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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20376/2026

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72070157) consede in Assago (MI), via del [OSCURATO:PERSONA], n. 4/A, in persona del pro-curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1983 (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 83C52 F912C) – in forza di atto di revoca e conferimento di pro-cura recante in calce l'autentica delle firme a cura del Notaio avv. [OSCURATO:PERSONA]Salvo (Rep. n. 46902 – Racc. 19760 del 7 luglio 2023), rappresentata, as-sistita e difesa, anche disgiuntamente, come da procura in calce al ricorso,dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 78T16 G793U, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66B11 G388J,p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.

MRRLSU 77H47 D086T, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamentedomiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via delleQuattro Fontane n. 20, c.a.p. 00184, tel. [OSCURATO:TELEFONO], fax [OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroNumero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026I.C.A. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappre-sentante pro-tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag.[OSCURATO:PERSONA], con Sede legale in Roma, Via di Novella, 22 e Sede ammi-nistrativa alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italia, 136, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], nella sua qualità di concessionaria per l'accertamento, la li-quidazione e la riscossione del [OSCURATO:PERSONA] di cui all'articolo1, commi 816 e ss., legge 27.12.2019, n.160, in nome e per conto delComune di [OSCURATO:PERSONA] (PV), ed ai fini del presente procedimento percassazione rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69R08 E463M) del Foro della [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara, aisensi di quanto previsto dall'articolo 366, comma 4, c.p.c., che le comuni-cazioni che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione vorrà effet-tuare alla esponente potranno essere eseguite al domicilio digitale, pressola casella di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], intestata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente comunicataall'Ordine degli Avvocati della [OSCURATO:PERSONA], territorialmente competente ai finidell'inserimento nel Re.G.Ind.E., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7,D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.44, ed infine elettivamente domiciliata ai fini del pre-sente grado di legittimità, assieme al proprio difensore, presso il suo Stu-dio, alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italia, 381, come da procura speciale posta in calceal controricorso.Controricorrentenonché controComune di [OSCURATO:PERSONA] (PV).Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 2137 depositata il19 luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (MSMT), conces-sionaria della progettazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada A/7Milano – Serravalle, avendo ricevuto l'avviso di accertamento esecutivo n.13756516 con il quale la ICA – Impose comunali affini – s.r.l. le avevachiesto il pagamento del Canone unico annuale relativo all'anno 2022 perconto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'occupazione dell'areadi via [OSCURATO:PERSONA] mediante un sovrappasso a servizio dell'autostrada, laconveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pavia, chiedendo di accertarel'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del predetto Canone.2.- Il Tribunale rigettava la domanda e MSMT proponeva impugnazionedavanti alla Corte d'appello di Milano, la quale, con la sentenza indicata inintestazione, confermava la decisione di primo grado.3.- Osservava la Corte territoriale, quanto al primo motivo di gravame– col quale la MSMT si doleva della mancanza di prova della proprietà del-la strada in capo al Comune – che tale strada era stata interessata da la-vori di esecuzione di una variante al centro abitato del Comune di GropelloCairoli.[OSCURATO:PERSONA] n° 96 del 9 agosto 1999 si desumeva che a far datadal 12 agosto 1999 la Strada statale n° 596 “dei Cairoli” era stata deviataper il tratto dal Km 8+950 al Km 13+980 a sud del centro abitato del Co-mune di [OSCURATO:PERSONA] e che contestualmente era stato dismesso, aisensi dell'art. 2 del Codice della Strada, il tratto della Statale n° 596 “deiCairoli” tra il Km 8+950 e il Km 13+980, avendo perso le caratteristiche distrada statale.Tale trasferimento era avvenuto di diritto, in base all'art. 4 del d.P.R.n° 495/1992, senza che occorresse un decreto ministeriale di trasferimen-to della proprietà, con la conseguenza che la strada sulla quale si trovavail cavalcavia era comunale.Numero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026Neppure era fondato il secondo motivo di appello – col quale MSMT in-vocava l'esenzione soggettiva prevista dall'art. 1, comma 833, lettera a),della legge 27 dicembre 2019 n° 160 – in quanto l'occupazione era ricon-ducibile alla società appellante e non allo Stato.Del pari privo di pregio era il terzo motivo di appello – col quale MSMTsollecitava l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 833, lette-ra d) – poiché essa prevede la devoluzione gratuita degli impianti adibiti apubblici servizi in favore del Comune, mentre il cespite sarebbe stato de-voluto in favore dello Stato.Era, altresì, da respingere anche il quarto motivo – con cui l'appellantelamentava che il primo Giudice non avesse ravvisato nemmeno i presup-posti per disapplicare le sanzioni amministrative – dato che la mancataesazione del Canone per gli anni pregressi non era idonea ad ingenerarealcun affidamento e che il testo normativo era sufficientemente chiaro.La violazione concerneva la sola annualità 2022 e, pertanto, non eranemmeno applicabile l'istituto della continuazione tra infrazioni, previstadall'art. 8 della legge n° 689/1981.4.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione MSMT,affidando il gravame a cinque mezzi illustrati da memoria.Resiste ICA con controricorso illustrato da memoria, concludendo perl'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazione.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], già contumace nei gradi di merito, è ri-masto meramente intimato nella presente fase processuale.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360 n° 3cod. proc. civ.

“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del DPR n.495/1992 (per carenza in capo ad Anas del potere di consegnare alNumero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026Comune la strada statale) nonché, in ogni caso, violazione e/o falsa appli-cazione dell'art. 2697 c.c. (circa il riparto dell'onere della prova tra attoree convenuto)”.La Corte avrebbe ritenuto provata la proprietà in capo al Comune dellastrada sovrastata dal cavalcavia in base alla sola Ordinanza dell'ANAS n°96 del 9 agosto 1999, nella quale si faceva menzione della “consegna”della strada, e senza attribuire alcuna rilevanza alla documentazione pro-batoria prodotta da MSMT.La Corte avrebbe, così, applicato erroneamente l'art. 4, quarto comma,del d.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (“Regolamento di esecuzione e di at-tuazione del nuovo codice della strada”), ossia ritenendo che il passaggiodi proprietà della strada dallo Stato al Comune si fosse verificato ope le-gis, per effetto della sua sola declassificazione.Al contrario, la norma citata prevede che a seguito del declassamentosia emesso un distinto provvedimento di trasferimento della strada inte-ressata dalla variante, per il quale ANAS nemmeno era competente, datoche il passaggio di proprietà deve avvenire “tra enti proprietari”, comeprevisto dalla stessa norma.6.- Il motivo è fondato e determina l'assorbimento dei restanti quattro.Invero, gli artt. 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazionedel nuovo codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495) prevedo-no distintamente due istituti: la classificazione e la declassificazione dellestrade (quest'ultima intesa come “il passaggio da una all'altra delle classipreviste dall'articolo 2, comma 6, del codice”), disciplinate dall'art. 3, e il“trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari”, rego-lato dall'art. 4.Nell'ambito del “trasferimento”, l'art. 4 citato prevede due sottotipi: iltrasferimento reso necessario da “variazioni di itinerario” o da “varianti al-le strade esistenti” (primo comma) e quello “in deroga” (terzo comma),Numero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026che ricorre nell'ipotesi in cui “tratti di strade statali dismessi a seguito divarianti” non alterino “i capisaldi del tracciato della strada”.Nel caso in cui ricorra il primo tipo, l'art. 4, primo comma, dispone chesi proceda “a norma dei commi seguenti”, i quali prevedono che l'assun-zione o la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengano condecreto del Ministro dei lavori pubblici o, per le strade regionali, con de-creto del Presidente della Regione: in entrambi i casi, su proposta degliEnti interessati.L'art. 4 (secondo comma, ultimo periodo) prevede inoltre che “[l]e va-riazioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti”,vanno pubblicate sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica o sul Bollettinoregionale e sono “comunicate all'archivio nazionale delle strade di cuiall'articolo 226 del codice”.È, dunque, evidente che tali Decreti emessi dal Ministro o dal Presiden-te della Regione siano quelli che il successivo quinto comma dell'art. 4chiama “decreti di passaggio di proprietà”.In sostanza, dunque, stando al tenore dell'art. 4, ove sia realizzata unavariante della strada statale e si renda necessario il suo trasferimento dal-lo Stato ad un Ente locale o territoriale, o viceversa, il Ministro dei lavoripubblici provvede con proprio decreto ed analogamente procede il Presi-dente della Regione.Il secondo comma dell'art. 4 prevede, poi, che si provveda alle “varia-zioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti”.In sostanza, il testo normativo prevede la compresenza di due provve-dimenti: il decreto di passaggio di proprietà ed il nuovo classamento.Come già detto, l'art. 4 prevede anche un'ipotesi di trasferimento “inderoga”, che ricorre in particolare quando, a seguito della costruzione diun'altra arteria statale del traffico, che in genere congiunge in modo piùscorrevole o veloce due capisaldi della strada statale, lo Stato non ha piùNumero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026interesse a conservare la proprietà del cosiddetto “tratto sotteso”, ossiadel tratto di strada che congiungeva i due capisaldi prima della variante.Solo in tal caso è previsto che “i tratti di strade statali dismessi a se-guito di varianti” perdano “di diritto la classifica di strade statali e, ovesiano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia oal comune”.L'art. 4, terzo comma, è anche richiamato dall'art. 1-bis del d.lgs. 29ottobre 1999 n° 461, che prevede in sostanza lo stesso procedimentosemplificato per l'ipotesi di varianti che non alterino i capisaldi della stradastatale.Coerentemente con tali disposizioni, anche l'art. 4, comma 5-bis, dellalegge reg.

Lombardia 4 maggio 2001 n° 9 (“Programmazione e sviluppodella rete viaria di interesse regionale”) prevede che “[i] tratti di stradaprovinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi deltracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provincialie, ove siano ancora utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune catego-rie di veicoli o ad uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente trasferiti aicomuni territorialmente competenti”.Dunque, nel caso dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n° 495/1992 edell'art. 4, comma 5-bis della legge reg.

Lombardia n° 9/2001, l'effettotraslativo della proprietà del bene consegue ad un procedimento semplifi-cato, in quanto il declassamento della strada statale o regionale – lungidal dover intervenire (per ciò che concerne la strada statale) su istanzadegli Enti interessati e “previo parere degli altri enti competenti, sentiti ilConsiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazionedell'ANAS”, oppure, quando si tratta di strade regionali, “su proposta deglienti proprietari interessati” – avviene ope legis.Nondimeno, anche in tale ultimo caso appare necessaria l'emanazionedi un decreto di passaggio di proprietà o un atto equivalente (ad es. unverbale di consegna tra Enti), poiché l'effetto prodotto direttamente dallaNumero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026legge non consiste nel passaggio di proprietà del bene, ma solo nella de-classificazione, e tale effetto non è sufficiente a determinare il soggettodestinato a recepire il tratto di strada declassificato (cosiddetto “trattosotteso”), che, infatti, nel caso della strada statale, può essere non solo ilComune, ma anche la Provincia (art. 4, terzo comma, d.P.R. n° 495/1992).Pertanto, se è vero che la declassificazione del “tratto sotteso” è pro-dotta automaticamente dalla realizzazione della variante, è anche veroche un provvedimento che attribuisca espressamente alla Provincia o alComune il predetto tratto è pur sempre necessario secondo lo stesso testodi legge.Infatti, la previsione è completata con la previsione che tali tratti distrada “sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune”, la-sciando intendere che tale trasferimento debba passare attraverso unprovvedimento amministrativo obbligatorio, ma pur sempre non surroga-bile dalla mera realizzazione della variante.Tornando ora alla sentenza gravata, la Corte ha ritenuto sufficiente adimostrare il trasferimento del tratto della ex Strada statale n° 586 in ca-po al Comune il completamento della variante e il provvedimento dell'A-nas: Ente che, peraltro, dopo essere stato trasformato in Ente nazionaleper le strade con d.P.C.m. 26 luglio 1995 (mantenendo la stessa denomi-nazione di ANAS), ha continuato ad attendere “ai compiti di cui all'art. 2del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n° 143” (come recita l'art. 2 deld.P.R. 21 aprile 1995 n° 242, di approvazione dello Statuto del nuovo En-te nazionale per le strade), ossia alla costruzione ed alla gestione di stradeed autostrade, ma non alla loro classificazione o declassificazione e menche meno al loro trasferimento tra i soggetti destinati a recepire la stradanel proprio demanio o nel proprio patrimonio indisponibile.In conclusione, non merita adesione la decisione della Corte milanesenella parte in cui ha ritenuto il Comune proprietario del tratto di strada sulNumero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026quale si trova il cavalcavia per effetto della sola variante e del provvedi-mento dell'ANAS n° 96 del 9 agosto 1999.Va infine aggiunto che il precedente di questa Corte menzionato dallaricorrente (si allude a Cass., sez.

