CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 35940/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1432 [OSCURATO:PERSONA] PU – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 26525/2025 [OSCURATO:PERSONA] -Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 25/02/2025 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza in data 19 gennaio 2023 del G.u.p. del Tribunale di Sassari che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per i reati dell’art. 8 (capo A) e dell’art. 4 (capo B), d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte di appello non aveva risposto a nessuno dei motivi devoluti e aveva impartito, con riferimento al lavoro di pubblica utilità, delle prescrizioni incoerenti con i reati tributari, come a esempio il divieto di avvicinamento alla persona offesa. Contesta poi l’affermazione relativa ai gravi ed eterogenei precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 35940/2025 Roma, lì, 04/11/2025 3. Il ricorso è fondato. La sentenza di appello impugnata non risponde a nessuno degli specifici motivi di appello, sebbene analiticamente riportati in motivazione, ma si limita a confermare la responsabilità dell’imputato sulla base dell’osservazione che i reati fiscali dovevano intendersi pienamente integrati alla luce della motivazione, esaustiva e coerente, della richiamata sentenza di primo grado. Tale relatio non è ammissibile perché, all’evidenza, abdicativa della funzione di rivalutazione critica del compendio probatorio spettante al giudice di appello. In particolare, il ricorrente aveva richiesto di rivalutare la prova sulla responsabilità, sia del reato dell’art. 4 che del reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, ribadendo le sue deduzioni difensive sulla effettività delle operazioni fatturate, ma la Corte di appello ha aderito acriticamente alla sentenza di primo grado senza spiegare i motivi del rigetto delle istanze difensive. La giurisprudenza sanziona con la nullità, per difetto di motivazione, la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700 – 01 e Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666 – 01). L’accoglimento del motivo di ricorso in relazione al difetto di motivazione sulla responsabilità consente di ritenere assorbita la parte di motivo relativa al trattamento sanzionatorio. La sentenza va dunque annullata con rinvio relativamente al reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo B) che indica come date di consumazione il 27/09/2014, il 28/09/2015, il 27/09/2016 e il 28/02/2017, perché i fatti non sono prescritti al momento della presente decisione, tenuto conto di 372 giorni di sospensione (giustificati da legittimo impedimento fatto valere alle udienze del 18 dicembre 2020 e del 16 dicembre 2021 e da richieste del difensore dal 1° aprile al 1° luglio 2021, dal 17 settembre al 17 dicembre 2024 e poi ancora al 25 febbraio 2025), mentre va annullata senza rinvio relativamente al reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A) perché prescritto al 6 agosto 2024 e vi è l’obbligo della relativa immediata dichiarazione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo a), perché estinto per prescrizione e, quanto al residuo reato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. Così deciso, il 2 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]