CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 19740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23628/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende, -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimate AlcAlcid su I _ —contro nrcb rs o incidentale o-p-o-StO da ; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1009/2020 depositata il 30/03/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], concessionaria di una pertinenza demaniale marittima, consistente in albergo/pensione, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, l'Agenzia del Demanio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Comune di Rosolino, contestando la quantificazione del canone demaniale dovuto per l'anno 2014. 2. La sentenza di primo grado è stata appellata. 3.La Corte di appello di Venezia ha qualificato l'immobile come pertinenza demaniale destinata ad attività commerciale, terziario- direzionale, facendo applicazione, per il calcolo del canone, dei valori Orni relativi agli immobili a destinazione produttiva e non a quelli a destinazione commerciale.4.Avverso la sentenza di secondo grado l'Agenzia del Demanio ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno proposto ricorso per cassazione. 5. La concessionaria ha resistito con contro-ricorso, proponendo ricorso incidentale. Considerato che: 1.In via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia del Demanio, su segnalazione dell'ufficio competente, ha dato conto dell'accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 100, comma 7, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in I. 13 ottobre 2020, n. 126, oltrechè della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per la definizione, così concludendo per la dichiarazione della cessazione del contendere. 2. L'art. 100, comma 7, del d.l. n. 104 del 2020, convertito in I. n. 126, ha previsto che, al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico- ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2.1), del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla I. 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo. Nel caso di specie, come da allegazione dell'Agenzia del Demanio, c:onfermata dalla documentazione in atti, la concessionaria risulta aver presentato rituale domanda e pagato le somme dovute, per il cui il giudizio deve essere dichiarato estinto. 3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, c. 13, ult:. prop., cit.). Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura 'eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. dichiara estinto il giudizio; compensa integralmente, tra