CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42728/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, proposta dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex artt. 47 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) e 16 -nonies dl. 15 gennaio 1991, n. 8. Osservava che, nonostante il detenuto avesse intrapreso un positivo percorso inframurario, l'accesso al beneficio era ancora prematuro in considerazione della pena concretamente espiata, dell'epoca di inizio della collaborazione e dell'effettivo stato di ravvedimento e revisione critica, ancora da verificare nel tempo. 2. Avverso il provvedimento, lo Scibetta, a mezzo del difensore fiduciario, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo denunzia erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991 nonché contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto delle valutazioni positive contenute nella relazione di sintesi della casa di reclusione di Aosta, con riferimento al positivo evolversi del percorso penitenziario a cominciare dall'anno 2015 alla luce dell'osservazione compiuta nelle strutture carcerarie dove l'interessato era stato ristretto. Ha dato conto dei pareri della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antiMafia di Caltanissetta in cui sono illustrati il rilevante apporto collaborativo fornito sin da epoca risalente ed è esclusa l'attualità della pericolosità sociale. Ciononostante ha ritenuto insussitente il requisito del ravvedimento valorizzando, in via esclusiva, elementi del tutto inconferenti, quali la gravità dei delitti e le pendenze giudiziarie, e comunque meno pregnanti rispetto all'evoluzione personologica e comportamentale e alla revisione critica del passato deviante attestata dalle relazioni comportamentali e alla fruizione di oltre ventuno permessi premio, con positive esperienze extramurarie anche nel settore del volontariato. Per di più, ha considerato recente la data di inizio della collaborazione, pur risalente all'anno 2013, e limitato il periodo di espiazione della pena, pur pari a diciotto anni, attribuendo rilevanza a carichi pendenti relativi a fatti antecedenti al 20.06 e sottovalutando il riconoscimento giudiziale dell'attenuante della collaborazione 2.2. Con il secondo motivo deduce illogica e contraddittorietà della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento dei fatti risultante dal testo degli atti allegati al procedimento. In particolare, il Tribunale ha travisato le conclusioni espresse dall'equipe del carcere di Aosta, il parere della Direzione nazionale Antimafia ed il contenuto della sentenza che ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione con la giustizia. A differenza di quanto si legge nel provvedimento impugnato, in tutti i citati atti si da esplicitamente atto della autentica revisione critica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Va premesso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la normativa che prevede la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia non può essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto eliminare tutti i requisiti richiesti dalla legge penitenziaria, obbligando il giudice ad accordarli solo in funzione di una collaborazione che ne abbia messo a repentaglio la sicurezza personale così da rendere necessario uno speciale 9)" programma di protezione; al contrario, fermi restando i limiti di pena previsti dall'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991 (introdotto dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45) e, in particolare, dal comma 4 di detto articolo con riguardo ai limiti temporali di minima detenzione in carcere, amplia, non limita o addirittura esclude la discrezionalità della magistratura di sorveglianza, concedendole, in presenza di un contributo di rilevante spessore dato alla giustizia, di superare i requisiti, formali e sostanziali, richiesti nei casi ordinari. 1.1. La giurisprudenza di legittimità, chiamata a circoscrivere l'ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell'ammissione dei collaboratori di giustizia alle misure alterative, ha costantemente ritenuto che, pur non essendo necessario verificare la sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, occorre, comunque, che il giudice verifichi l'opportunità della concessione del beneficio in relazione alla personalità del richiedente e alla finalità dell'istituto (Sez. 1, n. 36141 del 30/06/2004, Dell'Arte, Rv. 229581). A tal fine, si è rilevato, in specie, che l'istituto disciplinato dall'art. 16-nonies dl. n. 8 del 1991 non è applicabile indiscriminatamente, giacché presuppone l'espressione di un giudizio favorevole in ordine al ravvedimento del soggetto che si apre alla collaborazione con l'autorità giudiziaria, fondato sulla «condotta complessiva del collaboratore di giustizia [...]» e sul convincimento che l'azione riedùcativa svolta abbia avuto come risultato il compiuto ravvedimento, all'esito di una revisione critica della vita anteatta (Sez. 1, n. 9887 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pepe, Rv. 236548; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 43207 del 16/10/2012, Russo, Rv. 253833; Sez. 1, n. 3422 del 14/01/2009, Diana, Rv. 242559). Il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del d.l. n. 8/1991 non può, di conseguenza, essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla «sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede «la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (cfr. Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, Sarno, Rv. 274517; Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671). La condotta collaborativa, anche se indicativa di una revisione critica, non deve, quindi, essere tenuta presente da sola, ma va sempre posta in relazione ad altri determinanti parametri, come la gravità dei reati in espiazione (Sez. 1, n. 1960 del 03/04/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210421; Sez. 1, n. 8721 del 03/12/2003 dep. 2004, Garofalo, Rv. 228002), il percorso di ravvedimento compiuto e la fruizione di margini di libertà da cui possa desumersi un effettivo seppure iniziale reinserimento sociale. Del resto, il Tribunale di sorveglianza non è vincolato al parere (obbligatorio) espresso dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (Sez. 1, n. 40823 del 05/06/2013, Lombardi, Rv. 257532), ma, tenuto conto che detta autorità è chiamata a esprimere una valutazione motivata in ordine all'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, non può apoditticamente tralasciarle e non considerarle, ferma restando la sua libertà di giudizio in merito alla concessione dei benefici • penitenziari. Conclusivamente, la facoltà di ammettere alle misure alternative i soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione, per cui tali benefici postulano - fermo restando l'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità - che comunque si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla loro personalità, che consenta di escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti, affinché risultino assicurate le condizioni relative all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne la stabile rieducazione (per tutte, Sez. 1, n. 35915 del 11/11/2014, dep. 2015, Capoccia, n. m.; Sez. 1, n. 5110 del 22/11/2011, dep. 2012, Massaro, n. m.; Sez. 1, n. 5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185). 2. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza in esame non si sia conformato ai richiamati canoni ermeneutici ed abbia, comunque, seguito un percorso motivazionale illogico. Gli atti acquisiti a seguito della proposizione dell'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare attestano concordemente che lo Scibetta ha avviato, sin dal 2013, un percorso di collaborazione con l'autorità e che durante la condizione detentiva ha intrapreso un percorso che lo ha portato, secondo quanto attestato dagli operatori, ad una stabile revisione critica della propria storia deviante tanto da giustificare la fruizione di numerosi permessi premio [OSCURATO:PERSONA] e quella distrettuale, dal canto loro, hanno espresso un giudizio ampiamente positivo in ordine alla collaborazione prestata nell'arco di quasi un decennio che, rivelatasi di grande utilità processuale, è stata improntata a lealtà e correttezza, ed ha aggiunto che lo Scibetta ha operato un mutamento di rotta sperimentato nella fruizione dei permessi premio. Cionondimeno il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di ammissione alla detenzione domiciliare, in ragione dell'inizio recente della collaborazione, della gravità dei reati, del periodo limitato di espiazione in carcere della pena oltre che della necessità di sperimentare in maniera graduale l'effettività dell'avviato processo di risocializzazione attraverso l'esperienza di permessi premio.Siffatta valutazione appare frutto di una parziale considerazione delle evidenze disponibili e, in particolare, ignora l'evoluzione della personalità del condannato durante l'ultimo periodo di detenzione in cui si è reso protagonista, secondo quanto attestato dagli operàtori, di una maturazione che lo ha condotto a rivedere le passate scelte devianti. Al cospetto, allora, di una revisione critica ampiamente consolidata, appare contraddittoria l'attestazione della carenza del requisito del ravvedimento e manifestamente illogica l'esaltazione della verifica intermedia, affidata a permessi premio dei quali lo Scibetta risulta avere già fruito numerose volte al momento dell'emissione del provvedimento impugnato ovvero ad una sperimentazione che avrebbe dovuto essere vagliata - con riferimento sia alla necessità che alla durata - in combinazione con le informazioni relative al contegno serbato dal condannato in costanza di esecuzione della pena in regime intramurario. Non è decisivo il richiamo alla natura retributiva della pena, del tutto inconferente rispetto al giudizio richiesto dall'ordinamento in questa fase, e alla necessità di osservare una rigida proporzione tra pena inflitta ed ammissione al regime meno afflittivo della detenzione domiciliare. 3. I precedenti rilievi impongono, in definitiva, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia scevro dai vizi riscontrati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso