CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30591/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a BATTIPAGLIA il 05/12/1989 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n.197/RG 405 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per evasione. 2. Il ricorso è inammissibile per genericità. I giudici del gravame con motivazione coerente, con cui la ricorrente non si misura, hanno dato conto dell'univoco quadro probatorio che ha dimostrato la sussistenza del reato (pag. 3) costituendo, per consolidata giurisprudenza, evasione la condotta di allontanarsi dal proprio appartamento per recarsi anche solo in aree condominiali (cortili, androni, terrazze comuni) durante gli arresti domiciliari, essendo il domicilio limitato al solo interno dell'appartamento e non, come nella specie, quello posto su altro piano. In ordine all'elemento psicologico del reato, la sentenza ha correttamente richiamato la precedente condanna della ricorrente per il medesimo delitto, così da dimostrarsi la piena consapevolezza della condotta delittuosa. Altrettanto generico è il motivo di ricorso relativo alla mancata prognosi positiva per il riconoscimento delle sanzioni sostitutive in ragione dei precedenti che riguarda tutte e non esclude la pena pecuniaria. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. P.Q.M