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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15200/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6531/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 35. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1288/2020, pubblicata in data 29.12.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1288/2020, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del locale tribunale, che aveva respinto l’opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso in favore del ricorrente per le attività di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6932/2021 Numero sezionale 4569/2022 Numero di raccolta generale 15200/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 consulente tecnico di parte nel processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, evidenziando che, a norma dell’art. 15 d.lgs. 150/2011, il provvedimento era ricorribile in cassazione.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi.

Il Ministero della Giustizia è intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso principale poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione del d.lgs. 150/2011 e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento di primo grado era appellabile, poiché richiamava espressamente l’art. 702 bis c.p.c..

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente sostiene che l’ordinanza conteneva un richiamo all’art.703 bis c.p.c. ed era quindi appellabile, senza nulla dedurre circa le modalità di svolgimento del processo ed il rito concretamente applicato.

La Corte di merito ha però chiarito, nell’illustrazione dello svolgimento del giudizio di primo grado che l’opposizione aveva ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso del consulente di parte di un imputato ammesso al gratuito patrocinio e si era svolta con le modalità previste dall’art. 170 d.lgs. 150/2011 (cfr. sentenza, pag. 2).

L’ordinanza, non essendo appellabile (art. 15, u.c., del citato decreto), era ricorribile in cassazione, non potendo la generica menzione dell’art. 702 bis c.p.c., contenuta nella decisione, fondare un legittimo affidamento della parte nell’appellabilità della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6932/2021 Numero sezionale 4569/2022 Numero di raccolta generale 15200/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 pronuncia, né comportare l’applicazione integrale del rito sommario ordinario, occorrendo far riferimento al rito concretamente applicato.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 102 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che l’appello non poteva esser dichiarato inammissibile senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..

L’inammissibilità dell’appello era questione di puro diritto che poteva essere decisa senza sollecitare il contraddittorio.

Il divieto di sentenze a sorpresa ricorre solo qualora la decisione si fondi su questioni di fatto o miste (di fatto e di diritto), e non quando trattasi di questioni di puro diritto, poiché da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass. 16049/218; Cass. 15037/2018; Cass.2984/2016).

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6932/2021 Numero sezionale 4569/2022 Numero di raccolta generale 15200/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6531/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 35. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1288/2020, pubblicata in data 29.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1288/2020, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza del locale tribunale, che aveva respinto l’opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso in favore del ricorrente per le attività di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6932/2021 Numero sezionale 4569/2022 Numero di raccolta generale 15200/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 consulente tecnico di parte nel processo penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, evidenziando che, a norma dell’art. 15 d.lgs. 150/2011, il provvedimento era ricorribile in cassazione. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia è intimato. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso principale poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione del d.lgs. 150/2011 e vizio di motivazione, sostenendo che il provvedimento di primo grado era appellabile, poiché richiamava espressamente l’art. 702 bis c.p.c.. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente sostiene che l’ordinanza conteneva un richiamo all’art.703 bis c.p.c. ed era quindi appellabile, senza nulla dedurre circa le modalità di svolgimento del processo ed il rito concretamente applicato. La Corte di merito ha però chiarito, nell’illustrazione dello svolgimento del giudizio di primo grado che l’opposizione aveva ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso del consulente di parte di un imputato ammesso al gratuito patrocinio e si era svolta con le modalità previste dall’art. 170 d.lgs. 150/2011 (cfr. sentenza, pag. 2). L’ordinanza, non essendo appellabile (art. 15, u.c., del citato decreto), era ricorribile in cassazione, non potendo la generica menzione dell’art. 702 bis c.p.c., contenuta nella decisione, fondare un legittimo affidamento della parte nell’appellabilità della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6932/2021 Numero sezionale 4569/2022 Numero di raccolta generale 15200/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 pronuncia, né comportare l’applicazione integrale del rito sommario ordinario, occorrendo far riferimento al rito concretamente applicato. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 102 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che l’appello non poteva esser dichiarato inammissibile senza sottoporre la questione al contraddittorio delle parti. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.. L’inammissibilità dell’appello era questione di puro diritto che poteva essere decisa senza sollecitare il contraddittorio. Il divieto di sentenze a sorpresa ricorre solo qualora la decisione si fondi su questioni di fatto o miste (di fatto e di diritto), e non quando trattasi di questioni di puro diritto, poiché da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato (Cass. 16049/218; Cass. 15037/2018; Cass.2984/2016). Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 6932/2021 Numero sezionale 4569/2022 Numero di raccolta generale 15200/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Suprema Corte di Cassazione, in data 29.4.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .
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