Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 6 ottobre 2021

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:837
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0316_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑316/21) ( 1 ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2014/24/UE – Svolgimento della procedura – Scelta dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti – Articolo 63 – Offerente che si affida alle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice – Inosservanza delle condizioni relative alle capacità tecniche e professionali dell’offerente da parte del soggetto alle cui capacità l’offerente intende affidarsi – Obbligo di consentire a tale offerente di sostituire detto soggetto – Principio di proporzionalità» Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Aggiudicazione degli appalti – Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto – Offerente che si affida alle capacità di un altro soggetto – Criteri di selezione non soddisfatti da tale soggetto – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di chiedere all’offerente la sostituzione del soggetto – Rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, artt. 18, § 1, e 63, § 1) (v. punti 36, 39, 40, 42‑45 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 63, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità, quali sanciti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva in parola, deve essere interpretato nel senso che, qualora rilevi che un soggetto, alle cui capacità un operatore economico intende affidarsi, non soddisfa i criteri di selezione, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a chiedere a tale operatore la sostituzione di tale soggetto, se non vuole essere escluso dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi. ( 1 ) GU C 320 del 9.8.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0316_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑316/21) ( 1 ) « Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2014/24/UE – Svolgimento della procedura – Scelta dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti – Articolo 63 – Offerente che si affida alle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice – Inosservanza delle condizioni relative alle capacità tecniche e professionali dell’offerente da parte del soggetto alle cui capacità l’offerente intende affidarsi – Obbligo di consentire a tale offerente di sostituire detto soggetto – Principio di proporzionalità» Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24 – Aggiudicazione degli appalti – Cause di esclusione dalla partecipazione a un appalto – Offerente che si affida alle capacità di un altro soggetto – Criteri di selezione non soddisfatti da tale soggetto – Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di chiedere all’offerente la sostituzione del soggetto – Rispetto dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24, artt. 18, § 1, e 63, § 1) (v. punti 36, 39, 40, 42‑45 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] 63, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità, quali sanciti all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva in parola, deve essere interpretato nel senso che, qualora rilevi che un soggetto, alle cui capacità un operatore economico intende affidarsi, non soddisfa i criteri di selezione, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a chiedere a tale operatore la sostituzione di tale soggetto, se non vuole essere escluso dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi. ( 1 ) GU C 320 del 9.8.2021 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris