Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01630/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

p.

SENTENZA S sul ricorso iscritto al numero 35663 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 05754381001), in persona del funzionario, rappresen- tante per procura, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P15 H501F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78M05 F839T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei funzionari rappresentan- ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36E01 F842T) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] Stefano (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 70H22 L781M), ,2A,00 titolare dell'omonima [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 02529190239) Ric. n. 35663/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 5 per a cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 2229/2018, pubblicata in data 12 ottobre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi, alla pubblica udienza del 15 settembre 2021: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle sue conclusioni scritte; l'avvocato delegato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la socie- tà ricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha pignorato i crediti vantati dal suo debitore [OSCURATO:PERSONA] (titolare dell'omonima azienda agricola) nei confronti del Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]..

Quest'ultimo ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo, facendo presente che i crediti pignorati erano stati ceduti dall'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con atto stipulato e notificato in data anteriore al pignoramen- to.

Il giudice dell'esecuzione, ritenendo opponibile la cessione al creditore procedente, ha rigettato l'istanza di assegnazione.

La società creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto oppo- sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiamato in causa la cessionaria Ban- ca [OSCURATO:SOCIETA]., per essere manlevata in caso di accoglimento dell'opposizione.

L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Verona, che ha dichiarato non opponibile alla società procedente la cessione ed ha assegnato a quest'ultima la somma di C 79.656,08, ol- tre accessori, rigettando la domanda di manleva della società Ric. n. 35663/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 5 terza pignorata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi.

Ha presentato controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]..

Non hanno svolto attività difensiva nella presente sede gli altri intimati.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.

Il ricorso è stato quindi chiamato per l'odierna udienza pubbli- ca di discussione del 15 settembre 2021, non tenuta in came- ra di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv. con modi?. dalla

I. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fis- sate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c. p.c..

Ragioni della decisione

1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibi- lità del ricorso, proposto dalla società ricorrente a mezzo di procuratore speciale.

In caso di proposizione del ricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensa- bile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, so- stanziali e processuali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva diretta- Ric. n. 35663/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 5 mente dall'atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che co- lui che si qualifica come rappresentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 - 01).

Nella specie, la società ricorrente, Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]- tici - [OSCURATO:SOCIETA]., risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario (Direttore della [OSCURATO:PERSONA] e Societari) [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di pro- cura a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma (rep. 26345; racc. 12716) e che, in tale qualità, ha sottoscritto il mandato difensivo in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'indicata procura non è stata però prodotta in giudizio: il do- cumento, non indicato tra quelli prodotti nell'indice in calce al ricorso, non è stato comunque rinvenuto in atti, nonostante le ricerche effettuate dalla Corte nel fascicolo.

Il ricorso è pertanto inammissibile.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Ric. n. 35663/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 5 Considerato che la società controricorrente ha espressamente aderito alle ragioni espresse dalla ricorrente nei primi due mo- tivi del ricorso, a favore della cassazione della decisione impu- gnata, contestando solo il terzo motivo, che peraltro pone una questione relativa alla domanda di nnanleva, subordinata ri- spetto a quelle oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la Corte - anche in considerazione delle ragioni della presente decisione - ritiene sussistere motivi suf- ficienti a giustificare l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

C t Così deciso in Roma, in data 15 settembre 2021. ...i,CELLERt.4'; [OSCURATO:PERSONA] presidente 1 9 GER 2022 Augusto TAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. SENTENZA S sul ricorso iscritto al numero 35663 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 05754381001), in persona del funzionario, rappresen- tante per procura, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P15 H501F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78M05 F839T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei funzionari rappresentan- ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36E01 F842T) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] Stefano (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 70H22 L781M), ,2A,00 titolare dell'omonima [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 02529190239) Ric. n. 35663/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 5 per a cassazione della sentenza del Tribunale di Verona n. 2229/2018, pubblicata in data 12 ottobre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 15 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi, alla pubblica udienza del 15 settembre 2021: il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge- nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, riportandosi alle sue conclusioni scritte; l'avvocato delegato dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la socie- tà ricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha pignorato i crediti vantati dal suo debitore [OSCURATO:PERSONA] (titolare dell'omonima azienda agricola) nei confronti del Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].. Quest'ultimo ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo, facendo presente che i crediti pignorati erano stati ceduti dall'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. con atto stipulato e notificato in data anteriore al pignoramen- to. Il giudice dell'esecuzione, ritenendo opponibile la cessione al creditore procedente, ha rigettato l'istanza di assegnazione. La società creditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto oppo- sizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiamato in causa la cessionaria Ban- ca [OSCURATO:SOCIETA]., per essere manlevata in caso di accoglimento dell'opposizione. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Verona, che ha dichiarato non opponibile alla società procedente la cessione ed ha assegnato a quest'ultima la somma di C 79.656,08, ol- tre accessori, rigettando la domanda di manleva della società Ric. n. 35663/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 5 terza pignorata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. Ha presentato controricorso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].. Non hanno svolto attività difensiva nella presente sede gli altri intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il ricorso è stato quindi chiamato per l'odierna udienza pubbli- ca di discussione del 15 settembre 2021, non tenuta in came- ra di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv. con modi?. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fis- sate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c. p.c.. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibi- lità del ricorso, proposto dalla società ricorrente a mezzo di procuratore speciale. In caso di proposizione del ricorso a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensa- bile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, so- stanziali e processuali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva diretta- Ric. n. 35663/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 5 mente dall'atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che co- lui che si qualifica come rappresentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 - 01). Nella specie, la società ricorrente, Gestore dei [OSCURATO:PERSONA]- tici - [OSCURATO:SOCIETA]., risulta costituita nel presente giudizio in persona del funzionario (Direttore della [OSCURATO:PERSONA] e Societari) [OSCURATO:PERSONA], che si qualifica procuratore (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di pro- cura a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Roma (rep. 26345; racc. 12716) e che, in tale qualità, ha sottoscritto il mandato difensivo in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'indicata procura non è stata però prodotta in giudizio: il do- cumento, non indicato tra quelli prodotti nell'indice in calce al ricorso, non è stato comunque rinvenuto in atti, nonostante le ricerche effettuate dalla Corte nel fascicolo. Il ricorso è pertanto inammissibile. 2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ric. n. 35663/2018 - Sez. 3 - Ud. 15 settembre 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 5 Considerato che la società controricorrente ha espressamente aderito alle ragioni espresse dalla ricorrente nei primi due mo- tivi del ricorso, a favore della cassazione della decisione impu- gnata, contestando solo il terzo motivo, che peraltro pone una questione relativa alla domanda di nnanleva, subordinata ri- spetto a quelle oggetto del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la Corte - anche in considerazione delle ragioni della presente decisione - ritiene sussistere motivi suf- ficienti a giustificare l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (riget- to, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se do- vuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. C t Così deciso in Roma, in data 15 settembre 2021. ...i,CELLERt.4'; [OSCURATO:PERSONA] presidente 1 9 GER 2022 Augusto TAT