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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30556/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 160/Rg 43786 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui agli art. 341-bis e 588 cod. pen.; lette le note difensive; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in una pronuncia doppia conforme emessa con il rito abbreviato: a) sono stati tre i testimoni che hanno dichiarato che i ricorrenti avessero entrambi non solo ingiuriato i Carabinieri chiamandoli "figli di puttana e bastardi", ma avessero persino minacciato gli appartenenti al servizio del 118 (testimoni Convertini, Camarda e Pentassuglia, pagg. 7-8), b) il fatto era avvenuto sulla strada pubblica e nei pressi del mercato ortofrutticolo di Fasano, luogo aperto al pubblico e notoriamente affollato nell'orario dei fatti; c) la rissa era avvenuta a seguito di un incidente stradale tra i diversi occupanti, pari a 4 persone, che erano venuti alle mani ed era stata sedata dai due operanti "con non poca difficoltà" (pagg 9-10); ritenuto che detti elementi sono stati solo genericamente contestati dai ricorsi e le due sentenze conformi, con argomenti completi e coerenti rispetto all'apparato probatorio acquisito, sono pervenute alla corretta qualificazione giuridica dei fatti nei termini indicati; ritenuto che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio sia del tutto generica alla luce dei puntuali argomenti adottati alle pagine 10 e

11. della sentenza che hanno escluso l'esistenza di elementi positivi per qualsiasi tipo di ridimensionamento sanzionatorio o beneficio e, al contrario, elementi contrari ad essi attesa, la condotta e la personalità degli imputati; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 160/Rg 43786 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui agli art. 341-bis e 588 cod. pen.; lette le note difensive; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in una pronuncia doppia conforme emessa con il rito abbreviato: a) sono stati tre i testimoni che hanno dichiarato che i ricorrenti avessero entrambi non solo ingiuriato i Carabinieri chiamandoli "figli di puttana e bastardi", ma avessero persino minacciato gli appartenenti al servizio del 118 (testimoni Convertini, Camarda e Pentassuglia, pagg. 7-8), b) il fatto era avvenuto sulla strada pubblica e nei pressi del mercato ortofrutticolo di Fasano, luogo aperto al pubblico e notoriamente affollato nell'orario dei fatti; c) la rissa era avvenuta a seguito di un incidente stradale tra i diversi occupanti, pari a 4 persone, che erano venuti alle mani ed era stata sedata dai due operanti "con non poca difficoltà" (pagg 9-10); ritenuto che detti elementi sono stati solo genericamente contestati dai ricorsi e le due sentenze conformi, con argomenti completi e coerenti rispetto all'apparato probatorio acquisito, sono pervenute alla corretta qualificazione giuridica dei fatti nei termini indicati; ritenuto che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio sia del tutto generica alla luce dei puntuali argomenti adottati alle pagine 10 e 11. della sentenza che hanno escluso l'esistenza di elementi positivi per qualsiasi tipo di ridimensionamento sanzionatorio o beneficio e, al contrario, elementi contrari ad essi attesa, la condotta e la personalità degli imputati; rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M
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