CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale in sede che lo ha condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta sub B1); Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è del tutto generico, omettendo il confronto con la sentenza impugnata e reiterando aspecifiche censure, prive di correlazione con le puntuali argomentazioni della Corte territoriale; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'entità della durata delle pene accessorie, risulta del pari privo di specificità, non segnalando quale specifico elemento, in ipotesi introdotto e rilevante nella prospettiva difensiva, sarebbe rimasto invece ingiustificatamente ignorato; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il