CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 giugno 1956
Cassazione n. 00229/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 10/02/1961 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità — per i reati di usura e per quello di estorsione ascritti all'odierno ricorrente —, e l'unico motivo di cui si compone il secondo ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — con cui si contesta vizio di motivazione in ordine al concorso nel delitto di usura ascritto all'odierna ricorrente — sono entrambi articolati in termini non consentiti in questa sede poiché, da un lato, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente ed esaustivamente vagliati e puntualmente disattesi dai giudici di merito; dall'altro lato perché formulati con il ricorso a mere doglianze in punto di fatto e, pur formalmente prospettando vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., risultano, invero, tesi a contestare una decisione sbagliata in quanto fondata su un'asseritamente errata valutazione del materiale probatorio, invocando una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa), dovendosi invece ribadire come sia precluso alla Corte di cassazione non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ritenuto, a tal proposito, di dover ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, concernendo il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra le fonti di prova e la decisione (cfr., Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), essendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo; considerato che, nel caso di specie, la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, con motivazione esente da vizi logici, ha congruamente esplicitato le ragioni di fatto e di diritto del suo convincimento circa la piena integrazione delle fattispecie delittuose ascritte all'Armigero, unificate dal vincolo della continuazione, sia anche :n ordine alla sussistenza del contributo concorsuale fornito alla realizzazione del delitto usuraio da parte di [OSCURATO:PERSONA], sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista del dolo di partecipazione (cfr., rispettivamente, pagg. 4 e 5 e pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in