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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46592/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 e 633 cod. pen. ed al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. accertati in Palermo il 22 giugno 2015 alla pena di mesi 3 di reclusione Q.it# euro 180,00 di multa con sospensione della pena subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita.

Rilevato che il ricorso, volto a contestare la affermazione della responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, è aspecifico, privo delld enunciazione delle ragioni di diritto e non scandito dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata nella quale, in continuità con la sentenza di primo grado, si dà atto della verifica dell'allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica dell'alloggio occupato dal ricorrente.

Peraltro il motivo, nella parte in cui contesta la determinazione della pena in misura superiore al minimo, è inammissibile in quanto non dedotto in appello.

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 e 633 cod. pen. ed al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen. accertati in Palermo il 22 giugno 2015 alla pena di mesi 3 di reclusione Q.it# euro 180,00 di multa con sospensione della pena subordinata alla prestazione di attività lavorativa non retribuita. Rilevato che il ricorso, volto a contestare la affermazione della responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, è aspecifico, privo delld enunciazione delle ragioni di diritto e non scandito dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata nella quale, in continuità con la sentenza di primo grado, si dà atto della verifica dell'allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica dell'alloggio occupato dal ricorrente. Peraltro il motivo, nella parte in cui contesta la determinazione della pena in misura superiore al minimo, è inammissibile in quanto non dedotto in appello. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 46592/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris