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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2021

ECLI:EU:T:2021:329
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TJ0132_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑132/18) «Dumping – Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam – Esecuzione della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14 – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio – Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi – Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato – Trattamento individuale – Analisi documentale – Assenza di lettere di richiamo e di visita di verifica – Mancato rimborso dei dazi antidumping – Base giuridica – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Irretroattività – Proporzionalità – Non discriminazione – Articolo 1 del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1036] – Prassi decisionale precedente – Competenza delle autorità e dei giudici nazionali»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta su un importatore del prodotto di cui trattasi (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2017/2232) (v. punti 45, 46)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso proposto da un’impresa identificabile al momento dell’adozione del regolamento e appartenente a una cerchia ristretta di operatori economici – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2017/2232) (v. punti 47-50, 55-57)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Rimborso dei dazi antidumping imposti dai regolamenti dichiarati invalidi – Competenza delle autorità e dei giudici nazionali (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 952/2013, artt. 217, § 1, e 221, § 1, n. 1472/2006, art. 1, § 4, e n. 1294/2009, art. 1, § 5; regolamento della Commissione 2017/2232, considerando da 43 a 46) (v. punti 63-71, 89, 159)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Adozione di detto regolamento sulla base del regolamento antidumping di base 2016/1036 – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9 e 14) (v. punti 73- 77)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reistituzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Violazione dei principi della certezza del diritto e di irretroattività – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, 10, § 1; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 10, § 1) (v. punti 94-106)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Mutamento di approccio riguardo all’assoggettamento di determinati importatori a dazi antidumping reistituiti – Ammissibilità – Possibilità per gli operatori economici di invocare il principio di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (v. punti 107-111, 152)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Potere discrezionale delle istituzioni – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 266 TFUE; regolamento della Commissione 2017/2232) (v. punti 118, 119)

8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Portata dell’obbligo della Commissione di verificare l’esattezza delle informazioni fornite dagli interessati – Informazioni fornite nell’ambito della concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Inclusione – Obbligo di eseguire una verifica nei locali dell’impresa interessata – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 6, § 8, e 16, § 1; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, § 7, b), 6, § 8, 9, § 5, e 16, § 1] (v. punti 147-149)

9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Obbligo di informazione gravante sulle istituzioni – Applicazione a una società che non ha partecipato al procedimento d’inchiesta e che non è collegata ad alcun produttore esportatore del paese oggetto dell’inchiesta – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 10) (v. punto 156) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14 ( GU 2017, L 319, pag. 30 ).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SE è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TJ0132_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 9 giugno 2021 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑132/18) «Dumping – Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam – Esecuzione della sentenza della Corte nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14 – Reistituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio – Ripresa del procedimento che ha preceduto i regolamenti dichiarati invalidi – Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato – Trattamento individuale – Analisi documentale – Assenza di lettere di richiamo e di visita di verifica – Mancato rimborso dei dazi antidumping – Base giuridica – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Irretroattività – Proporzionalità – Non discriminazione – Articolo 1 del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuto articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1036] – Prassi decisionale precedente – Competenza delle autorità e dei giudici nazionali» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Incidenza diretta su un importatore del prodotto di cui trattasi (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2017/2232) (v. punti 45, 46) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale – Criteri – Regolamento che istituisce dazi antidumping – Ricorso proposto da un’impresa identificabile al momento dell’adozione del regolamento e appartenente a una cerchia ristretta di operatori economici – Ricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione 2017/2232) (v. punti 47-50, 55-57) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Rimborso dei dazi antidumping imposti dai regolamenti dichiarati invalidi – Competenza delle autorità e dei giudici nazionali (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 952/2013, artt. 217, § 1, e 221, § 1, n. 1472/2006, art. 1, § 4, e n. 1294/2009, art. 1, § 5; regolamento della Commissione 2017/2232, considerando da 43 a 46) (v. punti 63-71, 89, 159) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Adozione di detto regolamento sulla base del regolamento antidumping di base 2016/1036 – Ammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9 e 14) (v. punti 73- 77) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reistituzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Violazione dei principi della certezza del diritto e di irretroattività – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, 10, § 1; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 10, § 1) (v. punti 94-106) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Mutamento di approccio riguardo all’assoggettamento di determinati importatori a dazi antidumping reistituiti – Ammissibilità – Possibilità per gli operatori economici di invocare il principio di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza (v. punti 107-111, 152) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Potere discrezionale delle istituzioni – Portata – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 266 TFUE; regolamento della Commissione 2017/2232) (v. punti 118, 119) 8. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Portata dell’obbligo della Commissione di verificare l’esattezza delle informazioni fornite dagli interessati – Informazioni fornite nell’ambito della concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Inclusione – Obbligo di eseguire una verifica nei locali dell’impresa interessata – Insussistenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 6, § 8, e 16, § 1; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, § 7, b), 6, § 8, 9, § 5, e 16, § 1] (v. punti 147-149) 9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Diritti della difesa – Obbligo di informazione gravante sulle istituzioni – Applicazione a una società che non ha partecipato al procedimento d’inchiesta e che non è collegata ad alcun produttore esportatore del paese oggetto dell’inchiesta – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, § 10) (v. punto 156) [OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14 ( GU 2017, L 319, pag. 30 ). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SE è condannata alle spese.
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