I, 26 settembre 2024, n° 25713) nonappare qui invocabile, sebbene pronunciato tra le stesse parti ed in rela-zione al COSAP degli anni 2015-2020 per lo stesso cavalcavia, in quantoquel precedente ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano perragioni processuali, ossia per aver qualificato come tardiva, e dunqueinammissibile, l'eccezione di MSMT di carenza in capo al Comune di Gro-pello della proprietà del suolo sottostante al ponte autostradale.7.- Col secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e dellafalsa applicazione dell'art. 1, comma 833, lettera a), della legge n°160/2019.La Corte aveva escluso che MSMT potesse invocare l'esenzione previ-sta dalla citata norma, sul rilievo che l'occupazione fosse riconducibile allasocietà appellante e non allo Stato.Al contrario, MSMT, concessionaria del Ministero, agiva quale suo so-stituto, come peraltro deciso da Cass. 4078 e 4079 del 2020.Col terzo mezzo MSMT si duole della violazione dell'art. 1, comma833, lettera d), della legge n° 160/2019.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile l'esenzione dalCanone prevista dalla citata norma, senza considerare che la ragione percui essa fa riferimento alla devoluzione gratuita degli impianti adibiti aservizi pubblici solo in favore dei comuni, e non dello Stato, era da rinve-nire nel fatto che “lo Stato (e/o i beni ed impianti devoluti e/o gratuita-mente devolvibili al demanio statale) godono dell'esenzione soggettiva dicui all'art. 1, comma 833, lett. a della L. n. 160/2019 e, come tali, nonsono soggetti a CUA per tale assorbente condizione”.Numero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026La diversa tesi, seguita dalla Corte territoriale, darebbe luogo a dispa-rità di trattamento tra concessionari comunali e provinciali, da un lato, econcessionari statali, dall'altro.Con la quarta doglianza la ricorrente deduce la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 10, terzo comma, della legge n° 212/2000.La Corte avrebbe ritenuto insussistenti le condizioni per disapplicare lesanzioni amministrative nonostante l'incertezza normativa fosse stata de-terminata proprio dal Comune di Gropello, che non aveva mai preteso ilpagamento del COSAP sino al 2020.Inoltre, nell'anno 2022 la giurisprudenza di merito non era conforme inordine alla assoggettabilità a COSAP/CUA dei pontoni autostradali.Col quinto motivo MSMT lamenta la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 8 e 8-bis della legge n° 689/1981.La Corte avrebbe escluso l'applicabilità delle citate norme sul rilievoche si trattava della sola infrazione dell'anno 2022, ma senza considerareche nella seconda memoria istruttoria davanti al Tribunale erano stati pro-dotti gli avvisi di accertamento dal 2015 al 2021, con la conseguenza chela Corte era stata messa nella condizione di constatare le plurime violazio-ni da porre in continuazione e di ridurre, dunque, la sanzione per quellarelativa al 2022.8.- I restanti mezzi, riassunti al precedente paragrafo, sono assorbiti,come già anticipato.9.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corted'appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà anche al-la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti.

Cassa lasentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Numero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
72070157) consede in Assago (MI), via del [OSCURATO:PERSONA], n. 4/A, in persona del pro-curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1983 (c.f.[OSCURATO:PERSONA] 83C52 F912C) – in forza di atto di revoca e conferimento di pro-cura recante in calce l'autentica delle firme a cura del Notaio avv. [OSCURATO:PERSONA]Salvo (Rep. n. 46902 – Racc. 19760 del 7 luglio 2023), rappresentata, as-sistita e difesa, anche disgiuntamente, come da procura in calce al ricorso,dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 78T16 G793U, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66B11 G388J,p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. MRRLSU 77H47 D086T, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamentedomiciliata presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via delleQuattro Fontane n. 20, c.a.p. 00184, tel. [OSCURATO:TELEFONO], fax [OSCURATO:TELEFONO].RicorrentecontroNumero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026I.C.A. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappre-sentante pro-tempore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag.[OSCURATO:PERSONA], con Sede legale in Roma, Via di Novella, 22 e Sede ammi-nistrativa alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italia, 136, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], nella sua qualità di concessionaria per l'accertamento, la li-quidazione e la riscossione del [OSCURATO:PERSONA] di cui all'articolo1, commi 816 e ss., legge 27.12.2019, n.160, in nome e per conto delComune di [OSCURATO:PERSONA] (PV), ed ai fini del presente procedimento percassazione rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 69R08 E463M) del Foro della [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara, aisensi di quanto previsto dall'articolo 366, comma 4, c.p.c., che le comuni-cazioni che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione vorrà effet-tuare alla esponente potranno essere eseguite al domicilio digitale, pressola casella di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL], intestata all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ritualmente comunicataall'Ordine degli Avvocati della [OSCURATO:PERSONA], territorialmente competente ai finidell'inserimento nel Re.G.Ind.E., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7,D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.44, ed infine elettivamente domiciliata ai fini del pre-sente grado di legittimità, assieme al proprio difensore, presso il suo Stu-dio, alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Italia, 381, come da procura speciale posta in calceal controricorso.Controricorrentenonché controComune di [OSCURATO:PERSONA] (PV).Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n° 2137 depositata il19 luglio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/20261.- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (MSMT), conces-sionaria della progettazione, costruzione ed esercizio dell'autostrada A/7Milano – Serravalle, avendo ricevuto l'avviso di accertamento esecutivo n.13756516 con il quale la ICA – Impose comunali affini – s.r.l. le avevachiesto il pagamento del Canone unico annuale relativo all'anno 2022 perconto del Comune di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'occupazione dell'areadi via [OSCURATO:PERSONA] mediante un sovrappasso a servizio dell'autostrada, laconveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pavia, chiedendo di accertarel'insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del predetto Canone.2.- Il Tribunale rigettava la domanda e MSMT proponeva impugnazionedavanti alla Corte d'appello di Milano, la quale, con la sentenza indicata inintestazione, confermava la decisione di primo grado.3.- Osservava la Corte territoriale, quanto al primo motivo di gravame– col quale la MSMT si doleva della mancanza di prova della proprietà del-la strada in capo al Comune – che tale strada era stata interessata da la-vori di esecuzione di una variante al centro abitato del Comune di GropelloCairoli.[OSCURATO:PERSONA] n° 96 del 9 agosto 1999 si desumeva che a far datadal 12 agosto 1999 la Strada statale n° 596 “dei Cairoli” era stata deviataper il tratto dal Km 8+950 al Km 13+980 a sud del centro abitato del Co-mune di [OSCURATO:PERSONA] e che contestualmente era stato dismesso, aisensi dell'art. 2 del Codice della Strada, il tratto della Statale n° 596 “deiCairoli” tra il Km 8+950 e il Km 13+980, avendo perso le caratteristiche distrada statale.Tale trasferimento era avvenuto di diritto, in base all'art. 4 del d.P.R.n° 495/1992, senza che occorresse un decreto ministeriale di trasferimen-to della proprietà, con la conseguenza che la strada sulla quale si trovavail cavalcavia era comunale.Numero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026Neppure era fondato il secondo motivo di appello – col quale MSMT in-vocava l'esenzione soggettiva prevista dall'art. 1, comma 833, lettera a),della legge 27 dicembre 2019 n° 160 – in quanto l'occupazione era ricon-ducibile alla società appellante e non allo Stato.Del pari privo di pregio era il terzo motivo di appello – col quale MSMTsollecitava l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 1, comma 833, lette-ra d) – poiché essa prevede la devoluzione gratuita degli impianti adibiti apubblici servizi in favore del Comune, mentre il cespite sarebbe stato de-voluto in favore dello Stato.Era, altresì, da respingere anche il quarto motivo – con cui l'appellantelamentava che il primo Giudice non avesse ravvisato nemmeno i presup-posti per disapplicare le sanzioni amministrative – dato che la mancataesazione del Canone per gli anni pregressi non era idonea ad ingenerarealcun affidamento e che il testo normativo era sufficientemente chiaro.La violazione concerneva la sola annualità 2022 e, pertanto, non eranemmeno applicabile l'istituto della continuazione tra infrazioni, previstadall'art. 8 della legge n° 689/1981.4.- Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione MSMT,affidando il gravame a cinque mezzi illustrati da memoria.Resiste ICA con controricorso illustrato da memoria, concludendo perl'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza dell'impugnazione.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], già contumace nei gradi di merito, è ri-masto meramente intimato nella presente fase processuale.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360 n° 3cod. proc. civ. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 del DPR n.495/1992 (per carenza in capo ad Anas del potere di consegnare alNumero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026Comune la strada statale) nonché, in ogni caso, violazione e/o falsa appli-cazione dell'art. 2697 c.c. (circa il riparto dell'onere della prova tra attoree convenuto)”.La Corte avrebbe ritenuto provata la proprietà in capo al Comune dellastrada sovrastata dal cavalcavia in base alla sola Ordinanza dell'ANAS n°96 del 9 agosto 1999, nella quale si faceva menzione della “consegna”della strada, e senza attribuire alcuna rilevanza alla documentazione pro-batoria prodotta da MSMT.La Corte avrebbe, così, applicato erroneamente l'art. 4, quarto comma,del d.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 (“Regolamento di esecuzione e di at-tuazione del nuovo codice della strada”), ossia ritenendo che il passaggiodi proprietà della strada dallo Stato al Comune si fosse verificato ope le-gis, per effetto della sua sola declassificazione.Al contrario, la norma citata prevede che a seguito del declassamentosia emesso un distinto provvedimento di trasferimento della strada inte-ressata dalla variante, per il quale ANAS nemmeno era competente, datoche il passaggio di proprietà deve avvenire “tra enti proprietari”, comeprevisto dalla stessa norma.6.- Il motivo è fondato e determina l'assorbimento dei restanti quattro.Invero, gli artt. 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazionedel nuovo codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495) prevedo-no distintamente due istituti: la classificazione e la declassificazione dellestrade (quest'ultima intesa come “il passaggio da una all'altra delle classipreviste dall'articolo 2, comma 6, del codice”), disciplinate dall'art. 3, e il“trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari”, rego-lato dall'art. 4.Nell'ambito del “trasferimento”, l'art. 4 citato prevede due sottotipi: iltrasferimento reso necessario da “variazioni di itinerario” o da “varianti al-le strade esistenti” (primo comma) e quello “in deroga” (terzo comma),Numero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026che ricorre nell'ipotesi in cui “tratti di strade statali dismessi a seguito divarianti” non alterino “i capisaldi del tracciato della strada”.Nel caso in cui ricorra il primo tipo, l'art. 4, primo comma, dispone chesi proceda “a norma dei commi seguenti”, i quali prevedono che l'assun-zione o la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengano condecreto del Ministro dei lavori pubblici o, per le strade regionali, con de-creto del Presidente della Regione: in entrambi i casi, su proposta degliEnti interessati.L'art. 4 (secondo comma, ultimo periodo) prevede inoltre che “[l]e va-riazioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti”,vanno pubblicate sulla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica o sul Bollettinoregionale e sono “comunicate all'archivio nazionale delle strade di cuiall'articolo 226 del codice”.È, dunque, evidente che tali Decreti emessi dal Ministro o dal Presiden-te della Regione siano quelli che il successivo quinto comma dell'art. 4chiama “decreti di passaggio di proprietà”.In sostanza, dunque, stando al tenore dell'art. 4, ove sia realizzata unavariante della strada statale e si renda necessario il suo trasferimento dal-lo Stato ad un Ente locale o territoriale, o viceversa, il Ministro dei lavoripubblici provvede con proprio decreto ed analogamente procede il Presi-dente della Regione.Il secondo comma dell'art. 4 prevede, poi, che si provveda alle “varia-zioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti”.In sostanza, il testo normativo prevede la compresenza di due provve-dimenti: il decreto di passaggio di proprietà ed il nuovo classamento.Come già detto, l'art. 4 prevede anche un'ipotesi di trasferimento “inderoga”, che ricorre in particolare quando, a seguito della costruzione diun'altra arteria statale del traffico, che in genere congiunge in modo piùscorrevole o veloce due capisaldi della strada statale, lo Stato non ha piùNumero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026interesse a conservare la proprietà del cosiddetto “tratto sotteso”, ossiadel tratto di strada che congiungeva i due capisaldi prima della variante.Solo in tal caso è previsto che “i tratti di strade statali dismessi a se-guito di varianti” perdano “di diritto la classifica di strade statali e, ovesiano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia oal comune”.L'art. 4, terzo comma, è anche richiamato dall'art. 1-bis del d.lgs. 29ottobre 1999 n° 461, che prevede in sostanza lo stesso procedimentosemplificato per l'ipotesi di varianti che non alterino i capisaldi della stradastatale.Coerentemente con tali disposizioni, anche l'art. 4, comma 5-bis, dellalegge reg. Lombardia 4 maggio 2001 n° 9 (“Programmazione e sviluppodella rete viaria di interesse regionale”) prevede che “[i] tratti di stradaprovinciali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi deltracciato stradale, perdono di diritto la classificazione di strade provincialie, ove siano ancora utilizzabili ancorché ad uso limitato ad alcune catego-rie di veicoli o ad uso ciclopedonale, sono obbligatoriamente trasferiti aicomuni territorialmente competenti”.Dunque, nel caso dell'art. 4, terzo comma, del d.P.R. n° 495/1992 edell'art. 4, comma 5-bis della legge reg. Lombardia n° 9/2001, l'effettotraslativo della proprietà del bene consegue ad un procedimento semplifi-cato, in quanto il declassamento della strada statale o regionale – lungidal dover intervenire (per ciò che concerne la strada statale) su istanzadegli Enti interessati e “previo parere degli altri enti competenti, sentiti ilConsiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazionedell'ANAS”, oppure, quando si tratta di strade regionali, “su proposta deglienti proprietari interessati” – avviene ope legis.Nondimeno, anche in tale ultimo caso appare necessaria l'emanazionedi un decreto di passaggio di proprietà o un atto equivalente (ad es. unverbale di consegna tra Enti), poiché l'effetto prodotto direttamente dallaNumero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026legge non consiste nel passaggio di proprietà del bene, ma solo nella de-classificazione, e tale effetto non è sufficiente a determinare il soggettodestinato a recepire il tratto di strada declassificato (cosiddetto “trattosotteso”), che, infatti, nel caso della strada statale, può essere non solo ilComune, ma anche la Provincia (art. 4, terzo comma, d.P.R. n° 495/1992).Pertanto, se è vero che la declassificazione del “tratto sotteso” è pro-dotta automaticamente dalla realizzazione della variante, è anche veroche un provvedimento che attribuisca espressamente alla Provincia o alComune il predetto tratto è pur sempre necessario secondo lo stesso testodi legge.Infatti, la previsione è completata con la previsione che tali tratti distrada “sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune”, la-sciando intendere che tale trasferimento debba passare attraverso unprovvedimento amministrativo obbligatorio, ma pur sempre non surroga-bile dalla mera realizzazione della variante.Tornando ora alla sentenza gravata, la Corte ha ritenuto sufficiente adimostrare il trasferimento del tratto della ex Strada statale n° 586 in ca-po al Comune il completamento della variante e il provvedimento dell'A-nas: Ente che, peraltro, dopo essere stato trasformato in Ente nazionaleper le strade con d.P.C.m. 26 luglio 1995 (mantenendo la stessa denomi-nazione di ANAS), ha continuato ad attendere “ai compiti di cui all'art. 2del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n° 143” (come recita l'art. 2 deld.P.R. 21 aprile 1995 n° 242, di approvazione dello Statuto del nuovo En-te nazionale per le strade), ossia alla costruzione ed alla gestione di stradeed autostrade, ma non alla loro classificazione o declassificazione e menche meno al loro trasferimento tra i soggetti destinati a recepire la stradanel proprio demanio o nel proprio patrimonio indisponibile.In conclusione, non merita adesione la decisione della Corte milanesenella parte in cui ha ritenuto il Comune proprietario del tratto di strada sulNumero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026quale si trova il cavalcavia per effetto della sola variante e del provvedi-mento dell'ANAS n° 96 del 9 agosto 1999.Va infine aggiunto che il precedente di questa Corte menzionato dallaricorrente (si allude a Cass., sez. I, 26 settembre 2024, n° 25713) nonappare qui invocabile, sebbene pronunciato tra le stesse parti ed in rela-zione al COSAP degli anni 2015-2020 per lo stesso cavalcavia, in quantoquel precedente ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano perragioni processuali, ossia per aver qualificato come tardiva, e dunqueinammissibile, l'eccezione di MSMT di carenza in capo al Comune di Gro-pello della proprietà del suolo sottostante al ponte autostradale.7.- Col secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e dellafalsa applicazione dell'art. 1, comma 833, lettera a), della legge n°160/2019.La Corte aveva escluso che MSMT potesse invocare l'esenzione previ-sta dalla citata norma, sul rilievo che l'occupazione fosse riconducibile allasocietà appellante e non allo Stato.Al contrario, MSMT, concessionaria del Ministero, agiva quale suo so-stituto, come peraltro deciso da Cass. 4078 e 4079 del 2020.Col terzo mezzo MSMT si duole della violazione dell'art. 1, comma833, lettera d), della legge n° 160/2019.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile l'esenzione dalCanone prevista dalla citata norma, senza considerare che la ragione percui essa fa riferimento alla devoluzione gratuita degli impianti adibiti aservizi pubblici solo in favore dei comuni, e non dello Stato, era da rinve-nire nel fatto che “lo Stato (e/o i beni ed impianti devoluti e/o gratuita-mente devolvibili al demanio statale) godono dell'esenzione soggettiva dicui all'art. 1, comma 833, lett. a della L. n. 160/2019 e, come tali, nonsono soggetti a CUA per tale assorbente condizione”.Numero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026La diversa tesi, seguita dalla Corte territoriale, darebbe luogo a dispa-rità di trattamento tra concessionari comunali e provinciali, da un lato, econcessionari statali, dall'altro.Con la quarta doglianza la ricorrente deduce la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 10, terzo comma, della legge n° 212/2000.La Corte avrebbe ritenuto insussistenti le condizioni per disapplicare lesanzioni amministrative nonostante l'incertezza normativa fosse stata de-terminata proprio dal Comune di Gropello, che non aveva mai preteso ilpagamento del COSAP sino al 2020.Inoltre, nell'anno 2022 la giurisprudenza di merito non era conforme inordine alla assoggettabilità a COSAP/CUA dei pontoni autostradali.Col quinto motivo MSMT lamenta la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 8 e 8-bis della legge n° 689/1981.La Corte avrebbe escluso l'applicabilità delle citate norme sul rilievoche si trattava della sola infrazione dell'anno 2022, ma senza considerareche nella seconda memoria istruttoria davanti al Tribunale erano stati pro-dotti gli avvisi di accertamento dal 2015 al 2021, con la conseguenza chela Corte era stata messa nella condizione di constatare le plurime violazio-ni da porre in continuazione e di ridurre, dunque, la sanzione per quellarelativa al 2022.8.- I restanti mezzi, riassunti al precedente paragrafo, sono assorbiti,come già anticipato.9.- Alla cassazione della sentenza segue il rinvio della causa alla Corted'appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà anche al-la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti. Cassa lasentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Numero registro generale 4941/2025Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 20376/2026Data pubblicazione 17/06/2026Così deciso in Roma il 25 marzo 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 20376/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris