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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 28501/2026

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aroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale insiste perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il ricorrente impugna la sentenza con la quale è stata dichiaratal’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di condanna, per ilreato di evasione, emessa in primo grado.2.

Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 581, 591 e597 cod.proc.pen. sostenendosi che la Corte di appello, pur richiamando lapresunta genericità del ricorso, avrebbe sindacato la manifesta infondatezza deimotivi.La riprova della valutazione, nel merito, dei motivi di appello sarebbedesumibile dal fatto che la Corte, pur sostenendo l’inammissibilità del ricorso,avrebbe ugualmente esaminato le questioni devolute dall’impugnante,escludendone la fondatezza.Tale pronuncia comporterebbe un implicito riconoscimento della specificità e,quindi, dell’ammissibilità, dell’appello.3.

Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, il giudice d'appellopuò dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino odi specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessavalutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, odi specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nellasentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei,anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez.5, n.15897 del9/1/2025, Jebali, Rv. 288005).L’appello, pertanto, è inammissibile per difetto di specificità dei motiviquando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi criticirispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisioneimpugnata, fermo restando che tale onere di specif icità, a caricodell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predetteragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.U, n. 8825 del27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv.268822).scesa all’esame nel merito dei motivi di ricorso, bensì si è limitata ad evidenziarecome le questioni dedotte dall’appellante non integravano una idonea critica allamotivazione della sentenza di primo grado.Il richiamo alle argomentazioni spese in primo grado, quindi, è direttamentefunzionale a dimostrare come l’appellante si è limitato ad una merariproposizione di argomentazioni già vagliate e motivatamente escluse, ma nongià a compiere una valutazione di manifesta infondatezza delle stesse.La acritica riproposizione di argomenti difensivi già vagliati è di per sé provadella aspecificità dell’appello, proprio perché, in base all’art. 581, comma 2,cod.proc.pen. l’impugnazione deve contenere l’enunciazione puntuale edesplicita dei rilievi critici, in relazione alle questioni di fatto o di diritto, espressenel provvedimento impugnato.Nel momento in cui l’appello si risolve nella mera riproposizione di questionigià esaminate, senza la “puntuale” individuazione dei passaggi critici e ritenutierrati, ne consegue necessariamente l’aspecificità dell’impugnazione.3.

In conclusione, quindi, deve ritenersi che la Corte di appello non è affattopervenuta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso sindacano la manifestainfondatezza dei motivi, bensì si è limitata ad evidenziare che – rispetto allamotivazione resa in primo grado – difettava una critica ragionata.Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata dall'[OSCURATO:PERSONA], il quale insiste perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale è stata dichiaratal’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di condanna, per ilreato di evasione, emessa in primo grado.2. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 581, 591 e597 cod.proc.pen. sostenendosi che la Corte di appello, pur richiamando lapresunta genericità del ricorso, avrebbe sindacato la manifesta infondatezza deimotivi.La riprova della valutazione, nel merito, dei motivi di appello sarebbedesumibile dal fatto che la Corte, pur sostenendo l’inammissibilità del ricorso,avrebbe ugualmente esaminato le questioni devolute dall’impugnante,escludendone la fondatezza.Tale pronuncia comporterebbe un implicito riconoscimento della specificità e,quindi, dell’ammissibilità, dell’appello.3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Deve premettersi che, per consolidata giurisprudenza, il giudice d'appellopuò dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino odi specificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessavalutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, odi specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nellasentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei,anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez.5, n.15897 del9/1/2025, Jebali, Rv. 288005).L’appello, pertanto, è inammissibile per difetto di specificità dei motiviquando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi criticirispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisioneimpugnata, fermo restando che tale onere di specif icità, a caricodell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predetteragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.U, n. 8825 del27/10/2016, dep.2017, Galtelli, Rv.268822).scesa all’esame nel merito dei motivi di ricorso, bensì si è limitata ad evidenziarecome le questioni dedotte dall’appellante non integravano una idonea critica allamotivazione della sentenza di primo grado.Il richiamo alle argomentazioni spese in primo grado, quindi, è direttamentefunzionale a dimostrare come l’appellante si è limitato ad una merariproposizione di argomentazioni già vagliate e motivatamente escluse, ma nongià a compiere una valutazione di manifesta infondatezza delle stesse.La acritica riproposizione di argomenti difensivi già vagliati è di per sé provadella aspecificità dell’appello, proprio perché, in base all’art. 581, comma 2,cod.proc.pen. l’impugnazione deve contenere l’enunciazione puntuale edesplicita dei rilievi critici, in relazione alle questioni di fatto o di diritto, espressenel provvedimento impugnato.Nel momento in cui l’appello si risolve nella mera riproposizione di questionigià esaminate, senza la “puntuale” individuazione dei passaggi critici e ritenutierrati, ne consegue necessariamente l’aspecificità dell’impugnazione.3. In conclusione, quindi, deve ritenersi che la Corte di appello non è affattopervenuta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso sindacano la manifestainfondatezza dei motivi, bensì si è limitata ad evidenziare che – rispetto allamotivazione resa in primo grado – difettava una critica ragionata.Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
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