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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30282/2022

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ORDINANZA CL() Cr!. sul ricorso n. 19544/2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona dei suoi curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale, dotato dei poteri di rappresentanza pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 70/2019 della Corte di appello di Napoli pubblicata il 4 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata il 31 maggio 2018 il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito indicata come "Main. 2.

Il reclamo da Malf presentato per la riforma di tale sentenza venne dalla Corte di appello di Napoli rigettato con sentenza pubblicata il 4 giugno 2019. 2.1 Per quanto qui interessa, la motivazione di tale sentenza è nel senso che: il primo bilancio di liquidazione di Malf al 31 marzo 2018, dal liquidatore predisposto avvalendosi dell'opera di stimatore del valore di immobili, indica il valore dell'attivo (costituito da immobilizzazioni materiali e da crediti) in complessivi C. 17.740.254 per gli immobili e in C. 1.328.092 per i crediti, mentre l'ammontare del passivo è indicato in complessivi C. 10.435.307; nella nota integrativa allegata a tale bilancio si afferma che le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al presumibile valore di realizzo e che lo stimatore nominato dal liquidatore ha preso in considerazione i beni immobili la cui proprietà apparteneva alla società (nella sentenza specificamente indicati); la curatela del fallimento di Malf contesta l'attendibilità del bilancio di liquidazione quanto alla indicazione dell'ammontare dell'attivo liquidabile (con particolare riferimento al valore, pari a "C. 12.131.103", dallo stimatore menzionato nella nota integrativa attribuito all'unità immobiliare, e relative pertinenze, sita in [OSCURATO:PERSONA] S. Andrea n. 18) per le ragioni nella sentenza specificamente indicate (pag. 12); la difesa della società reclamante "nulla ha dedotto in merito alle contestazioni mosse dalla curatela sopraindicate, avendo reiterato nelle memorie difensive autorizzate le contestazioni mosse in sede di reclamo sulla ininfluenza dell'esistenza di pignoramenti e iscrizioni pregiudizievoli sul valore degli immobili e sull'esatto valore del passivo"; le contestazioni mosse dalla curatela quanto ai criteri di stima adottati per la predisposizione del primo bilancio di liquidazione, "in assenza di chiarimenti da parte della società reclamante, appaiono insuperabili in quanto condivisibili, dovendosi, altresì rilevare che una corretta stima sintetico comparativa che rispecchia più fedelmente il valore di mercato di un immobile, richiede un raffronto con atti di vendita e, in ultima analisi, ai valori immobiliari OMI che riflettono l'andamento del mercato nella zona di riferimento valori che nella specie sono stati disattesi in assenza di giustificazione"; tale rilievo "inficia l'attendibilità del valore degli immobili indicato nel bilancio di liquidazione economico traducendosi tale inattendibilità nell'assenza di una prova certa che l'attivo patrimoniale sia sufficiente a coprire le passività indicate in bilancio".

3. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione chiede la cassazione della sentenza predetta sulla base di due motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

4. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata: a) da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 5, 15 e 18 I.fall., nonché degli artt. 101 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in correlazione con l'art. 111 Cost.; b) da omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

Dopo avere ricordato la costante interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità tanto all'art. 5

I. fall. in tema di accertamento dello stato di insolvenza di società in liquidazione (inidoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali) che al successivo art. 18 della stessa legge (legittima acquisizione nel procedimento di reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento di deduzioni di fatti e mezzi di prova non prospettati nel procedimento di prima istanza purché riferibili al tempo di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza) ed evidenziato che tale interpretazione è condivisa dalla sentenza impugnata, la ricorrente si duole "del malgoverno della Corte di tali principi", in quanto: non ha esaminato il contenuto della relazione del proprio consulente tecnico (Prof.

Ing. [OSCURATO:PERSONA]) acquisita al procedimento di reclamo, da cui risultava che il valore datt=tuna=tarp dell'unità immobiliare, e relative pertinenze, sita in [OSCURATO:PERSONA] S. Andrea n. 18, era stato da tale professionista indicato in €. 12.558.471,87 e, comunque, non inferiore a €. 10.000.000; non ha compiuto alcun accertamento sul valore degli altri beni immobili compresi nel patrimonio sociale; di contro specificamente indicato nella relazione del proprio consulente [OSCURATO:PERSONA]; ha omesso di valutare l'ammontare del passivo indicato nel primo bilancio di liquidazione (sul punto essendovi state contestazioni fra le parti). 2.1 In funzione della risposta alla prima parte del motivo è da ricordare che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le espressioni "violazione o falsa applicazione di legge", di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.

Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.

Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (così.

Cass. n. 640 del 2019; in senso conforme, cfr., fra le molte: Cass. n. 7187 del 2022; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015 ; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010, Cass. n. 7394 del 2010; Cass.

S.U., n. 10313 del 2006). 2.2 La stessa ricorrente riconosce lealmente (pagg. 15-16 del ricorso) che la sentenza impugnata non è caratterizzata (ad onta della intitolazione del motivo, affatto irrilevante) da violazione di legge quanto all'interpretazione dell'art. 5 I.fall. in funzione dell'accertamento dello stato di insolvenza di società in liquidazione.

Risulta infatti in maniera non equivoca dal contenuto della sentenza che la Corte di appello fa propria l'interpretazione di tale disposizione di legge offerta dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali perché — non proponendosi l'imprenditore in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione del proprio attivo, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci — non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (in questo senso cfr, fra le molte: Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 13644 del 2013; Cass. n. 21834 del 2009). 2.3 L'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata è con chiarezza diretto a verificare la veridicità (controversa fra le parti del procedimento di reclamo) del primo bilancio predisposto dal liquidatore della società ricorrente dopo la sua nomina (per quanto è dato comprendere, in applicazione dell'art. 2490, quarto comma, cod. civ.), evidenziante: un attivo (nella sentenza indicato come) pari a C. 17.740.254 quanto alle immobilizzazioni materiali (nella specie, beni immobili) e a C. 1.328.092 quanto ai crediti; un passivo indicato (sempre secondo la sentenza) in complessivi C.

10.435.307. In particolare, dalla sentenza risulta che le parti discutevano della veridicità della consistenza quantitativa dell'attivo, con particolare riferimento al valore di realizzo attribuito dal bilancio in discorso alla (progettata) vendita dell'unità immobiliare, e relative pertinenze, sita in [OSCURATO:PERSONA] S. Andrea n. 18.

La risposta contenuta nella sentenza impugnata è di segno negativo, avendo essa affermato che l'inattendibilità (dunque, la non veridicità) del valore attribuito nel bilancio a detta unità immobiliare (quello di maggiore consistenza ai fini della determinazione dell'attivo) "inficia l'attendibilità del valore degli immobili indicato nel bilancio di liquidazione economico traducendosi tale inattendibilità nell'assenza di una prova certa che l'attivo patrimoniale sia sufficiente a coprire le passività indicate in bilancio".

Non sussiste dunque neppure il denunciato vizio di falsa applicazione dell'art. 5

I. fai!. nel senso precisato nel precedente § 2.1, in quanto: i fatti caratterizzanti il caso concreto oggetto di accertamento rientravano nell'ambito di applicabilità dell'art. 5 I.fall.,come sopra rettamente interpretato; in relazione alla concreta res iudicanda la sentenza non ha fatto derivare conseguenze giuridiche che contraddicano la sua corretta interpretazione.

La prima parte del motivo è in conclusione infondata. 2.4 Con la seconda parte del motivo la ricorrente deduce in primo luogo che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. si sostanzia, come detto: a) nel mancato esame del contenuto della relazione del proprio consulente tecnico (Prof.

Ing. [OSCURATO:PERSONA]) acquisita al procedimento di reclamo, da cui risultava che il valore dell'unità immobiliare dell'unità immobiliare, e relative pertinenze, sita in [OSCURATO:PERSONA] S. Andrea n. 18, era stato da tale professionista indicato in C. 12.558.471,87 e, comunque, non inferiore a €. 10.000.000; b) nel non compimento di alcun accertamento sul valore degli altri beni immobili compresi nel patrimonio sociale; di contro specificamente indicato nella relazione del proprio consulente [OSCURATO:PERSONA].

Tali censure sono inammissibili, in quanto: a) la ricorréte non indica se nella relazione del proprio consulente, Prof. [OSCURATO:PERSONA], vi fossero specifici rilievi in ordine all'attendibilità della valutazione compiuta dal liquidatore della società (allo scopo assistito da stimatore) quanto al valore dell'immobile sito in Milano e quatfosse il contenuto di tali rilievi; non indica 44 ,4: se in tale relazione vi fossero specifici atti a contrastare il giudizio della curatela di inattendibilità della valutazione fatta dal liquidatore della stessa ricorrente; non indica quali siano i fatti materiali, la cui decisività avrebbe dovuto illustrare, non esaminati dal giudice di merito; non si confronta specificamente con le ragioni fondanti l'accertamento di inattendibilità contenuto nella sentenza impugnata; b) in riferimento a quella sub b), la ricorrente non indica per quale ragione l'accertamento del valore degli immobili diversi da quello sito in Milano sarebbe stato decisivo per il giudizio, dal momento che l'accertata inattendibilità del valore indicato in bilancio di detto bene (quello di maggiore consistenza quanto a valore) rende, nell'economia della decisione impugnata, da sola inattendibile il risultato finale costituito dall'esuberanza dell'attivo su quelle del passivo della società, quale risultante dal documento. 2.5 Secondo la ricorrente, infine, "nella sentenza non viene fatta alcuna menzione e, quindi, valutazione sulle passività della Ma.l.f."; con conseguente vizio di omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio che formò oggetto di discussione fra le parti nel giudizio di merito definito dalla sentenza impugnata.

Orbene, se è vero che le parti discussero della consistenza quantitativa del passivo indicato nel citato bilancio predisposto dal liquidatore della ricorrente (per come risulta con chiarezza dal contenuto, riprodotto nelle pagg. 23-25 del ricorso, della parte di memoria dalla ricorrente depositata nel procedimento di reclamo in replica alla memoria dalla curatela del fallimento depositata all'udienza del 30 gennaio 2019), è altrettanto vero che l'affermazione della ricorrente è frutto di lettura atomistica della motivazione della sentenza sul punto specifico.

Si è detto che la sentenza impugnata afferma espressamente, per quanto qui interessa, che nel "Progetto di liquidazione" al 31/3/2018" vi è indicazione di "un passivo di €. 10.435.307" (pag 11 sentenza).

Dopo avere esposto le ragioni fondanti il giudizio di non attendibilità del valore di liquidazione del sopra citato bene immobile sito in Milano indicato nel più volte citato bilancio (pagg. 12-13), la sentenza afferma che tale inattendibilità si traduce "nell'assenza di una prova certa che l'attivo patrimoniale sia sufficiente a coprire le passività indicate in bilancio" (pag. 13).

Le due affermazioni debbono necessariamente essere lette in stretto collegamento, nel senso che la sentenza impugnata fa sostanzialmente proprio l'accertamento della consistenza del passivo della società al 31 marzo 2018 indicato nel documento più volte menzionato.

La conseguenza è che la ricorrente non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a proporre la censura di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, avendo la sentenza impugnata con chiarezza fatto propria l'indicazione della consistenza del passivo contenuta nel documento predisposto dal liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA].

Per mero debito di ragione, infine, è da rimarcare l'irrilevanza, in questa sede, delle considerazioni contenute nel controricorso della curatela del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente in tema di: affermata non veridicità del bilancio quanto alla consistenza quantitativa del passivo che si assume essere pari a C. 16.695.000 (pag. 19 controricorso); non qualificazione quale bilancio del documento, avente tale denominazione, depositato dalla ricorrente nel giudizio di merito, perché asseritamente non approvato da soci della società (pag. 21 controricorso).

Su dette questioni nessuna statuizione risulta essere stata compiuta dalla sentenza impugnata: il relativo esame è dunque in questa sede precluso. 2.6 In conclusione, il motivo è: infondato nella parte dedicata alla censura di violazione ovvero falsa applicazione di legge; inammissibile nella parte dedicata alla censura di omesso esame dei sopra indicati due "fatti", dalla ricorrente ritenuti decisivi nel giudizio di merito.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. atti cod. proc. civ., in quanto: a fronte di una sollecitazione fatta dalla parte al giudice di esercizio del potere officioso di disporre consulenza tecnica, il giudice ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto di una tale istanza; essa ricorrente "ha riferito dell'esistenza di sue richieste di consulenza, come rivolte ai giudici di merito e la Corte di merito ha mancato di riscontrare, in un senso o nell'altro, tale richiesta, peraltro dimostrando di non disporre affatto di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata".

4. E' da premettere che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, alla luce della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., è consentito denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo.

Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l'omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l'esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come e il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (in questo senso, cfr.: Cass. n. 7472 del 2017; Cass.

S.U., n. 8053 del 2014).

Tenuto presente tale ordine di concetti si osserva che: la sentenza impugnata ha esplicitamente affermato che sulle cinque ragioni di inattendibilità della stima del valore dell'unità immobiliare sita in Milano eseguita dalk9 professionista nominato dal liquidatore della ricorrente (il cui risultato è stato trasfuso nella indicazione della consistenza dell'attivo iscritto nel primo bilancio di liquidazione) riportate a pag.12, tra le quali la Corte ha particolarmente insistito a pag.13 sulla inattendibilità dei valori presi a base, la difesa della reclamante nulla ha dedotto; tale affermazione la ricorrente ha contestato solo nel primo motivo del ricorso (pag.19 in fine), facendo riferimento al contenuto della sua memoria conclusionale che riportava due passaggi (in parte generici e in parte pressochè incomprensibili) delle osservazioni del proprio consulente tecnico [OSCURATO:PERSONA] che, in ogni caso, non appaiono prendere posizione sugli specifici cinque punti anzidetti.

In presenza di tale risultato del dibattito processuale, la Corte di appello risulta avere adeguatamente motivato la sua scelta espressa di condividere le considerazioni della curatela sul valore dell'attivo; in tal modo giustificando anche il rigetto di istanza sollecitatoria di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dalla reclamante.

Anche tale motivo è dunque da rigettare.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare a ciascuna controrícorrente le spese anticipate nel giudizio di cassazione nella misura in dispositivo liquidata.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del presente giudizio da ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate, liquidate, per ciascuna, in C. 200 per esborsi e in C. 6.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA CL() Cr!. sul ricorso n. 19544/2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona dei suoi curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo procuratore speciale, dotato dei poteri di rappresentanza pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale estesa in calce al controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 70/2019 della Corte di appello di Napoli pubblicata il 4 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 31 maggio 2018 il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito indicata come "Main. 2. Il reclamo da Malf presentato per la riforma di tale sentenza venne dalla Corte di appello di Napoli rigettato con sentenza pubblicata il 4 giugno 2019. 2.1 Per quanto qui interessa, la motivazione di tale sentenza è nel senso che: il primo bilancio di liquidazione di Malf al 31 marzo 2018, dal liquidatore predisposto avvalendosi dell'opera di stimatore del valore di immobili, indica il valore dell'attivo (costituito da immobilizzazioni materiali e da crediti) in complessivi C. 17.740.254 per gli immobili e in C. 1.328.092 per i crediti, mentre l'ammontare del passivo è indicato in complessivi C. 10.435.307; nella nota integrativa allegata a tale bilancio si afferma che le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al presumibile valore di realizzo e che lo stimatore nominato dal liquidatore ha preso in considerazione i beni immobili la cui proprietà apparteneva alla società (nella sentenza specificamente indicati); la curatela del fallimento di Malf contesta l'attendibilità del bilancio di liquidazione quanto alla indicazione dell'ammontare dell'attivo liquidabile (con particolare riferimento al valore, pari a "C. 12.131.103", dallo stimatore menzionato nella nota integrativa attribuito all'unità immobiliare, e relative pertinenze, sita in [OSCURATO:PERSONA] S. Andrea n. 18) per le ragioni nella sentenza specificamente indicate (pag. 12); la difesa della società reclamante "nulla ha dedotto in merito alle contestazioni mosse dalla curatela sopraindicate, avendo reiterato nelle memorie difensive autorizzate le contestazioni mosse in sede di reclamo sulla ininfluenza dell'esistenza di pignoramenti e iscrizioni pregiudizievoli sul valore degli immobili e sull'esatto valore del passivo"; le contestazioni mosse dalla curatela quanto ai criteri di stima adottati per la predisposizione del primo bilancio di liquidazione, "in assenza di chiarimenti da parte della società reclamante, appaiono insuperabili in quanto condivisibili, dovendosi, altresì rilevare che una corretta stima sintetico comparativa che rispecchia più fedelmente il valore di mercato di un immobile, richiede un raffronto con atti di vendita e, in ultima analisi, ai valori immobiliari OMI che riflettono l'andamento del mercato nella zona di riferimento valori che nella specie sono stati disattesi in assenza di giustificazione"; tale rilievo "inficia l'attendibilità del valore degli immobili indicato nel bilancio di liquidazione economico traducendosi tale inattendibilità nell'assenza di una prova certa che l'attivo patrimoniale sia sufficiente a coprire le passività indicate in bilancio". 3. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione chiede la cassazione della sentenza predetta sulla base di due motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 4. La curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è caratterizzata: a) da violazione ovvero falsa applicazione degli artt. 5, 15 e 18 I.fall., nonché degli artt. 101 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in correlazione con l'art. 111 Cost.; b) da omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Dopo avere ricordato la costante interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità tanto all'art. 5 I. fall. in tema di accertamento dello stato di insolvenza di società in liquidazione (inidoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali) che al successivo art. 18 della stessa legge (legittima acquisizione nel procedimento di reclamo contro sentenza dichiarativa di fallimento di deduzioni di fatti e mezzi di prova non prospettati nel procedimento di prima istanza purché riferibili al tempo di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza) ed evidenziato che tale interpretazione è condivisa dalla sentenza impugnata, la ricorrente si duole "del malgoverno della Corte di tali principi", in quanto: non ha esaminato il contenuto della relazione del proprio consulente tecnico (Prof. Ing. [OSCURATO:PERSONA]) acquisita al procedimento di reclamo, da cui risultava che il valore datt=tuna=tarp dell'unità immobiliare, e relative pertinenze, sita in [OSCURATO:PERSONA] S. Andrea n. 18, era stato da tale professionista indicato in €. 12.558.471,87 e, comunque, non inferiore a €. 10.000.000; non ha compiuto alcun accertamento sul valore degli altri beni immobili compresi nel patrimonio sociale; di contro specificamente indicato nella relazione del proprio consulente [OSCURATO:PERSONA]; ha omesso di valutare l'ammontare del passivo indicato nel primo bilancio di liquidazione (sul punto essendovi state contestazioni fra le parti). 