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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2023

Cassazione n. 17546/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto attualmente ristretto presso la Casa circondariale di Agrigento, in espiazione della pena complessiva di anni dieci, mesi otto e giorni venticinque di reclusione e con fine pena fissato al 15/04/2023 - avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento in data 30/09/2021, a mezzo della quale il Mannino era stato dichiarato delinquente abituale e si era visto applicare la misura di sicurezza della casa di lavoro, per il periodo di anni due.

1.1. A fondamento di tale provvedimento reiettivo, il Tribunale di sorveglianza - condividendo l'impostazione del primo giudice - ha posto la considerazione delle numerose condanne riportate dal Mannino, valorizzando altresì il tempo di consumazione e la gravità dei relativi reati.

Ha inoltre posto l'accento sull'accertata persistente pericolosità sociale del condannato, ritenuto organico alla famiglia mafiosa Scalisi di Adrano, collegata al clan catanese Laudani, reputando non esser stati acquisiti agli atti elementi univocamente deponenti, nel senso dell'attuale rescissione dei legami del soggetto con tali organizzazioni malavitose.

Il Tribunale ha altresì valorizzato il dato comportamentale, connotato da un atteggiamento di sostanziale chiusura del condannato verso ogni possibile riflessione critica, rispetto al proprio vissuto delinquenziale.

Il soggetto infatti, pur avendo partecipato alle offerte trattamentali predisposte in ambito carcerario, ha sempre continuato a professarsi estraneo ai fatti ormai definitivamente accertati a suo carico, sostenendo di esser stato ritenuto affiliato ad organizzazioni di stampo mafioso sol per avere frequentato soggetti che di tali compagini facevano parte.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Denuncia dunque il ricorrente la violazione di legge per vizio di motivazione e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 102, 103, 132, 133 e 216 cod. pen., in ordine agli artt. 3, 13, 27 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo parametro in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 CEDU.

Il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente e apodittica, nel riconoscere la pericolosità sociale del condannato, così dichiarandolo delinquente abituale ed applicandogli la misura di sicurezza della casa di lavoro.2.1.

In ipotesi difensiva, il primo profilo di contraddittorietà del provvedimento impugnato si anniderebbe nell'aver da un lato riconosciuto al condannato la positiva partecipazione alle attività di trattamento predisposte in ambiente detentivo, ritenendone però, d'altro canto, la persistente pericolosità sociale per aver egli insistito nella professione di innocenza.

Mancherebbe però, nell'apparato motivazionale dell'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza, l'indicazione di elementi concretamente idonei a dimostrare che il Mannino sia attualmente socialmente pericoloso, ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale e di sottoposizione alla suddetta misura di sicurezza.

L'ordinanza impugnata si baserebbe pertanto su un ragionamento di tipo esclusivamente congetturale, imperniato sulla mera valorizzazione dei pregiudizi penali annoverati dal condannato e sull'aver questi escluso di far parte di una organizzazione mafiosa, pur avendo ammesso le proprie responsabilità relativamente alle condotte delittuose per le quali sono intervenute le condanne.

2.2. Evidenzia inoltre il ricorrente come la presunzione assoluta di perdurante stabilità - a tempo indeterminato - dell'adesione ad un'organizzazione di stampo mafioso, anche nel corso della detenzione o successivamente alla scarcerazione, si ponga in contrasto con la presunzione di non colpevolezza e con i principi sanciti dagli artt. 3, 24, 27, 111 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 2 e 5 CEDU.

Più nello specifico, il Tribunale avrebbe omesso di accertare se la permanenza del Mannino nella consorteria mafiosa si sia o meno protratta anche dopo la scarcerazione intervenuta nel mese di novembre 2016, oppure se tale partecipazione sia venuta meno per altra causa, diversa dall'aver intrapreso un percorso collaborativo.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Rileva in primo luogo il Collegio che il Tribunale di sorveglianza ha seguito, nell'articolare il proprio giudizio predittivo, un procedimento concettuale immune da censure.

Non sussiste, quindi, il lamentato vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, risultando la relativa censura non meritevole di accoglimento.

2.1. Giova allora ribadire che - stando alla consolidata giurisprudenza di questa Corte - la valutazione in tema di attualità della pericolosità sociale rimanda, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., alla probabilità di commissione di nuovi reati.

Il giudizio inerente alla pericolosità sociale postula quindi una indagine prognostica di tenore probabilistico, da effettuarsi sulla base di una serie di parametri normativamente individuati, grazie al riferimento ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 41230 del 13/06/2019, Nobis, Rv. 277450 - 01; Sez. 1, n. 49976 del 17/09/2018, Lopes, Rv. 276149 - 01 ha inoltre affermato che «La declaratoria di abitualità nel delitto, da cui deriva l'applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art. 102 cod. pen. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice»).

2.2. E nel provvedimento impugnato - contrariamente agli auspici difensivi - sono stati analizzati in maniera corretta gli elementi di valutazione e conoscenza emergenti dalla anamnesi delinquenziale, ritenuti nel caso di specie atti a delineare una profilo criminale di univoca e particolare significazione.

Viene infatti in particolare valorizzata l'accertata appartenenza del soggetto ad un sodalizio mafioso, rispetto al quale non risultano acquisiti dati evocativi dell'avvenuta dissociazione.

2.3. Contrariamente all'assunto difensivo, l'evoluzione del percorso detentivo del condannato è stato poi adeguatamente analizzato dal Tribunale di sorveglianza.

Accanto alla partecipazione alle offerte di trattamento in regime inframurario, è stata infatti evidenziata nel provvedimento reiettivo l'assenza di rivisitazione critica dei trascorsi criminali, sintomo di totale assenza di resipiscenza e di complessivo rigetto del percorso risocializzante e rieducativo, connesso alla permanenza in ambito carcerario.

La mancata acquisizione di una compiuta coscienza del disvalore penale del vissuto delinquenziale, nonché la mancata espressione della concreta intenzione di recidere i contatti con gli ambienti malavitosi di provenienza, sono dunque gli elementi (diversi dal non aver intrapreso un percorso collaborativo), che correttamente risultano valorizzati dal Tribunale e posti a fondamento dell'ordinanza impugnata.

3. Ci si duole poi della sussistenza di un vizio di motivazione, che la Corte reputa invece del tutto inesistente.

3.1. Occorre infatti ricordare che il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione che siano tassativamente riconducibili alla motivazione totalmente mancante o apparente, oppure manifestamente illogica o contraddittoria (intrinsecamente o anche se raffrontata ad atti processuali specificamente indicati), laddove il giudice affermi la sussistenza di un elemento / probatorio in realtà inesistente o - in via speculare - trascuri una prova esistente, pur sempre a patto che tali prove siano determinanti nel senso di poter portare ad una decisione difforme rispetto a quella assunta.

La Corte di cassazione non può invece conoscere del contenuto degli atti processuali per controllare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, essendo tale tipo di valutazione riservata ai gradi di merito ed estranea alla cognizione i«1 sede di legittimità.

Non possono, quindi, essere in questa sede valutate le deduzioni che pongano direttamente la Corte di cassazione in contatto con il materiale probatorio, onde ricavarne un apprezzamento diverso rispetto a quello fatto proprio dai giudici del merito e conforme a quello invece proposto dalla parte ricorrente (sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciche', Rv. 262948 - 01).

3.2. Così delineati i contorni concettuali della questione, risulta pacifica l'infondatezza del ricorso, che si risolve nella mera proposizione di censure tipicamente attinenti al merito.

Non si confronta, il ricorrente, con il fatto che il Tribunale ha dato compiuto conto delle ragioni di censura, nonché dei punti della decisione presi di mira dai motivi di impugnazione; ha poi chiarito - con ampia, coerente e convincente motivazione, puntualmente attenta ai passaggi essenziali delle censure difensive e previa autonoma rivalutazione di tali punti - le ragioni della condivisione dell'apprezzamento compiuto dal magistrato di sorveglianza.

Come sopra spiegato, non può quindi esser domandata in sede di legittimità una nuova valutazione in fatto e nemmeno - come pure fatto dal ricorrente - dolersi del contenuto dimostrativo di determinati atti.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; il rigetto postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto attualmente ristretto presso la Casa circondariale di Agrigento, in espiazione della pena complessiva di anni dieci, mesi otto e giorni venticinque di reclusione e con fine pena fissato al 15/04/2023 - avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Agrigento in data 30/09/2021, a mezzo della quale il Mannino era stato dichiarato delinquente abituale e si era visto applicare la misura di sicurezza della casa di lavoro, per il periodo di anni due. 1.1. A fondamento di tale provvedimento reiettivo, il Tribunale di sorveglianza - condividendo l'impostazione del primo giudice - ha posto la considerazione delle numerose condanne riportate dal Mannino, valorizzando altresì il tempo di consumazione e la gravità dei relativi reati. Ha inoltre posto l'accento sull'accertata persistente pericolosità sociale del condannato, ritenuto organico alla famiglia mafiosa Scalisi di Adrano, collegata al clan catanese Laudani, reputando non esser stati acquisiti agli atti elementi univocamente deponenti, nel senso dell'attuale rescissione dei legami del soggetto con tali organizzazioni malavitose. Il Tribunale ha altresì valorizzato il dato comportamentale, connotato da un atteggiamento di sostanziale chiusura del condannato verso ogni possibile riflessione critica, rispetto al proprio vissuto delinquenziale. Il soggetto infatti, pur avendo partecipato alle offerte trattamentali predisposte in ambito carcerario, ha sempre continuato a professarsi estraneo ai fatti ormai definitivamente accertati a suo carico, sostenendo di esser stato ritenuto affiliato ad organizzazioni di stampo mafioso sol per avere frequentato soggetti che di tali compagini facevano parte. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo un motivo unico, che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Denuncia dunque il ricorrente la violazione di legge per vizio di motivazione e per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 102, 103, 132, 133 e 216 cod. pen., in ordine agli artt. 3, 13, 27 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo parametro in relazione agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 CEDU. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione apparente e apodittica, nel riconoscere la pericolosità sociale del condannato, così dichiarandolo delinquente abituale ed applicandogli la misura di sicurezza della casa di lavoro.2.1. In ipotesi difensiva, il primo profilo di contraddittorietà del provvedimento impugnato si anniderebbe nell'aver da un lato riconosciuto al condannato la positiva partecipazione alle attività di trattamento predisposte in ambiente detentivo, ritenendone però, d'altro canto, la persistente pericolosità sociale per aver egli insistito nella professione di innocenza. Mancherebbe però, nell'apparato motivazionale dell'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza, l'indicazione di elementi concretamente idonei a dimostrare che il Mannino sia attualmente socialmente pericoloso, ai fini della dichiarazione di delinquenza abituale e di sottoposizione alla suddetta misura di sicurezza. L'ordinanza impugnata si baserebbe pertanto su un ragionamento di tipo esclusivamente congetturale, imperniato sulla mera valorizzazione dei pregiudizi penali annoverati dal condannato e sull'aver questi escluso di far parte di una organizzazione mafiosa, pur avendo ammesso le proprie responsabilità relativamente alle condotte delittuose per le quali sono intervenute le condanne. 2.2. Evidenzia inoltre il ricorrente come la presunzione assoluta di perdurante stabilità - a tempo indeterminato - dell'adesione ad un'organizzazione di stampo mafioso, anche nel corso della detenzione o successivamente alla scarcerazione, si ponga in contrasto con la presunzione di non colpevolezza e con i principi sanciti dagli artt. 3, 24, 27, 111 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 2 e 5 CEDU. Più nello specifico, il Tribunale avrebbe omesso di accertare se la permanenza del Mannino nella consorteria mafiosa si sia o meno protratta anche dopo la scarcerazione intervenuta nel mese di novembre 2016, oppure se tale partecipazione sia venuta meno per altra causa, diversa dall'aver intrapreso un percorso collaborativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Rileva in primo luogo il Collegio che il Tribunale di sorveglianza ha seguito, nell'articolare il proprio giudizio predittivo, un procedimento concettuale immune da censure. Non sussiste, quindi, il lamentato vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, risultando la relativa censura non meritevole di accoglimento. 2.1. Giova allora ribadire che - stando alla consolidata giurisprudenza di questa Corte - la valutazione in tema di attualità della pericolosità sociale rimanda, ai sensi dell'art. 203 cod. pen., alla probabilità di commissione di nuovi reati. Il giudizio inerente alla pericolosità sociale postula quindi una indagine prognostica di tenore probabilistico, da effettuarsi sulla base di una serie di parametri normativamente individuati, grazie al riferimento ai criteri dettati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 41230 del 13/06/2019, Nobis, Rv. 277450 - 01; Sez. 1, n. 49976 del 17/09/2018, Lopes, Rv. 276149 - 01 ha inoltre affermato che «La declaratoria di abitualità nel delitto, da cui deriva l'applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art. 102 cod. pen. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice»). 2.2. E nel provvedimento impugnato - contrariamente agli auspici difensivi - sono stati analizzati in maniera corretta gli elementi di valutazione e conoscenza emergenti dalla anamnesi delinquenziale, ritenuti nel caso di specie atti a delineare una profilo criminale di univoca e particolare significazione. Viene infatti in particolare valorizzata l'accertata appartenenza del soggetto ad un sodalizio mafioso, rispetto al quale non risultano acquisiti dati evocativi dell'avvenuta dissociazione. 2.3. Contrariamente all'assunto difensivo, l'evoluzione del percorso detentivo del condannato è stato poi adeguatamente analizzato dal Tribunale di sorveglianza. Accanto alla partecipazione alle offerte di trattamento in regime inframurario, è stata infatti evidenziata nel provvedimento reiettivo l'assenza di rivisitazione critica dei trascorsi criminali, sintomo di totale assenza di resipiscenza e di complessivo rigetto del percorso risocializzante e rieducativo, connesso alla permanenza in ambito carcerario. La mancata acquisizione di una compiuta coscienza del disvalore penale del vissuto delinquenziale, nonché la mancata espressione della concreta intenzione di recidere i contatti con gli ambienti malavitosi di provenienza, sono dunque gli elementi (diversi dal non aver intrapreso un percorso collaborativo), che correttamente risultano valorizzati dal Tribunale e posti a fondamento dell'ordinanza impugnata. 3. Ci si duole poi della sussistenza di un vizio di motivazione, che la Corte reputa invece del tutto inesistente. 3.1. Occorre infatti ricordare che il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione che siano tassativamente riconducibili alla motivazione totalmente mancante o apparente, oppure manifestamente illogica o contraddittoria (intrinsecamente o anche se raffrontata ad atti processuali specificamente indicati), laddove il giudice affermi la sussistenza di un elemento / probatorio in realtà inesistente o - in via speculare - trascuri una prova esistente, pur sempre a patto che tali prove siano determinanti nel senso di poter portare ad una decisione difforme rispetto a quella assunta. La Corte di cassazione non può invece conoscere del contenuto degli atti processuali per controllare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, essendo tale tipo di valutazione riservata ai gradi di merito ed estranea alla cognizione i«1 sede di legittimità. Non possono, quindi, essere in questa sede valutate le deduzioni che pongano direttamente la Corte di cassazione in contatto con il materiale probatorio, onde ricavarne un apprezzamento diverso rispetto a quello fatto proprio dai giudici del merito e conforme a quello invece proposto dalla parte ricorrente (sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciche', Rv. 262948 - 01). 3.2. Così delineati i contorni concettuali della questione, risulta pacifica l'infondatezza del ricorso, che si risolve nella mera proposizione di censure tipicamente attinenti al merito. Non si confronta, il ricorrente, con il fatto che il Tribunale ha dato compiuto conto delle ragioni di censura, nonché dei punti della decisione presi di mira dai motivi di impugnazione; ha poi chiarito - con ampia, coerente e convincente motivazione, puntualmente attenta ai passaggi essenziali delle censure difensive e previa autonoma rivalutazione di tali punti - le ragioni della condivisione dell'apprezzamento compiuto dal magistrato di sorveglianza. Come sopra spiegato, non può quindi esser domandata in sede di legittimità una nuova valutazione in fatto e nemmeno - come pure fatto dal ricorrente - dolersi del contenuto dimostrativo di determinati atti. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; il rigetto postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso
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