firenze, citata alla nota 54. Il testo in lingua francese è così formulato: «la circonstance qu’un secteur économique a fait l’objet d’une libéralisation au niveau communautaire est de nature à caractériser une incidence réelle ou potentielle des aides sur la concurrence, ainsi que leur effet sur les échanges entre [OSCURATO:PERSONA]», mentre la relativa traduzione in lingua inglese così recita: «the fact that an economic sector has been liberalised may serve to determine that the aid has [a likely effect on trade and competition (il corsivo è mio)], e il testo in lingua italiana (la lingua processuale) usa l’espressione «evidenzia un’incidenza» (il fatto che un settore economico sia stato oggetto di liberalizzazione a livello comunitario evidenzia un’incidenza reale o potenziale degli aiuti sulla concorrenza). Ritengo che il testo in lingua francese sia ambiguo e che le versioni italiana e inglese rispecchino più fedelmente il principio elaborato dalla Corte nella citata sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA]. 57 – Punto 74 della sentenza impugnata. 58 – V. punti 34 e 37, riguardo al primo prestito, e 62 e 64, riguardo al secondo prestito, della decisione impugnata. 59 – Il corsivo è mio. 60 – «To the extent necessary» in inglese e «le cas échéant’» in francese (il corsivo è mio). 61 – V. paragrafo 38, supra.
Sentenza Corte di giustizia UE/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris