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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22176/2025

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seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11275/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura specialein atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di S.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore pro tempore; intimato avverso l’ordinanza n. 7625/2024 d i questa Corte di cassazione, pubbli- catail 21/03/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 0 6 / 0 2 /202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnavaper cassazione il provvedimento del Tri- bunale di Roma n. cron. 2505/2021, che aveva respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di S.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.da lui proposta, riferita alla negata insinuazione al passivo del credito privile- giato di € 60.290,00, vantato in qualità di professionista incaricato dalla società,prima del fallimento , per l o svolgimento dell’attività di revisione contabile delle poste dei conti patrimoniali ed economici della società fal- lita, occorrenti per la redazione dei bilanci 2012, 2013 e 2014.

Questa Corte, con ordinanza n. 7625/2024, pubblicata il 21/03/2024, dichiarava improcedibile il ricorso, rilevando quanto segue: «il ricorrente, pur dando atto della data di pubblicazione del decreto impugnato (11/6/2021), prodotto in copia autentica dal difensore, e che lo stesso gli è stato comunicato in data 2/7/2021, non ha, tuttavia, provveduto al de- posito della copia autenticata (dal difensore medesimo), cioè con attesta- zione di conformità, della relata di tale comunicazione della cancelleria (da cui decorre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, ult. comma, l.fall., per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato, a norma della predetta norma, dal tribunale); risulta depo- sitata mera istanza di trasmissione del fascicolo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 369 c.p.c. senza, però, che dal fascicolo emerga la co- municazione del decreto, né, del resto, tale comunicazione è stata alle- gata dal [OSCURATO:PERSONA] resistente, rimasto intimato; - la notifica del ricorso, infine, è stata eseguita (mercoledì) 14/7/2021, ben oltre il termine di trenta giorni daldeposito del decreto in data 11/6/2021 e scaduto lunedì 12/7/2021».

Avverso tale pronuncia, il Volponiha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bisc.p.c., affidato a due motivi, riproponendo i due motivi di censura originariamente formulati,ai fini del giudizio rescissorio.

L’intimatonon si è difeso con controricorso.

Con atto del 25/10/2024 il difensore del ricorrente ha depositato ri- nuncia al mandato professionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di impugnazione è richiesta la revocazione dell’ordinanza impugnata exart. 391 bis c.p.c., in riferimento al dedotto errore di fatto, aisensi dell’art. 395 c.p.c., consistito nel ritenere che il ricorrente non avesse dato prova della data dicomunicazione del decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo.

Con il secondo motivo di impugnazione è chiesta la r evocazione dell’ordinanza impugnata ex art. 391 bis c.p.c. , in riferimento all’errore di fatto, aisensi dell’art. 395 c.p.c., consistito nel ritenere che la data di pubblicazione del decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo fosse l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.In base al criterio della ragione più liquida, o ccorre esaminare il secondo motivo di ricorso per revocazione, che si rivela fondato. 2.1.Com’è noto, l’ errore di fatto previsto dall'art. 395 , n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, op- pure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o docu- menti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali(Cass., Sez. 6-1, Or- dinanza n. 2236 del 26/01/2022). 2.2.Nel caso di specie si verifica tale evenienza, tenuto conto che da un semplice esame del provvedimento del Tribunale impugnato per cas- sazione, prodotto nel giudizio definito con l’ordinanza impugnata, si evince che alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si è svolta la camera di consigliodel Tribunale, che ha deciso sull’opposizione, ma il provvedimento è stato depositato il 01/07/2021.

Si tratta di una svista che ha comportato l’esito negativo della “prova di resistenza”in ordine alla tempestività del ricorso per cassazione, poi- ché – a prescindere dalla data di comunicazione del provvedimento - , considerando la data di deposito dello stesso, e cioè il 01/07/2021(e non l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), l’impugnazione per cassazione, effettuata il 14/07/2021 risulta tempestiva. 3.Passando alla fase rescissoria, occorre esaminare i motivi di ricorso per cassazione originariamente formulati nel procedimento n. 188 77/ 2021R.G. 4.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2704 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tri- bunale ritenuto che, difettando la data certa del conferimento dell’inca- rico, mancavala prova del diritto invocato , mentre invece avrebbe dovuto considerare che tale prova, ancorchél’atto fosse privo di data certa, p o- tevaessere data con ogni mezzo istruttorio ed anche per presunzioni .

Secondo il ricorrente, alla luce di tale principio,la prova che il confe- rimento dell’incaricoera antecedente al fallimento poteva essere desunta dalla duplice circostanza della nomina del [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA], pereffetto del decreto del G.I.P. del 22/ 0 9/2014 e della no- mina del nuovo Amministratore, MoniaVolponi, a seguito dell’Assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La lettera d’incarico del 27/10/2014 si collocava imme- diatamente dopo la nominadel nuovo Amministratore, e comunque prima del fallimento, essendo l’attività di revisione, oggettodell’incarico, fina- lizzata a consegnare al Curatore i documenti ed i libri contabili regolariz- zati con i relativi bilanci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89 L.F.

Infatti,era proprio grazie all’attività di revisione dei dati contabili man- canti che l’Amministratore aveva potuto redigere i bilanci per le tre an- nualità 2012-2013-2014, formalmente approvati dall’Assemblea il 09/03/ 2015, con l’intervento del ricorrente , quale A mministratore G iudiziario delle intere quote sociali, dopo avere ricevuto la preventiva autorizza- zione all’approvazione da parte del G.I.P.all’esito del sequestro preven- tivo ex art. 238 L.F.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo il Tribunale escluso che fosse provata la prestazione, senza esaminare e valutare la circostanza che, nell’ambito della procedura cautelare ex art.321 c.p.p., il dott. [OSCURATO:PERSONA], quale Am- ministratore Giudiziario, aveva ottenuto dal G.I.P. l’autorizzazione a con- vocare l’Assemblea della Società per deliberare la nomina di un nuovo Amministratore, al fine di svolgere tutte leattività finalizzate ad una cor- retta rappresentazione della società fallenda dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]- tare eper poter integrare e completare la documentazione contabile da consegnare,poi, al Curatore.

La prova dell’espletamento dell’attività pro- fessionale da parte del [OSCURATO:PERSONA], concernente l’attività direvisione conta- bile delle poste dei conti patrimoniali ed economici risultanti dalle situa- zioni contabili dichiusura, occorrenti per la stesura dei bilanci 2012-2013- 2014 – una volta inquadrata tale attività, non nell’ambito dei compiti dell’Amministratore giudiziario, bensì in quelli specifici dell’esperto com- mercialista– era desumibile dalla relazione del 0 5/ 0 3/2015, con la quale il professionista incaricato, dava atto di avereeseguito l’incarico formale ricevuto, mettendo infatti l’Amministratore nella condizione di poter redi- gere ibilanci degli anni 2012-2013-2014, formalmente approvati dall’As- semblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una volta ottenutala preventiva autorizzazione del G.I.P. 5.Nel provvedimento impugnato si legge quanto segue: «Orbene, nel caso di specie, non è stato né allegato né documentato un fatto da cui desumere con certezza l’anteriorità del conferimento dell’incarico e dello svolgimento dell’attività professionale alla data del fallimento.

L'oppo- nente ha infatti richiamato due atti aventi data certa anteriore al falli- mento –l’autorizzazione del GIP alla nomina di un nuovo amministratore unico della s.s. [OSCURATO:PERSONA] di fiduciadell’amministrazione giu- diziaria, datato16.10.2024, e il verbale dell'assemblea dei soci, all ’ esito della quale è stato designatoil nuovo amministratore unico della società, [OSCURATO:PERSONA], datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma, come correttamente rilevato dalla curatelaopposta, tali atti sono logicamente e cronologicamente anteriori all’attribuzione dell’incarico professionale, sicché da essi non può desu- mersi con certezza l’ anteriorità al fal limento dell’atto di conferimento dell’incarico.

Né tanto meno può desumersi con certezza ta le dato da l deposito nel registro delle imprese dei bilanci di esercizio 2012, 2013 e 2014, intervenuto tra il 16 e il 17 marzo 2015, successivamente quind i alla dichiarazione difallimento della società, risalente al 21.01.2015 (cfr. visurastorico camerale allegata dalla curatela opposta).

La lettera di con- ferimento dell’incarico professionale, posta dal [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della sua pretesa creditoria, non hadunque data certa anteriore al falli- mento dellaS.S.

Saving supermarkets e non è o pponibile alla massa dei creditori, al pari dello svolgimento dell ’ attività professionale, che anzi pare essersi completato (con il deposi to nel registro delle imprese dei bilanci di esercizio) in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento.

Lo svolgimento di tale attività, che avrebbe fattosorgere il credito azio- nato non è peraltro stato minimamente documentato dall ’o pponente, a ciò onerato.

Nessun riscontro documentale di tale attività è stato fornito né il [OSCURATO:PERSONA] ha articolato altri mezzi di prova.

Ricorre anzi sul punto primaancora che un’assoluta carenza probatoria un insuperabile difetto allegativo, non essendosi l’opponente curato di descrivere ne l r icorso quali atti avrebbe compiuto in esecuzione dell’incarico ricevuto.

Eppure, come è noto, il professionista che vanti creditinei confronti della società fallita deve fornire prova non solodel conferimento dell’incarico in data antecedente alladichiarazione di fallimento ma anche dell’effettiva ese- cuzione dell’incarico e dell’effettivo svolgimento delle prestazioni affida- tegli, che devono esaurirsi in data antecedente alladichiarazione di falli- mento.» 6.In sintesi, il T ribunale ha dapprima ritenuto che non vi fosse cer- tezza dell’anteriorità del conferimento dell’incarico prima del fallimento (p. 6-7 del provvedimento del Tribunale impugnato) e, poi, ha affermato che n on vi era prova che l’incarico fosse eseguito e portato a termine prima di tale data, aggiungendo che, anzi,delle prestazioni asseritamente eseguite non vi era neppure specifica allegazione ( p. 7 - 8 del provvedi- mento del Tribunale impugnato).

Il primo motivo dell’originario ricorso per cassazione ha attinto la prima delle statuizioni appena ri chiamate , mentre il secondo motivo di ricorso ha interessato le ulteriori statuizionidel Tribunale. 7.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ha dedotto un vizio di violazione di legge ma, nell’illu- strare il motivo,ha criticato la valutazione in fatto operata dal giudice di merito, così proponendo al giudice di legittimità di effettuare una inam- missibile diversa valutazione delle medesime risultanze di causa esami- nate dal Tribunale. 8.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 8.1.Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti».

La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).

Può trattarsi di un fatto principale exart. 2697 c.c. (un fatto costitu- tivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/ 2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della moti- vazione, vizia la decisione perché ha determinato l’esito del giudizio. 8.2.Nel caso di specie, come sopra evidenziato, con la decisione im- pugnata il Tribunale ha ritenuto l’assenza di specifica allegazionee prova delle prestazioni asseritamente eseguite per il titolo dedotto in giudizioe del loro completamento prima della dichiarazione di fallimento.

La parte ha rappresentato alcune circostanze che , a suo parere , avrebbero dovuto condurre a ritenere spettanti gli importi richiesti, ma non ha argomentato in ordine alla loro decisività in rapporto al tenore della statuizione impugnata, e cioè in ordine alla specificazione e alla di- mostrazione della concreta attività eseguita prima della dichiarazione di fallimento. 9.In conclusione, in accoglimento del ricorso per revocazione, deve essere revocata l’ordinanza n. 7625/2024 d i questa Corte di c assazione , pubblicata il 21/03/2024, e, decidendo sul l’originario ricorso per cassa- zione n. 18877/2021 R.G., promosso contro il provvedimento del Tribu- nale di Roma n. cronol. 2505/2021, tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato sia nel procedimento n. 18877/2021 R.G.sia nel presente procedimento. 11.La revoca dell’ordinanza n. 7625/2024 di questa Corte comporta la revoca anche della statuizione ivi assunta ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Considerato pertanto che, in questa sede, all’esito del giudizio rescis- sorio, il ricorso originario è dichiarato inammissibile, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13d.P.R. cit., ove dovuto.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per revocazione,revoca l ’ordinanza della Corte di cas- sazione n. 7625/2024, pubblicata il 21/03/2024,e, decidendo sul ricorso per cassazione n. 18877/2021 R.G. avverso il provvedimento del Tribu- nale di Roma n. cronol. 2505/2021, lo dichiara inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 11275/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura specialein atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] di S.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore pro tempore; intimato avverso l’ordinanza n. 7625/2024 d i questa Corte di cassazione, pubbli- catail 21/03/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 0 6 / 0 2 /202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnavaper cassazione il provvedimento del Tri- bunale di Roma n. cron. 2505/2021, che aveva respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di S.S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.da lui proposta, riferita alla negata insinuazione al passivo del credito privile- giato di € 60.290,00, vantato in qualità di professionista incaricato dalla società,prima del fallimento , per l o svolgimento dell’attività di revisione contabile delle poste dei conti patrimoniali ed economici della società fal- lita, occorrenti per la redazione dei bilanci 2012, 2013 e 2014. Questa Corte, con ordinanza n. 7625/2024, pubblicata il 21/03/2024, dichiarava improcedibile il ricorso, rilevando quanto segue: «il ricorrente, pur dando atto della data di pubblicazione del decreto impugnato (11/6/2021), prodotto in copia autentica dal difensore, e che lo stesso gli è stato comunicato in data 2/7/2021, non ha, tuttavia, provveduto al de- posito della copia autenticata (dal difensore medesimo), cioè con attesta- zione di conformità, della relata di tale comunicazione della cancelleria (da cui decorre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, ult. comma, l.fall., per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il decreto pronunciato, a norma della predetta norma, dal tribunale); risulta depo- sitata mera istanza di trasmissione del fascicolo ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 369 c.p.c. senza, però, che dal fascicolo emerga la co- municazione del decreto, né, del resto, tale comunicazione è stata alle- gata dal [OSCURATO:PERSONA] resistente, rimasto intimato; - la notifica del ricorso, infine, è stata eseguita (mercoledì) 14/7/2021, ben oltre il termine di trenta giorni daldeposito del decreto in data 11/6/2021 e scaduto lunedì 12/7/2021». Avverso tale pronuncia, il Volponiha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bisc.p.c., affidato a due motivi, riproponendo i due motivi di censura originariamente formulati,ai fini del giudizio rescissorio. L’intimatonon si è difeso con controricorso. Con atto del 25/10/2024 il difensore del ricorrente ha depositato ri- nuncia al mandato professionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione è richiesta la revocazione dell’ordinanza impugnata exart. 391 bis c.p.c., in riferimento al dedotto errore di fatto, aisensi dell’art. 395 c.p.c., consistito nel ritenere che il ricorrente non avesse dato prova della data dicomunicazione del decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo. Con il secondo motivo di impugnazione è chiesta la r evocazione dell’ordinanza impugnata ex art. 391 bis c.p.c. , in riferimento all’errore di fatto, aisensi dell’art. 395 c.p.c., consistito nel ritenere che la data di pubblicazione del decreto di rigetto dell’opposizione allo stato passivo fosse l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2.In base al criterio della ragione più liquida, o ccorre esaminare il secondo motivo di ricorso per revocazione, che si rivela fondato. 2.1.Com’è noto, l’ errore di fatto previsto dall'art. 395 , n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, op- pure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o docu- menti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali(Cass., Sez. 6-1, Or- dinanza n. 2236 del 26/01/2022). 2.2.Nel caso di specie si verifica tale evenienza, tenuto conto che da un semplice esame del provvedimento del Tribunale impugnato per cas- sazione, prodotto nel giudizio definito con l’ordinanza impugnata, si evince che alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si è svolta la camera di consigliodel Tribunale, che ha deciso sull’opposizione, ma il provvedimento è stato depositato il 01/07/2021. Si tratta di una svista che ha comportato l’esito negativo della “prova di resistenza”in ordine alla tempestività del ricorso per cassazione, poi- ché – a prescindere dalla data di comunicazione del provvedimento - , considerando la data di deposito dello stesso, e cioè il 01/07/2021(e non l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), l’impugnazione per cassazione, effettuata il 14/07/2021 risulta tempestiva. 3.Passando alla fase rescissoria, occorre esaminare i motivi di ricorso per cassazione originariamente formulati nel procedimento n. 188 77/ 2021R.G. 4.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2704 c.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il Tri- bunale ritenuto che, difettando la data certa del conferimento dell’inca- rico, mancavala prova del diritto invocato , mentre invece avrebbe dovuto considerare che tale prova, ancorchél’atto fosse privo di data certa, p o- tevaessere data con ogni mezzo istruttorio ed anche per presunzioni . Secondo il ricorrente, alla luce di tale principio,la prova che il confe- rimento dell’incaricoera antecedente al fallimento poteva essere desunta dalla duplice circostanza della nomina del [OSCURATO:PERSONA] quale [OSCURATO:PERSONA], pereffetto del decreto del G.I.P. del 22/ 0 9/2014 e della no- mina del nuovo Amministratore, MoniaVolponi, a seguito dell’Assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La lettera d’incarico del 27/10/2014 si collocava imme- diatamente dopo la nominadel nuovo Amministratore, e comunque prima del fallimento, essendo l’attività di revisione, oggettodell’incarico, fina- lizzata a consegnare al Curatore i documenti ed i libri contabili regolariz- zati con i relativi bilanci ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89 L.F. Infatti,era proprio grazie all’attività di revisione dei dati contabili man- canti che l’Amministratore aveva potuto redigere i bilanci per le tre an- nualità 2012-2013-2014, formalmente approvati dall’Assemblea il 09/03/ 2015, con l’intervento del ricorrente , quale A mministratore G iudiziario delle intere quote sociali, dopo avere ricevuto la preventiva autorizza- zione all’approvazione da parte del G.I.P.all’esito del sequestro preven- tivo ex art. 238 L.F. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo il Tribunale escluso che fosse provata la prestazione, senza esaminare e valutare la circostanza che, nell’ambito della procedura cautelare ex art.321 c.p.p., il dott. [OSCURATO:PERSONA], quale Am- ministratore Giudiziario, aveva ottenuto dal G.I.P. l’autorizzazione a con- vocare l’Assemblea della Società per deliberare la nomina di un nuovo Amministratore, al fine di svolgere tutte leattività finalizzate ad una cor- retta rappresentazione della società fallenda dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]- tare eper poter integrare e completare la documentazione contabile da consegnare,poi, al Curatore. La prova dell’espletamento dell’attività pro- fessionale da parte del [OSCURATO:PERSONA], concernente l’attività direvisione conta- bile delle poste dei conti patrimoniali ed economici risultanti dalle situa- zioni contabili dichiusura, occorrenti per la stesura dei bilanci 2012-2013- 2014 – una volta inquadrata tale attività, non nell’ambito dei compiti dell’Amministratore giudiziario, bensì in quelli specifici dell’esperto com- mercialista– era desumibile dalla relazione del 0 5/ 0 3/2015, con la quale il professionista incaricato, dava atto di avereeseguito l’incarico formale ricevuto, mettendo infatti l’Amministratore nella condizione di poter redi- gere ibilanci degli anni 2012-2013-2014, formalmente approvati dall’As- semblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], una volta ottenutala preventiva autorizzazione del G.I.P. 5.Nel provvedimento impugnato si legge quanto segue: «Orbene, nel caso di specie, non è stato né allegato né documentato un fatto da cui desumere con certezza l’anteriorità del conferimento dell’incarico e dello svolgimento dell’attività professionale alla data del fallimento. L'oppo- nente ha infatti richiamato due atti aventi data certa anteriore al falli- mento –l’autorizzazione del GIP alla nomina di un nuovo amministratore unico della s.s. [OSCURATO:PERSONA] di fiduciadell’amministrazione giu- diziaria, datato16.10.2024, e il verbale dell'assemblea dei soci, all ’ esito della quale è stato designatoil nuovo amministratore unico della società, [OSCURATO:PERSONA], datato [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma, come correttamente rilevato dalla curatelaopposta, tali atti sono logicamente e cronologicamente anteriori all’attribuzione dell’incarico professionale, sicché da essi non può desu- mersi con certezza l’ anteriorità al fal limento dell’atto di conferimento dell’incarico. Né tanto meno può desumersi con certezza ta le dato da l deposito nel registro delle imprese dei bilanci di esercizio 2012, 2013 e 2014, intervenuto tra il 16 e il 17 marzo 2015, successivamente quind i alla dichiarazione difallimento della società, risalente al 21.01.2015 (cfr. visurastorico camerale allegata dalla curatela opposta). La lettera di con- ferimento dell’incarico professionale, posta dal [OSCURATO:PERSONA] a fondamento della sua pretesa creditoria, non hadunque data certa anteriore al falli- mento dellaS.S. Saving supermarkets e non è o pponibile alla massa dei creditori, al pari dello svolgimento dell ’ attività professionale, che anzi pare essersi completato (con il deposi to nel registro delle imprese dei bilanci di esercizio) in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento. Lo svolgimento di tale attività, che avrebbe fattosorgere il credito azio- nato non è peraltro stato minimamente documentato dall ’o pponente, a ciò onerato. Nessun riscontro documentale di tale attività è stato fornito né il [OSCURATO:PERSONA] ha articolato altri mezzi di prova. Ricorre anzi sul punto primaancora che un’assoluta carenza probatoria un insuperabile difetto allegativo, non essendosi l’opponente curato di descrivere ne l r icorso quali atti avrebbe compiuto in esecuzione dell’incarico ricevuto. Eppure, come è noto, il professionista che vanti creditinei confronti della società fallita deve fornire prova non solodel conferimento dell’incarico in data antecedente alladichiarazione di fallimento ma anche dell’effettiva ese- cuzione dell’incarico e dell’effettivo svolgimento delle prestazioni affida- tegli, che devono esaurirsi in data antecedente alladichiarazione di falli- mento.» 6.In sintesi, il T ribunale ha dapprima ritenuto che non vi fosse cer- tezza dell’anteriorità del conferimento dell’incarico prima del fallimento (p. 6-7 del provvedimento del Tribunale impugnato) e, poi, ha affermato che n on vi era prova che l’incarico fosse eseguito e portato a termine prima di tale data, aggiungendo che, anzi,delle prestazioni asseritamente eseguite non vi era neppure specifica allegazione ( p. 7 - 8 del provvedi- mento del Tribunale impugnato). Il primo motivo dell’originario ricorso per cassazione ha attinto la prima delle statuizioni appena ri chiamate , mentre il secondo motivo di ricorso ha interessato le ulteriori statuizionidel Tribunale. 7.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha dedotto un vizio di violazione di legge ma, nell’illu- strare il motivo,ha criticato la valutazione in fatto operata dal giudice di merito, così proponendo al giudice di legittimità di effettuare una inam- missibile diversa valutazione delle medesime risultanze di causa esami- nate dal Tribunale. 8.Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 8.1.Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti». La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022). Può trattarsi di un fatto principale exart. 2697 c.c. (un fatto costitu- tivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/ 2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della moti- vazione, vizia la decisione perché ha determinato l’esito del giudizio. 8.2.Nel caso di specie, come sopra evidenziato, con la decisione im- pugnata il Tribunale ha ritenuto l’assenza di specifica allegazionee prova delle prestazioni asseritamente eseguite per il titolo dedotto in giudizioe del loro completamento prima della dichiarazione di fallimento. La parte ha rappresentato alcune circostanze che , a suo parere , avrebbero dovuto condurre a ritenere spettanti gli importi richiesti, ma non ha argomentato in ordine alla loro decisività in rapporto al tenore della statuizione impugnata, e cioè in ordine alla specificazione e alla di- mostrazione della concreta attività eseguita prima della dichiarazione di fallimento. 9.In conclusione, in accoglimento del ricorso per revocazione, deve essere revocata l’ordinanza n. 7625/2024 d i questa Corte di c assazione , pubblicata il 21/03/2024, e, decidendo sul l’originario ricorso per cassa- zione n. 18877/2021 R.G., promosso contro il provvedimento del Tribu- nale di Roma n. cronol. 2505/2021, tale ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 10.Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato sia nel procedimento n. 18877/2021 R.G.sia nel presente procedimento. 11.La revoca dell’ordinanza n. 7625/2024 di questa Corte comporta la revoca anche della statuizione ivi assunta ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Considerato pertanto che, in questa sede, all’esito del giudizio rescis- sorio, il ricorso originario è dichiarato inammissibile, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello versato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13d.P.R. cit., ove dovuto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per revocazione,revoca l ’ordinanza della Corte di cas- sazione n. 7625/2024, pubblicata il 21/03/2024,e, decidendo sul ricorso per cassazione n. 18877/2021 R.G. avverso il provvedimento del Tribu- nale di Roma n. cronol. 2505/2021, lo dichiara inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de
Decreto Cassazione n. 22176/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris