CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISTRUZIONE, DELL'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA],2025 DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO5244 [OSCURATO:PERSONA] - DIREZIONE GENERALE;- intimati -avverso la sentenza n. 1640/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 06/05/2022 R.G.N. 2470/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26817/20221. Il Tribunale di Latina aveva respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sezionale 5244/2025Numero di raccolta generale 9442/2026Lori Ulgiati per l’impugnazione della sanzione disciplinare dellaD ata pubblicazione 14/04/2026sospensione dal servizio per tre mesi disposta ai sensi dell’art.27, comma II, lett.1) del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrogatale dall’Ufficio regionale per il Lazio all’esitodi un processo penale a suo carico che si era concluso in sededi appello con la pronuncia di proscioglimento ex art.129 cppper intervenuta prescrizione.2. La Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado.Ad avviso della Corte territoriale l’amministrazione avevacorrettamente irrogato la sanzione soltanto allorquando si eracompiuta la perfetta conoscenza dei fatti alla chiusura delprocedimento penale, con conseguente inflizione della sanzionevigente al momento della irrogazione.Nel caso di specie, i “nuovi” fatti erano quelli contestati con lariattivazione del procedimento in data 4. 4.2012, a conclusionedel processo penale, che si erano consolidati nella sanzioneirrogata a carico della docente (cfr. sulla tempistica delprocedimento disciplinare Cass. 9.1.2017 n.209;n.16900/2016; 24529/2015;6091/2010;5637/2009).La Corte di merito respingeva, altresì, la censura di rigetto dellarichiesta di restitutio in integrum “tenuto conto che il principioinvocato dall’appellante si applica nei casi in cui sia disposta lasospensione cautelare facoltativa dal servizio, non in quelli incui la sospensione sia obbligatoria. Soltanto nella prima ipotesi,infatti, l’Amministrazione esercita un potere discrezionale conriguardo all’opportunità e alla durata del mantenimento dellastessa, per quella di natura obbligatoria, invece, la valutazioneè stata fatta a priori dal legislatore collegando la stessa alverificarsi di atti e fatti di una gravità tale da non ritenere almomento, proseguibile il rapporto”.3. Proponeva ricorso per cassazione la dipendente conN umterreo registro generale 26817/2022Numero sezionale 5244/2025motivi illustrati da memoria. Numero di raccolta generale 9442/20264. L’amministrazione rimaneva intimata. Data pubblicazione 14/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 55 terd.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. n.150/2009 –Violazione art. 132 – 2 co. n. 4 cpc. - Violazione e falsaapplicazione art. 653 co. 1 e 1 bis c.p.p.Sostiene la ricorrente che la Corte avrebbe errato nel nonvalutare autonomamente la censura mossa in relazione aldifetto di motivazione del provvedimento, limitandosi aricondividere quanto già statuito dal giudice di prime cure,senza un autonomo processo deliberativo incorrendo nellaviolazione e falsa applicazione delle norme indicate e nell’art.132 comma 2 n. 4 c.p.c. con conseguente nullità dellasentenza.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondisu un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, orisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali. (Cass. SezNu.m e1ro, r egistro generale 26817/2022Numero sezionale 5244/2025Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Numero di raccolta generale 9442/20261.3 Orbene, la motivazione esiste e si fonda sugli accertamentDi ata pubblicazione 14/04/2026di merito compiuti dal Tribunale che la Corte territoriale hapienamente condiviso nella misura in cui ha ritenuto che “ilprovvedimento oltre a comporsi di almeno due pagine dipremessa richiama i fatti, già rilevanti nel processo penale utilia consentire alla dipendente di esercitare, come ha fatto, unadeguato diritto di difesa”.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione del contratto applicabile alla fattispecie in esame-Violazione dell'art. 25 Cost. - dell'art. 11 disp. preliminari al c.c.Violazione e falsa applicazione d.lgs. 150/2009.2.1 La Corte avrebbe errato nell’applicare la normativacontrattuale del 2007 in quanto alla fattispecie in esameandava applicato il contratto vigente al momento dellacommissione dei fatti contestati.In sintesi, poiché i fatti contestati sono stati compiuti nel 2000quando era in vigore il CCNL del 1995 alla fattispecie andavaapplicato tale ultimo contratto per l’individuazione dellasanzione e non quello del 2007 in vigore alla definizione delprocedimento disciplinare stesso, rimanendo assoggettato allanormativa vigente al tempo in cui esso era stato aperto in virtùdel principio per il quale in difetto di disciplina transitoria iprocedimenti sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli2.1 Il motivo è fondato.Va al riguardo premesso che in tema di procedimentodisciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, ove lanotizia dell’infrazione sia stata acquisita prima dell’entrata invigore del d.lgs. n. 150 del 2009, e l’amministrazione abbiaoptato per il differimento dell’iniziativa disciplinare all’esitNou mdeerol r egistro generale 26817/2022Numero sezionale 5244/2025giudizio penale, la fattispecie resta regolata dalla discNiupmleinroa di raccolta generale 9442/2026previgente, in forza del generale principio per cui i procedimentDi ata pubblicazione 14/04/2026sono regolati dalla normativa del tempo in cui gli atti sono statiposti in essere, sicché non vi è alcun onere di riattivazione delprocedimento in conseguenza della definitiva soppressionedella regola della pregiudizialità penale ad opera della novella.(Cass. Sez. L., Sentenza n. 209 del 09/01/2017).2.2 La Corte territoriale non si è, pertanto, attenuta al predettoprincipio secondo cui ai procedimenti disciplinari va applicata lanorma vigente al momento di commissione dei fatti, anche allaluce del chiaro dettato di cui all’art. 11 disp. della legge ingenerale, essendo irrilevante la successiva disciplinanormativa.3. Con il terzo ed ultimo motivo si deduce la violazione edisapplicazione dell’art. 26 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 1995-Violazione art. 4 L. 27 Marzo 2001 n. 97 in relazione al rigettodella domanda di restitutio in integrum - Violazione dell’art.132, 2 co. n. 4 c.p.c..La Corte ha rigettato la domanda volta al riconoscimento delledifferenze stipendiali per l’intero periodo in cui la dipendenteera stata sospesa dal servizio affermando: tenuto conto che ilprincipio invocato dall’appellante si applica nei casi in cui siadisposta la sospensione cautelare facoltativa dal servizio, nonin quelli in cui la sospensione sia obbligatoria. Soltanto nellaprima ipotesi, infatti, l’Amministrazione esercita un poterediscrezionale con riguardo all’opportunità e alla durata delmantenimento della stessa, per quella di natura obbligatoriainvece, la valutazione è stata fatta a priori dal legislatorecollegando la stessa al verificarsi di atti e fatti di una gravitàtale da non ritenere al momento, proseguibile il rapporto. LaNumero registro generale 26817/2022ratio di tale principio si fonda sulla qualificazione della Numero sezionale 5244/2025Numero di raccolta generale 9442/2026sospensione quale factum principis, perché in tal caso è proprioD ata pubblicazione 14/04/2026la volontà di legge a influire sulla decisionedell’amministrazione alla quale quindi non può essereaddebitato l’eventuale inadempimento (Consiglio di Stato,Ad.plen. 2.5.2002, n.4; C.d S. 5.11.2012, n.5593; sez. VI,27.12.2011 n.6815; Cass. sez.civ.lav.10.8.2018 n.20708). Nelcaso in parola è stata disposta la sospensione obbligatoria delladipendente (cfr. doc. 1 produzione MIUR di primo grado), il cheesclude di valutare la successiva eventuale restituzione.Ad avviso della ricorrente la sospensione cautelare obbligatoriadal servizio del dipendente pubblico ai sensi dell’art. 4 dellalegge 27 marzo 2001 n. 97 costituisce misura cautelare dicarattere interinale il cui esito è legato agli sbocchi delprocedimento disciplinare, restando giustificata solo ove lasanzione inflitta sia di gravità pari o maggiore dellasospensione applicata. Ove la sanzione inflitta sia di minorgravità al dipendente è dovuta la restitutio in integrum inrelazione al periodo di sospensione cautelare non legittimatodalla sanzione irrogata.In tema di sanzioni disciplinari, gli effetti extrapenali delgiudicato, quali delineati dall'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.,sono regolati dalla legge del tempo in cui la sanzionedisciplinare è stata irrogata dal datore di lavoro, in applicazionedel "principio tempus regit actum", sicché le novelle normativesono irretroattive. (Nella specie, la S.C. ha affermato - inmateria di conseguenze della sentenza di patteggiamento - chenella valutazione degli addebiti disciplinari il giudice di meritonon può prescindere dal vincolo derivante dal combinatodisposto degli artt. 445, comma 1-bis, c.p.p. e 653 c.p.p., nellaformulazione vigente al momento dell'irrogazione Nduemlelrao registro generale 26817/2022Numero sezionale 5244/2025sanzione. Numero di raccolta generale 9442/2026Nel caso in esame i “nuovi” fatti sono quelli contestati con laD ata pubblicazione 14/04/2026riattivazione del procedimento in data 4.4.2012, a conclusionedel processo penale, che si sono consolidati nella sanzioneirrogata a carico della docente.3.1 Il motivo è fondato.È stato da questa Corte affermato il principio secondo cui lasospensione obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico,ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del 2001, costituisce misuracautelare di carattere interinale, il cui esito è legato agli sbocchidel procedimento disciplinare, che l'amministrazione ha l'oneredi avviare anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia"medio tempore" cessato. In particolare, la suddetta misurarisulta giustificata solo ove la sanzione inflitta sia di gravità pario maggiore della sospensione applicata, mentre nel caso in cuiil procedimento disciplinare non venga attivato o la sanzioneinflitta sia di minore gravità, al dipendente è dovuta la"restitutio in integrum" in relazione al periodo di sospensionecautelare non legittimato dalla sanzione irrogata. (Cass. Sez.L., Sentenza n. 4411 del 18/02/2021).Conforme a tale orientamento anche la Sentenza n. 32943 del2021 (che ricostruisce tutta la normativa e che esclude larestitutio in integrum solo per la sospensione cautelarecollegata allo stato di custodia cautelare non anche per quellacollegata alla condanna in primo grado; in quest’ultimo caso,infatti, la natura cautelare della misura della sospensione - purnella sua obbligatorietà - ne comporta la provvisorietà erivedibilità, nel senso che solo al termine e secondo l'esito delprocedimento disciplinare si potrà stabilire se la sospensionepreventiva applicata resti giustificata ovvero debba esserecaducata a tutti gli effetti (si veda anche Cass. 19 marzo 2N0um1e9ro, registro generale 26817/2022Numero sezionale 5244/2025n. 7675, punto 3 e giurisprudenza ivi citata). Numero di raccolta generale 9442/2026Anche di recente questa Corte ha ribadito il principio secondoD ata pubblicazione 14/04/2026cui in tema di pubblico impiego, nel caso di sospensionedisciplinare obbligatoria conseguente a carcerazione preventivao ad altra misura cautelare penale coercitiva o interdittiva - taleda impedire, in concreto, lo svolgimento della prestazione -,qualora, a fronte della successiva condanna penale, ilprocedimento disciplinare si concluda con l'archiviazione, per icorrispondenti periodi non è dovuto il conguaglio tra laretribuzione e l'assegno alimentare medio tempore corrisposto,mentre è dovuto per i periodi di sospensione facoltativa e disospensione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 della l. n. 97 del2001. (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20422 del 21/07/2025).4. In conclusione, vanno accolti i motivi secondo e terzo, conrigetto del primo con cassazione e rinvio alla Corte di appellodi Roma in diversa composizione anche per la liquidazione dellespese del giudizio di Cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo. Rigetta il primo.Cassa e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversacomposizione anche per le spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16/12/2025della sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione.La PresidenteCaterina Marotta