CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 aprile 2017
Cassazione n. 30992/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 24326-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;2804 - intimato - avverso la sentenza n. 656/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2017 R.G.N. 1940/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza dell'Il aprile 2017, la Corte d'Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Viterbo nel giudizio promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riformando, in accoglimento dell'appello incidentale del Ministero, la predetta decisione, rigettava la domanda della Crocicchia avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali l'istante aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale docente supplente o personale amministrativo, tecnico, ausiliario con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e, in subordine, il risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non ricorrere nella specie l'ipotesi dell'abuso dell'impiego a termine della lavoratrice in quanto tutti i contratti stipulati risultano aver avuto una scadenza diversa dal 31 agosto trattandosi, perciò, o di supplenze infrannuali oppure destinate a coprire vacanze di organico di fatto; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Crocicchia, affidando l'impugnazione a quattro motivi, in relazione alla quale il Ministero intimato si costituiva al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione; - che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa la Crocicchia depositava atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza dà atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza attribuzione delle spese non avendo il Ministero intimato svolto difesa alcuna P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nell'adunanza cam