2.1 In funzione della risposta alla prima parte del motivo è da ricordare che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che le espressioni "violazione o falsa applicazione di legge", di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (così. Cass. n. 640 del 2019; in senso conforme, cfr., fra le molte: Cass. n. 7187 del 2022; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015 ; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010, Cass. n. 7394 del 2010; Cass. S.U., n. 10313 del 2006). 2.2 La stessa ricorrente riconosce lealmente (pagg. 15-16 del ricorso) che la sentenza impugnata non è caratterizzata (ad onta della intitolazione del motivo, affatto irrilevante) da violazione di legge quanto all'interpretazione dell'art. 5 I.fall. in funzione dell'accertamento dello stato di insolvenza di società in liquidazione. Risulta infatti in maniera non equivoca dal contenuto della sentenza che la Corte di appello fa propria l'interpretazione di tale disposizione di legge offerta dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 I.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali perché — non proponendosi l'imprenditore in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione del proprio attivo, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci — non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (in questo senso cfr, fra le molte: Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 19414 del 2017; Cass. n. 25167 del 2016; Cass. n. 13644 del 2013; Cass. n. 21834 del 2009). 2.3 L'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata è con chiarezza diretto a verificare la veridicità (controversa fra le parti del procedimento di reclamo) del primo bilancio predisposto dal liquidatore della società ricorrente dopo la sua nomina (per quanto è dato comprendere, in applicazione dell'art. 2490, quarto comma, cod. civ.), evidenziante: un attivo (nella sentenza indicato come) pari a C. 17.740.254 quanto alle immobilizzazioni materiali (nella specie, beni immobili) e a C. 1.328.092 quanto ai crediti; un passivo indicato (sempre secondo la sentenza) in complessivi C. 10.435.307. In particolare, dalla sentenza risulta che le parti discutevano della veridicità della consistenza quantitativa dell'attivo, con particolare riferimento al valore di realizzo attribuito dal bilancio in discorso alla (progettata) vendita dell'unità immobiliare, e relative pertinenze, sita in [OSCURATO:PERSONA] S. Andrea n. 18. La risposta contenuta nella sentenza impugnata è di segno negativo, avendo essa affermato che l'inattendibilità (dunque, la non veridicità) del valore attribuito nel bilancio a detta unità immobiliare (quello di maggiore consistenza ai fini della determinazione dell'attivo) "inficia l'attendibilità del valore degli immobili indicato nel bilancio di liquidazione economico traducendosi tale inattendibilità nell'assenza di una prova certa che l'attivo patrimoniale sia sufficiente a coprire le passività indicate in bilancio". Non sussiste dunque neppure il denunciato vizio di falsa applicazione dell'art. 5 I. fai!. nel senso precisato nel precedente § 2.1, in quanto: i fatti caratterizzanti il caso concreto oggetto di accertamento rientravano nell'ambito di applicabilità dell'art. 5 I.fall.,come sopra rettamente interpretato; in relazione alla concreta res iudicanda la sentenza non ha fatto derivare conseguenze giuridiche che contraddicano la sua corretta interpretazione. La prima parte del motivo è in conclusione infondata. 2.4 Con la seconda parte del motivo la ricorrente deduce in primo luogo che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. si sostanzia, come detto: a) nel mancato esame del contenuto della relazione del proprio consulente tecnico (Prof. Ing. [OSCURATO:PERSONA]) acquisita al procedimento di reclamo, da cui risultava che il valore dell'unità immobiliare dell'unità immobiliare, e relative pertinenze, sita in [OSCURATO:PERSONA] S. Andrea n. 18, era stato da tale professionista indicato in C. 12.558.471,87 e, comunque, non inferiore a €. 10.000.000; b) nel non compimento di alcun accertamento sul valore degli altri beni immobili compresi nel patrimonio sociale; di contro specificamente indicato nella relazione del proprio consulente [OSCURATO:PERSONA]. Tali censure sono inammissibili, in quanto: a) la ricorréte non indica se nella relazione del proprio consulente, Prof. [OSCURATO:PERSONA], vi fossero specifici rilievi in ordine all'attendibilità della valutazione compiuta dal liquidatore della società (allo scopo assistito da stimatore) quanto al valore dell'immobile sito in Milano e quatfosse il contenuto di tali rilievi; non indica 44 ,4: se in tale relazione vi fossero specifici atti a contrastare il giudizio della curatela di inattendibilità della valutazione fatta dal liquidatore della stessa ricorrente; non indica quali siano i fatti materiali, la cui decisività avrebbe dovuto illustrare, non esaminati dal giudice di merito; non si confronta specificamente con le ragioni fondanti l'accertamento di inattendibilità contenuto nella sentenza impugnata; b) in riferimento a quella sub b), la ricorrente non indica per quale ragione l'accertamento del valore degli immobili diversi da quello sito in Milano sarebbe stato decisivo per il giudizio, dal momento che l'accertata inattendibilità del valore indicato in bilancio di detto bene (quello di maggiore consistenza quanto a valore) rende, nell'economia della decisione impugnata, da sola inattendibile il risultato finale costituito dall'esuberanza dell'attivo su quelle del passivo della società, quale risultante dal documento. 2.5 Secondo la ricorrente, infine, "nella sentenza non viene fatta alcuna menzione e, quindi, valutazione sulle passività della Ma.l.f."; con conseguente vizio di omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio che formò oggetto di discussione fra le parti nel giudizio di merito definito dalla sentenza impugnata. Orbene, se è vero che le parti discussero della consistenza quantitativa del passivo indicato nel citato bilancio predisposto dal liquidatore della ricorrente (per come risulta con chiarezza dal contenuto, riprodotto nelle pagg. 23-25 del ricorso, della parte di memoria dalla ricorrente depositata nel procedimento di reclamo in replica alla memoria dalla curatela del fallimento depositata all'udienza del 30 gennaio 2019), è altrettanto vero che l'affermazione della ricorrente è frutto di lettura atomistica della motivazione della sentenza sul punto specifico. Si è detto che la sentenza impugnata afferma espressamente, per quanto qui interessa, che nel "Progetto di liquidazione" al 31/3/2018" vi è indicazione di "un passivo di €. 10.435.307" (pag 11 sentenza). Dopo avere esposto le ragioni fondanti il giudizio di non attendibilità del valore di liquidazione del sopra citato bene immobile sito in Milano indicato nel più volte citato bilancio (pagg. 12-13), la sentenza afferma che tale inattendibilità si traduce "nell'assenza di una prova certa che l'attivo patrimoniale sia sufficiente a coprire le passività indicate in bilancio" (pag. 13). Le due affermazioni debbono necessariamente essere lette in stretto collegamento, nel senso che la sentenza impugnata fa sostanzialmente proprio l'accertamento della consistenza del passivo della società al 31 marzo 2018 indicato nel documento più volte menzionato. La conseguenza è che la ricorrente non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a proporre la censura di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, avendo la sentenza impugnata con chiarezza fatto propria l'indicazione della consistenza del passivo contenuta nel documento predisposto dal liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. Per mero debito di ragione, infine, è da rimarcare l'irrilevanza, in questa sede, delle considerazioni contenute nel controricorso della curatela del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., rispettivamente in tema di: affermata non veridicità del bilancio quanto alla consistenza quantitativa del passivo che si assume essere pari a C. 16.695.000 (pag. 19 controricorso); non qualificazione quale bilancio del documento, avente tale denominazione, depositato dalla ricorrente nel giudizio di merito, perché asseritamente non approvato da soci della società (pag. 21 controricorso). Su dette questioni nessuna statuizione risulta essere stata compiuta dalla sentenza impugnata: il relativo esame è dunque in questa sede precluso. 2.6 In conclusione, il motivo è: infondato nella parte dedicata alla censura di violazione ovvero falsa applicazione di legge; inammissibile nella parte dedicata alla censura di omesso esame dei sopra indicati due "fatti", dalla ricorrente ritenuti decisivi nel giudizio di merito. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. atti cod. proc. civ., in quanto: a fronte di una sollecitazione fatta dalla parte al giudice di esercizio del potere officioso di disporre consulenza tecnica, il giudice ha il dovere di motivare adeguatamente il rigetto di una tale istanza; essa ricorrente "ha riferito dell'esistenza di sue richieste di consulenza, come rivolte ai giudici di merito e la Corte di merito ha mancato di riscontrare, in un senso o nell'altro, tale richiesta, peraltro dimostrando di non disporre affatto di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata". 4. E' da premettere che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, alla luce della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., è consentito denunciare in Cassazione, oltre all'anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l'omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l'esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il come e il quando tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (in questo senso, cfr.: Cass. n. 7472 del 2017; Cass. S.U., n. 8053 del 2014). Tenuto presente tale ordine di concetti si osserva che: la sentenza impugnata ha esplicitamente affermato che sulle cinque ragioni di inattendibilità della stima del valore dell'unità immobiliare sita in Milano eseguita dalk9 professionista nominato dal liquidatore della ricorrente (il cui risultato è stato trasfuso nella indicazione della consistenza dell'attivo iscritto nel primo bilancio di liquidazione) riportate a pag.12, tra le quali la Corte ha particolarmente insistito a pag.13 sulla inattendibilità dei valori presi a base, la difesa della reclamante nulla ha dedotto; tale affermazione la ricorrente ha contestato solo nel primo motivo del ricorso (pag.19 in fine), facendo riferimento al contenuto della sua memoria conclusionale che riportava due passaggi (in parte generici e in parte pressochè incomprensibili) delle osservazioni del proprio consulente tecnico [OSCURATO:PERSONA] che, in ogni caso, non appaiono prendere posizione sugli specifici cinque punti anzidetti. In presenza di tale risultato del dibattito processuale, la Corte di appello risulta avere adeguatamente motivato la sua scelta espressa di condividere le considerazioni della curatela sul valore dell'attivo; in tal modo giustificando anche il rigetto di istanza sollecitatoria di consulenza tecnica d'ufficio avanzata dalla reclamante. Anche tale motivo è dunque da rigettare. 5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio di soccombenza, la ricorrente deve essere condannata a rimborsare a ciascuna controrícorrente le spese anticipate nel giudizio di cassazione nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e alla [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del presente giudizio da ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate, liquidate, per ciascuna, in C. 200 per esborsi e in C. 6.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
Sentenza Cassazione n. 30282/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris