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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 41699/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Arezzo e appellata dall'imputata, la Corte di appello cft Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 1000, come contestato ai capi 17) e 18), limitatamente alle fatture emesse fino al 30 agosto 2011, perché estinto per prescrizione, e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta nella misura di un anno e due mesi di reclusione, nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata con riferimento alle restanti fatture.

2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, per un verso, la Corte di merito non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, considerando che la società era amministrata di fatto dal compagno dell'imputata, la quale nulla sapeva di questioni fiscali, e, per altro verso, la condanna si fonderebbe sulla mera assunzione, da parte della Calin, della qualifica di legale rappresentante della società.

3. Il ricorso risulta inammissibile, perché ripropone censure di contenuto fattuale, che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta.

4. Nel rigettare le doglianze difensive, qui pedissequamente riproposte, la Corte di merito non solo ha evidenziato che l'imputata non fosse affatto un mero ignaro prestanome, ma la compagna dell'amministratore di fatto e, quindi, beneficiava del profitto dell'attività criminosa, ma ha correttamente richiamato e applicato il principio, qui da ribadire e in relazione al quale il ricorrente omette di prendere posizione, secondo cui, nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez.

F, n. 42897 del 09/08/2018, dep. 28/09/2018, C., Rv. 273939-02; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, dep. 04/07/2006, Furini, Rv. 234474).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 08/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Arezzo e appellata dall'imputata, la Corte di appello cft Firenze dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 1000, come contestato ai capi 17) e 18), limitatamente alle fatture emesse fino al 30 agosto 2011, perché estinto per prescrizione, e, per l'effetto, rideterminava la pena inflitta nella misura di un anno e due mesi di reclusione, nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata con riferimento alle restanti fatture. 2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, per un verso, la Corte di merito non avrebbe motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, considerando che la società era amministrata di fatto dal compagno dell'imputata, la quale nulla sapeva di questioni fiscali, e, per altro verso, la condanna si fonderebbe sulla mera assunzione, da parte della Calin, della qualifica di legale rappresentante della società. 3. Il ricorso risulta inammissibile, perché ripropone censure di contenuto fattuale, che la Corte d'appello ha rigettato con motivazione adeguata e immune dai prospettati profili di illogicità manifesta. 4. Nel rigettare le doglianze difensive, qui pedissequamente riproposte, la Corte di merito non solo ha evidenziato che l'imputata non fosse affatto un mero ignaro prestanome, ma la compagna dell'amministratore di fatto e, quindi, beneficiava del profitto dell'attività criminosa, ma ha correttamente richiamato e applicato il principio, qui da ribadire e in relazione al quale il ricorrente omette di prendere posizione, secondo cui, nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, dep. 28/09/2018, C., Rv. 273939-02; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, dep. 04/07/2006, Furini, Rv. 234474). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 08/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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