Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02780/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2025 C .

C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 1562 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1562del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del socio accomandata- rio, legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA]- zaniga CAZZANIGA Emanuele (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 81C07 B729X) CAZZANIGA Michela (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 76S60 F704K) rappresentati e difes i dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 71R68 E507L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 70S46F839I) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefania (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 75T66 I625X) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2953/2023, pubblicatain data 17 ottobre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], quali soci accomandatari della Ric. n. 1562/2024 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 medesima, per ottenere la restituzione dell’importo di € 9.234,05, a suo dire oggetto di un maggior prestito concesso ai convenuti e non integralmente restituito.

In via riconvenzio- nale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accertamento di un pro- prio credito nei confronti dell’attrice, per un importo di € 15.029,80.

La domanda principale della [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dal Tribu- nale di Monza, che ha, invece, rigettato la domanda riconven- zionale.

La Corte d’appello di Milano,in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], compensando tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito.

RicorronoBar Canarino di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., non- chéEmanuele e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità parziale della sentenza impugnataper violazione dell’ art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.per omessa pronuncia sulla domanda degli appellanti di ordinare la restituzione di quanto eventualmente versato a [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio di appello, in virtù della provvisoria esecuzione ex lege della sentenza di primo grado».

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

La domanda di restituzione «di quanto eventualmente versato a [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio di appello, in virtù Ric. n. 1562/2024 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 della provvisoria esecuzione ex lege della sentenza di primo grado»è una domanda non sufficientemente specifica per con- sentire di ritenere fondata la censura di omessa pronuncia sulla stessa, non contenendo tale domanda una adeguata indica- zionedei fatti allegati a base della stessa nonché dello stesso petitumed essendo, d’altronde, evidente che non possono rite- nersi ammissibili domande fondate sulla mera eventuale possi- bilità della sussistenza, anche futura,di un credito.

D’altra parte, i ricorrenti non richiamano in modo adeguato il contenuto dei loro atti difensivi del giudizio di appello da cui poter desumere che avevano eventualmente allegato in modo specifico il fatto dell’avvenuto pagamento, in favore della Bar- zaghi, di determinate somme in virtù della condanna di cui alla sentenza di primo grado e avevano, quindi,eventualmente ar- ticolato la relativa domanda restitutoria con sufficiente specifi- cità, né richiamano il contenuto dei documenti posti alla base di tale domanda, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Con il secondo motivo si denunzia « erronea applicazione e violazione di legge, con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.per avere la corte d’appello erroneamente compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio».

Iricorrenti deduc ono che la corte d’appello avrebbe disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito sulla base della reciproca soccombenza delle parti, ma all’esito di «una erronea valutazione di circostanze di fatto, ido- nee a modificare il giudizio in ordine alla ripartizione delle spese stesse» e, in particolare,senza considerare che «la domanda principale su cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la propria azione in giudizio avanti al Tribunale di Monza, si è rivelata del tutto infondata e giuridicamente inconsistente», per cui «l’odierna resistente avrebbe sin dal principio agito esclusivamente al fine Ric. n. 1562/2024 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 di arrecare un infondato pregiudizio alla famiglia del marito all’epoca separando e oggi separato sig. [OSCURATO:PERSONA], fratello dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]», nonché senza valutare «l’enorme sacrificio per evitare un’azione esecutiva in forza della sentenza di prime cure» cui sarebbe stata esposta [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo è infondato.

I ricorrenti non censurano il rilievo della sussistenza di una si- tuazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell’am- bito del presente giudizio, che è la ragione posta dalla corte d’appello a fondamento della statuizione contestata, di com- pensazione delle spese processuali del doppio grado di merito, ragione di per sé sufficientea tal fine, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

D’altra parte, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) « i n tema dispese processuali, il sindacato della Corte di cassa- zione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunitàdi compen- sarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi disoccombenza reci- procache in quella di concorso di altri giusti motivi» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 , Rv. 646335 – 01; nel medesimo senso: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021, Rv. 661569 –01 ; Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477 – 02 ; Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389 –01 ; Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183 -01).

Poiché, nella specie, non è stata condannata al pagamento delle spese di lite la parte integralmente vittoriosa, ma di tali spese è stata disposta la compensazione, in virtù della situazione di Ric. n. 1562/2024 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 reciproca soccombenza riscontrata (e non contestata), la deci- sione, in diritto, non può ritenersi violare gli artt. 91 e 92 c.p.c. e, d’altra parte, per quanto riguarda il suo contenuto, non può essere sindacata nella presente sede. 3.Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso ; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte dei ricor- renti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2025 C . C . dott.Antonella PELLECCHIA Consiglier a R.G. n. 1562 /20 24 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1562del ruolo generale dell’anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del socio accomandata- rio, legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA]- zaniga CAZZANIGA Emanuele (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 81C07 B729X) CAZZANIGA Michela (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 76S60 F704K) rappresentati e difes i dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 71R68 E507L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 70S46F839I) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Stefania (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 75T66 I625X) -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2953/2023, pubblicatain data 17 ottobre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di Emanuele e [OSCURATO:PERSONA], quali soci accomandatari della Ric. n. 1562/2024 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 medesima, per ottenere la restituzione dell’importo di € 9.234,05, a suo dire oggetto di un maggior prestito concesso ai convenuti e non integralmente restituito. In via riconvenzio- nale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accertamento di un pro- prio credito nei confronti dell’attrice, per un importo di € 15.029,80. La domanda principale della [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dal Tribu- nale di Monza, che ha, invece, rigettato la domanda riconven- zionale. La Corte d’appello di Milano,in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], compensando tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito. RicorronoBar Canarino di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., non- chéEmanuele e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità parziale della sentenza impugnataper violazione dell’ art. 112 c.p.c. , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.per omessa pronuncia sulla domanda degli appellanti di ordinare la restituzione di quanto eventualmente versato a [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio di appello, in virtù della provvisoria esecuzione ex lege della sentenza di primo grado». Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La domanda di restituzione «di quanto eventualmente versato a [OSCURATO:PERSONA] nelle more del giudizio di appello, in virtù Ric. n. 1562/2024 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 della provvisoria esecuzione ex lege della sentenza di primo grado»è una domanda non sufficientemente specifica per con- sentire di ritenere fondata la censura di omessa pronuncia sulla stessa, non contenendo tale domanda una adeguata indica- zionedei fatti allegati a base della stessa nonché dello stesso petitumed essendo, d’altronde, evidente che non possono rite- nersi ammissibili domande fondate sulla mera eventuale possi- bilità della sussistenza, anche futura,di un credito. D’altra parte, i ricorrenti non richiamano in modo adeguato il contenuto dei loro atti difensivi del giudizio di appello da cui poter desumere che avevano eventualmente allegato in modo specifico il fatto dell’avvenuto pagamento, in favore della Bar- zaghi, di determinate somme in virtù della condanna di cui alla sentenza di primo grado e avevano, quindi,eventualmente ar- ticolato la relativa domanda restitutoria con sufficiente specifi- cità, né richiamano il contenuto dei documenti posti alla base di tale domanda, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2.Con il secondo motivo si denunzia « erronea applicazione e violazione di legge, con riferimento agli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c.per avere la corte d’appello erroneamente compensato le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio». Iricorrenti deduc ono che la corte d’appello avrebbe disposto la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito sulla base della reciproca soccombenza delle parti, ma all’esito di «una erronea valutazione di circostanze di fatto, ido- nee a modificare il giudizio in ordine alla ripartizione delle spese stesse» e, in particolare,senza considerare che «la domanda principale su cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha fondato la propria azione in giudizio avanti al Tribunale di Monza, si è rivelata del tutto infondata e giuridicamente inconsistente», per cui «l’odierna resistente avrebbe sin dal principio agito esclusivamente al fine Ric. n. 1562/2024 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 di arrecare un infondato pregiudizio alla famiglia del marito all’epoca separando e oggi separato sig. [OSCURATO:PERSONA], fratello dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]», nonché senza valutare «l’enorme sacrificio per evitare un’azione esecutiva in forza della sentenza di prime cure» cui sarebbe stata esposta [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è infondato. I ricorrenti non censurano il rilievo della sussistenza di una si- tuazione di parziale reciproca soccombenza delle parti nell’am- bito del presente giudizio, che è la ragione posta dalla corte d’appello a fondamento della statuizione contestata, di com- pensazione delle spese processuali del doppio grado di merito, ragione di per sé sufficientea tal fine, ai sensi dell’art. 92 c.p.c.. D’altra parte, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare) « i n tema dispese processuali, il sindacato della Corte di cassa- zione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunitàdi compen- sarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi disoccombenza reci- procache in quella di concorso di altri giusti motivi» (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 , Rv. 646335 – 01; nel medesimo senso: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del 26/05/2021, Rv. 661569 –01 ; Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611 – 01 ; Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477 – 02 ; Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014, Rv. 629389 –01 ; Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183 -01). Poiché, nella specie, non è stata condannata al pagamento delle spese di lite la parte integralmente vittoriosa, ma di tali spese è stata disposta la compensazione, in virtù della situazione di Ric. n. 1562/2024 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 reciproca soccombenza riscontrata (e non contestata), la deci- sione, in diritto, non può ritenersi violare gli artt. 91 e 92 c.p.c. e, d’altra parte, per quanto riguarda il suo contenuto, non può essere sindacata nella presente sede. 3.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso ; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte dei ricor- renti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo
Sentenza Cassazione n. 02780/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris