CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26835/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (incorporante della Banca di credito cooperativo, già Cassa rurale ed artigiana, di Segni) rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Nizza, n. 45. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –resistente – Avverso la sentenzadella COMM. TRIB. CENT. ROMA n. 4543/2 0 13 , depositata in data4 ottobre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Si deduce nel ricorso che nel 1982 la Cassa rurale ed Artigiana di Segni, al fine di monetizzare un credito in sofferenza, acquistava dal proprio debitore alcuni fabbricati in Colleferro al prezzo complessivo di £. 552.675.000 con applicazione dell’IVA con aliquota del 2%; senonché gli immobili venivano rivenduti l'anno Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Irpef-Ilor successivo ad un prezzo inferiore anche perché, all'atto della rivendita, l'IVA doveva essere applicata con l'aliquota ordinaria del 18%. Nel 1989 l’Agenzia delle Entrate - d irezione p rovinciale di Velletri - in sede di accertamento fiscale, disconosceva, tra l’ altro, la deducibilità della perdita da vendita immobili, quantificata in £. 128.975.000ed emetteva avviso di accertamento. 2. Avverso il detto avviso di accertamento, la Cassa proponeva ricorsodinanzi la C.t. di I grado di Velletri. 3. La C.t.di Velletri accoglieva il ricorso della contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficiodinanzi la C.t. di II gradodel Lazio. 5. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 592/12/ 1993 , accoglieva parzialmente il gravame, limitatamente al recupero di £. 128.975.000, riformando la pronuncia di prime cure. 6. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria di II grado del Lazio, l’Ufficio proponeva ricorso alla [OSCURATO:PERSONA]; proponeva ricorso altresì la Cassa. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 4543/2013, depositata in data 4 ottobre 2013, rigettava entrambi gli appelli e confermava in toto la decisione di seconde cure. 7. Avverso la sentenza della C.t.c. la Banca di credito cooperativo di Roma (incorporante della Banca di credito cooperativo, già Cassa rurale ed artigiana, di Segni) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’agenzia delle entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 28 giugno 2023. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo di ricorso, cos ̀ rubricato: « Violazione dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 » la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.c. non ha rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento, avendo sostenuto che la vendita di immobili non fosse attività strumentale della Cassa, poiché “l’acquisto e la successiva vendita viene fatta al solo scopo di potenziare il patrimonio sociale”, mentre la contraria motivazione dedotta dalla ricorrente “non appare convincente, atteso che, come ha osservato lo stesso Ufficio, i mutui vengono coperti ampiamente da ipoteche bancarie”. Così motivando, afferma la ricorrente, la sentenza impugnata farebbe pensare che si sia posta in dubbio l’inerenza del componente negativo, che la contribuente a ssume mai mai contestata. 2. Va premesso che, con istanza depositata telematicamente in data 19 aprile 2022, il difensore della contribuente “ dà atto che la vertenza in oggetto è stata definita ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119”. Tuttavia non risulta nell’istanza la menzione, neppure nella relativa istanza telematica, di alcun allegato relativo alla proposizione della domanda di definizione agevolata ed al perfezionamento del relativo beneficio; né risulta alcuna produzione dalla consultazione del fascicolo cartaceo ovvero d e l sistema informativo della Cassazione (s.i.c.). Pertanto, non sussistono i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ed il ricorso va esaminatonel merito. 3. L’unico motivo di ricorso ̀ inammissibile , per plurime ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria. Occorre muovere dalla considerazione che la sentenza impugnata, nel ricostruire e premettere le ragioni dell’accertamento in ordine alla ripresa fiscale tuttora controversa, argomenta espressamente “lire 128.975.000 quale perdita per vendita di immo bili non ammessa”. Immediatamente dopo, nella parte motiva della decisione, la sentenza ribadisce che si tratta di “ perdita per vendita di immobili non ammessa, trattandosi di attività non strumentale della Cassa […].”. E’ quindi inequivoco che la sentenza impugnata abbia individuato quale ragione (quanto meno preponderante e comunque sufficiente) della ripresa erariale la “non ammissibilità” della perdita in sé, in ragione di una ritenuta estraneità e non riconducibilità della relativa operazione all’attività propria della contribuente”, e sulla conferma di tale argomentazione abbia poggiato la propria ratiodecidendi. La ricorrente (peraltro senza denunciare né un errore percettivo da parte del giudice a quo in ordine al contenuto dell’accertamento o degli atti difensivi erariali dei gradi di merito; né un errore in procedendo ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., derivante dall’erronea interpretazione del contenuto della pretesa erariale o da un’ipotetica variazione del thema decidendum effettuata dall’Ufficio nel corso del giudizio, rispetto all’atto impositivo iniziale), si limita a contrapporre all’accertamento operato dalla C.t.c. la propria tesi, secondo cui la non deducibilità del componente negativo non deriverebbe dalla sua estraneità rispetto all’attività propria della Cassa, che l’Amministrazione non avrebbe mai contestato, ma dalla mera eccessiva quantificazione del “costo d’acquisto” degli immobili. Tuttavia, a sostegno di tale affermazione, la ricorrente si limita alla trascrizione di una parte dell’accertamento, che si riduce ad uno stralcio parziale dal relativo periodo ( e c omunque dal resto del contestodella motivazione dell’avviso), che non consente già di per sé di escludere che lo stesso atto impositivo poggi comunque anche su quelle ulteriori considerazioni che la C.t.c., effettuando l’inequivoco accertamento fattuale già citato, ha inequivocabilmenteriscontrato. Inoltre, la stessa ricorrente omette di indicare se lo stesso atto impositivo sia stato, o meno, prodotto nel giudizio di merito, né quindi indica in quale fase e grado tale ciò sia in ipotesi accaduto, per cui non risulta adempiuto l’onere di cui all'art. 366, comma 1, n. 6, cod.proc.civ., applicabile ratione temporis , di specifica indicazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726). Analoga carenza, sanzionata dall’inammissibilità, inoltre, il ricorso manifesta in relazione agli atti difensivi della controparte nel merito, non evidenziando quindi neppure come da questi ultimi potesse in ipotesi ricavarsi l’assunta non contestazione della oggettiva indeducibilità della perdita in questione, così come invece rilevata dalla sentenza impugnata. Allo stesso modo, poi, sono rimasti privi di specifici riferimenti a documenti eventualmente prodotti in giudizio (ed alla loro identificazione, quanto alla fase ed al grado della rispettiva produzione) i dati evocati genericamente nel ricorso, in ordine all’operazione negoziale in questione, al prezzo d’acquisto e di cessione, alla relativa iscrizione in bilancio, con conseguente ulteriore ragione di inammissibilità del mezzo. Peraltro, fermo tutto quanto premesso, la valutazione di estraneità della perdita rispetto all’attività propria della contribuente risulta comunque frutto di un accertamento in fatto della C.t.c., come tale non sindacabile in questa sede, prescindendo la censura da una specifica critica del parametro in base al quale è s tato condotto, che non può esaurirsi nel definire “inconferenti” le relative argomentazioni, come accade invece nel ricorso. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,