CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 39775/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 0 4/ 11 /1983 avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce del 04/07/2025 Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi; sentitii difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] , entrambi del foro di Lecce, che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 luglio 2025 il Tribunale di Lecce, pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento dispostocon sentenza del 10 aprile 2025 della Corte di cassazione, ha ordinato l’applicazionenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del la custodia cautelare in carcere con riferimentoai reati di cui ai capi 1 (art. 416 - bis cod. pen., per partecipazione ad una frangia dell’associazione mafiosa nota come “[OSCURATO:PERSONA]”), 119, 134 e 136 (artt. 648-ter.1 e 416-bis.1 cod. pen.). 2. La pronuncia rescindente aveva rilevato un duplice deficit motivazionale nel l a precedente ordinanza del Tribunale di Lecce del 21 dicembre 2024che,in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dalGiudice per le indagini preliminaridello stesso Tribunale in data 8 novembre 2024, aveva disposto nei confronti dell’indagata la misura custodialein carcere in relazione ai medesimi capi d’imputazione. In particolare, la Corte aveva censurato la mancata confutazione dei rilievi difensivi sull’assenzadei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché l’assenza di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa per i reati di autoriciclaggio contestati ai capi 119, 134 e 136. In sede di rinvio,il Tribunale di Lecce - ricostruito l’ iter processuale attraverso il richiamo ai vari provvedimenti cautelari, alle argomentazioni delle parti e alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - ha ritenuto fondato l’addebito cautelare relativo al reato associativo, sottolineando come l’indagata, lungi dall’assumereuna posizione di mera connivenza, a vesse agito quale vera e propria intermediaria tra il marito [OSCURATO:PERSONA], capo del sodalizio mafioso, e i vari affiliati, veicolando missive e curandoin prima persona questioni interne all’organizzazione al fine di preservarela posizione di vertice del coniuge. Il Tribunale ha, inoltre, riconosciuto l’aggravante di cui all’art. 416 - bis .1 cod. pen. con riferimentoai reati di autoriciclaggio, rilevando come le condotte di reimpiego dei proventi illecitiin attività economiche - segnatamente, la cooperativa “ Powercom ” e gli esercizi commerciali “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]” -fossero finalizzate non solo a soddisfare gli interessi della famiglia [OSCURATO:PERSONA], ma anche ad agevolare il controllo del clan sulle attività produttive del territorio. 3. Avverso l’ordinanza di riesame propone un duplice ricorso per cassazione l’indagata, tramite i difensori di fiducia. 3.1. A sostegno dell’impugnazione a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si deducono cinque motivi. 3.1.1. Con il primo motivo si eccepisce la mancanza di motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva depositata all’udienza del 24 giugno 2025, nella quale si evidenziava chei nuovi elementi valorizzati dal Pubblico Ministero nel corso del giudizio di rinvio -provenienti da atti del procedimento a carico del [OSCURATO:PERSONA] e dalle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] - non incidevano sulla posizione dell’indagat a e , comunque, travalicavano il perimetro del decisum tracciato dalla Corte di cassazione. La difesa sottolinea, in particolare, che lo stesso collaboratore avevaescluso il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nelle attività illecite, smentendo così l’ipotesi accusatoria secondo cui la stessa, dopo l’arrestodel marito, aveva assunto il comando del sodalizio criminoso. Tali argomentazionisarebbero state del tutto ignorate da ll’ordinanza de libertate , che si sarebbe limitata a recepire pedissequamente la tesi dell’accusa. 3.1.2. Con il secondo motivo si deduce l’inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 627 e 125, comma 3, cod. proc. pen. , per avere il Tribunale disatteso le indicazioni della sentenza rescindente, omettendo di esaminare tutte le criticità che erano state segnalate dalla Suprema Corte, e segnatamente: -la gestione dei vantaggi economici pervenuti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] , nonché, più in generale, ilruolo assunto dalla ricorrente in seno all’associazione; -l’attività di veicolazione delle lettere del coniuge detenuto, non essendo stata valutata la circostanza, ampiamente valorizzata dalla difesa, secondo cui le stesse , essendo sottoposte a visto di controllo, non avrebbero potuto eluderela vigilanza degli inquirenti e, in ogni caso, avevano meri contenuti intimi e personali; -le presunte istruzioni ricevute dal [OSCURATO:PERSONA] nelle conversazioni telefoniche dal carcere, prive, di realevalore indiziario; -la ritenuta condivisione del metodo mafioso da parte della [OSCURATO:PERSONA] , fondata su elementi indiziari già in precedenza ritenuti non dimostrativi della condotta di partecipazione associativa. 3.1.3. Con il terzo motivo di ricorsosi eccepisce la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione all’associazionemafiosa. Richiamata la giurisprudenza di legittimità al riguardo, si evidenzia l’assenza, nell’ordinanza impugnata, di elementi realmente dimostrativi dell’organico e stabile inserimento della [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio. Gli elementi valorizzati in tal senso dal Tribunale -i saluti scambiati telefonicamente tra il [OSCURATO:PERSONA] e il sodale [OSCURATO:PERSONA]; l’aver riferito al marito che un tale di professione macellaio,successivamente identificato in [OSCURATO:PERSONA],volesse parlargli; il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] in occasione del furto dell’automobile della figlia -dimostrerebbero al più una condotta di contiguità compiacente o di accettazione passiva del potere mafioso da parte dell’indagata, e non già una condotta propriamente partecipativa. 3.1.4. Con il quarto motivo di ricorso si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione a ll’aggravante dell’agevolazione mafiosa ( art. 416 - bis .1 cod. pen.)nei delitti di autoriciclaggio. In primo luogo, l’ordinanza impugnata sarebbe carente di spiegazioniin merito al modo incui gli utili reimpiegati nelle attività“Powercom”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]” -utili che, peraltro, non è certo costituissero provento dei delitti commessi dal [OSCURATO:PERSONA] -avrebbero contribuito al rafforzamento della compagine criminale. In secondo luogo, illogicasarebbe l’affermazione secondo cui soggetti estranei al nucleoPenza, quali [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia Carlà , avrebbero tratto vantaggi dalla gestione delle attività ad essi cedute, a dimostrazione del perdurante potere dell’associazione nel controllo delle attività produttive.Al contrario, dalle risultanze investigativeemergerebbe l’obbligo de i Carlà di pagare determinate somme di denaro ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Legnoe, addirittura, la loro insolvenza nei confronti di questi ultimi , circostanza sintomatica della scarsa redditività delle attività cedute, idonea ad escluderequalsiasi beneficio economico. 3.1.5. Con il quinto ed ultimo motivosi censura l’erronea applicazione degli artt.274 e 275 cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto sussistenti le esigenze cautelari nonostante l’assenza di elementi comprovanti la partecipazione della ricorrenteal sodalizio mafioso . Il giudice del riesamesi sarebbe posto in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale,nonché con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari nelreato di associazione mafiosa. L’ordinanza, peraltro, non avrebbe tenuto conto del considerevole lasso di tempo trascorso dalla commissione dei reati, avvenuta nel2020, e del la conseguente mancanzadi un concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuo se . 3.2. Il ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è articolato in due motivi, con i quali si eccepisce il vizio di motivazione dell’ordinanza di riesame: 3.2.1. per omessa valutazione dei rilievi difensivi formulatinella memoria del 24 giugno 2025, nella quale si sottolineava come le dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] attestassero l’estraneitàdella [OSCURATO:PERSONA] all’associazione mafiosa capeggiata dal marito; 3.2.2. per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui al capo 1) dell’imputazione provvisoria, atteso che gli elementi valorizzati dal Tribunalenon dimostrerebbero alcun ruolo realmente partecipativo della [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione, né la necessità, da parte del [OSCURATO:PERSONA],dell’intermediazione della moglie ai fini della conservazionedella sua leadership mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria exartt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. In via preliminare, deve rilevarsi che le censure relative all’insussistenza della gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa, comuni ad entrambi i ricorsi, risultano nella sostanza sovrapponibili, e possono essere esaminate congiuntamente. 2. Si deve darealtresì atto che nelle more del giudizio di rinvio è intervenuto il giudicato cautelare in relazione alle posizionidi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha consentito di accertare, da un lato, l’esistenzanel territorio leccesedi un’associazione mafiosa autonoma ed ulteriore rispetto a quella dedita al traffico di sostanze stupefacenti ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (circostanza che , invece,era stata esclusa dal Giudice per le indagini preliminari, sul presupposto della mancanza di elementi da cui desumere l’esistenza di un’organizzazione sovraordinata,rispondente ai parametri di cui all’art. 416-bis cod. pen.), e,dall’altro, la posizione di vertice rivestita all’interno del sodalizio da [OSCURATO:PERSONA] , marito dell’odierna indagata,inequivocabilmente identificato quale capo del clan. Alla luce di tali accertamenti, e considerata anche l’assenza di contestazioni circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] (il processo a suo carico, infatti, haad oggetto esclusivamente la violazione del principio del ne bis in idem), si tratta di stabilire se sussista anche in relazionea [OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa. 3. Sul punto, occorre innanzitutto rammentare che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spettasolo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Da tale principio, ribadito anche in successive pronunce della Corte di cassazione (ex multis: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01), consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità̀della motivazione, risultante daltesto del provvedimento impugnato» ( Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; in motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità̀non concerne né la ricostruzione dei fatti, n é l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità̀delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito). 4. Alla luce di tali principi ermeneutici, deve ritenersi che il Tribunale abbia adeguatamente colmatola lacuna motivazionale che aveva condottoall’annullamento della precedente ordinanza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla sentenza rescindente e valorizzando un ampio ventaglio di elementi che hanno consentito di ritenere sussistentela gravità indiziaria a carico dell’indagata. Tali elementi, da considerare non già in maniera isolata,ma secondo una lettura organica e complessiva del quadro investigativo, sono consistiti, in particolare: -nelle continue interazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali , che, dato lo stato di detenzione del primo , non sarebbero evidentemente state possibili in assenza dell’intermediazione della moglie(emblematico, in tal senso, è il colloquio tra i coniugi del 17dicembre 2020, durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] riusciva a mettere il Penzain contatto con [OSCURATO:PERSONA], a sua volta in comunicazione a distanza con la moglie [OSCURATO:PERSONA]); -nell’attività di veicolazione delle lettere del marito detenuto , in relazione alla quale, considerati i limiti che caratterizzano ilsindacato di questa corte, non è censurabile l’argomentazione del Tribunale, di carattere logico-deduttivo, secondo cui la corrispondenza non poteva non avere contenuto illecito perché, altrimenti, non vi sarebbe stato motivo di eludere il visto di controllo ( sul punto, la tesi difensiva secondo cui la fittizia indicazione del mittente e del destinatario serviva unicamente ad evitare la lettura di missive di carattere intimo risulta del tutto acritica nella confutazione della ricostruzione del giudice cautelare, risolvendosi in una rivalutazionedegli indizi, estranea alla verifica di legittimità); - n elle dichiarazioni d el collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale , diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a dirigere il sodalizio mafioso nonostante la sottoposizione alla custodia carceraria, sfruttando a tal fine l’indefettibile supporto della moglie; -nell’espressione “quella che comanda”, utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale, con valutazione non censurabile in questa sede, ha giudicato espressiva della realtà dei fatti e non meramente ludica; -nel contegno tenuto dai coniugi in occasione del sequestro dell’autovettura della ricorrente, sintomatico, secondo il giudice del riesame, delperdurante controllo dagli stessi esercitato sulle attività economiche del territorio in qualità di vertici dell’associazione mafiosa; -n ei comprovati rapporti tra l’indagata e gli affiliati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Podo, considerati incompatibili con una posizione di mera connivenza e dimostrativi, al contrario,del pieno coinvolgimento nelle dinamiche criminali. 5. A frontedi tale percorso argomentativo, che entrambi i ricorsi contestano sulla base di una lettura frammentaria del quadro indiziario, volta a suggerire una inammissibile ricostruzione alternativa degli eventi, risultano del tutto infondate le censure sviluppate, rispettivamente, nel terzo e nel secondo motivo dei ricorsi dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], potendo ritenersi pienamente accertata , anche a carico di [OSCURATO:PERSONA],la gravità indiziaria per la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa; invero, per l’integrazione di quest’ultima,non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee a rafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale(Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122-01, in motivazione, la Corte ha precisato che, qualora manchi la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata anche dal compimento di una o più attività significative nell'interesse dell'associazione criminale). Peraltro, non valgono a scalfirel’iter motivazionale dell’ordinanza impugnata le censure, comuni ad entrambi i ricorsi, aventi ad oggetto l’omessa valutazione della memoria depositata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], posto che, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che,in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841- 01); la difesa, peraltro, non indica le argomentazioni che, estranee al ragionamento del tribunale, renderebbero illogica la motivazione. 6. Del pari manifestamente infondato risulta il motivo di ricorso concernente le esigenze cautelari, in relazione allequali l’ordinanza di riesame ha motivato nel pieno rispetto sia dei parametri di cui all’art. 274 cod. proc. pen. , sia della doppia presunzione relativa circa la sussistenza di tali esigenze e l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che può invero ritenersi superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa, mentre il c.d. “tempo silente”, ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari (Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Tavella, Rv. 286267-01). In particolare, il Tribunale ha, con motivazione congrua ed esente da illogicità, sottolineato che il concreto ed attuale pericolo di reiterazione delle condotte delittuose si desume: dall’accertato coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nelle attivitàcriminali facenti capo al marito, per il quale l’indagata rappresenta l’unica “ancora di salvezza” per continuare a dirigere il sodalizio; dalla circostanza che , alla luce dei dati investigativi raccolti,la leadership mafiosa dei coniugi risulta , di fatto, ancora oggi perdurante, non avendo essi manifestato alcunaconcreta intenzione di rinunciarvi. 7. Quanto, infine, alla doglianza relativa all’aggravante dell’agevolazione mafiosa nei reati di cui ai capi 119, 134 e 136 (art. 648-ter.1 cod. pen.), anchesul punto la motivazione dell’ordinanza di riesame appare immune da vizi logici e giuridici, avendo il Tribunale ampiamente rilevatocome, mediante il reimpiego dei proventi illeciti del [OSCURATO:PERSONA] in plurime attività commerciali, l’indagata abbiadirettamente contribuito, oltre cheal mantenimento dello status del proprio nucleo familiare, al rafforzamento de l la compagine mafiosa sotto il profilo del controllo economico e imprenditoriale del territorio leccese. In relazione a tale aspetto, valgono, a titolo esemplificativo, le considerazioni svolte dal Tribunale circa la completa sudditanza ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] dimostrata dai membri della famiglia Carlà, che, nell’incapacità di gestire l’esercizio commerciale “[OSCURATO:PERSONA]” e di pagare i relativi debiti, continuavano a confidare nell’apporto economico di [OSCURATO:PERSONA], mettendosi a completa disposizione sua e della moglie. Ulteriormente dimostrativa del rafforzamento del potere del sodalizio sul piano economico ed imprenditoriale è, poi, la vicenda relativa al sequestro dell’autovettura Mercedes di [OSCURATO:PERSONA], a seguito del quale è stato accertato che il [OSCURATO:PERSONA], sfruttando la propria posizione di vertice del clan mafioso e il conseguente asservimento degli altri sodali nei suoi confronti, ha preteso che questi ultimi si impegnassero affinché la moglie ricevesse una nuova macchina di particolare valore. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto il contegno del [OSCURATO:PERSONA] espressivo di un potere impositivo e di controllo delle attività economiche tipico, in base alla comune esperienza, di chi, nelle organizzazioni criminali, riveste ruoli apicali. Con tali argomentazioni le difese si confrontano solo apparentemente, deducendo censure aspecifiche e tendenti anche in questo caso a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio, in quanto tali estranee al sindacato di legittimità. 8. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu