CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023
Cassazione n. 00972/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 31 marzo 2023, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (capo a) e artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo b), dichiarando il non doversi procedere in ordine al reato a lui ascritto al capo b) e per l'effetto rideterminando la pena (fatto commesso in Palermo il 12 gennaio 2016); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione degli artt. 99 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, l'ultima delle quali per furto nel 2021, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento impartito dal dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]