CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25758/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4105/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura specialea margine del ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma , v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Sta to dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce n. 2526/23/2017 , depositata il 25 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 2003 R.G. N.4105/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] notificava , nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avviso di accertamento n. RF6030200590/2008, con il quale si accertavano, per l’anno 2002,maggiori imposte IRPEG e ILOR per € 44.963,00 . Secondo l’Ufficio, vi era stata un’errata imputazione della competenza temporale di componenti negative del reddito per € 117.00,00, essendo queste deducibili per gli anni di imposta 2003 e 2004 e non 2002. A seguito del rigetto dell’istanza di accertamento con adesione nei termini formulati dalla società contribuente, le parti definivano la pendenza tributaria con il pagamento integrale con rateizzazionedell’importo dovuto. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dopo aver adempiuto alpredetto obbligo– avendo effettuato un primo versamento in data 6 aprile 2009 e un ultimo versamento in data 6 gennaio 2011- presentava, in data 4 luglio 2012, istanza di rimborso delle maggiori imposte versate, inerenti alle perdit e fiscali degli anni 2003 e 2004,conseguenti alla rettifica operata, che non erano state recuperate a causa del superamento dei termini di rettificadella dichiarazione, previsti dall’art. 2, comma 8 - bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’Ufficio respingeva la domanda, ritenendola tardiva ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 2. Proposto dalla contribuentericorso a vverso tale diniego di rimborso, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con sentenza n. 208/04/2013, lo rigettava. 3. Interposto gravame dalla contribuente e appello incidentale dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione distaccata di Lecce , con sentenza n. R.G. N.4105/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2526/23/2017, pronunciata il 9 dicembre 2016 e depositata in segreteria il 25 luglio 2017, rigettaval’appello principale e dichiarava inammissibile quello incidentale, condannando la contribuente alle spese di giudizio per due terzi e compensando le spese per il restante terzo. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste in giudizio con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. -Considerato che: 6. Il ricorso della contribuente, come si è detto, è affidato a due motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrenteeccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che il giudice a quoavrebbe, da un lato, accertato l’esistenza di una doppia imposizione a carico della contribuente, riconoscendo il versamento di maggiori imposte, ma, dall’altro, avrebbe ritenuto legittimo il diniego di rimborso per tardività della relativa istanza. Secondo la ricorrente, pertanto, non vi sarebbe stata pronuncia sul motivo di ricorso in cui veniva contestata la violazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 21, secondo comma, del d.lgs. 546/1992. 6.2.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e dell’art. 163 del d .P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(testo unico delle imposte dirette), in R.G. N.4105/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), dello stesso codice. La ricorrenteritiene, specificamente, che il giudice a quonon avrebbe correttamente applicato gli articoli di cui sopra in quanto, diversamente, da un lato, sarebbe conseguito il riconoscimento della tempestività dell’istanza di rimborso, data la non proponibilità della stessa a causa dell’inesistenza dell’indebito al momento del versamento e, dall’altro, avrebbe riconosciuto la violazione del divieto di doppia imposizione. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motiv i di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. Il primo motivodi ricorso è infondato. Preliminarmente, si precisa che la ricorrente fa valere il vizio citato quale “violazione o falsa applicazione” dell’art.112. cod. proc. civ., per poi richiamare la fattispecie num. 4) dell’art. 360, primo comma, delcod. proc. civ., che invece riguarda la “nullità della sentenza o del procedimento”. Superando tale incongruenza, si tiene conto del numero dalla stessa richiamato, perché congruente con l’error in procedendo che si intende contestare e con le argomentazioni presentate a sostegno del presente motivo di ricorso. L’art. 112 cod. proc. civ. sancisce il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, cioè dei termini di domanda e di eccezione, rilevabile d’ufficio o strettamente dalle parti, entro i cui limiti deve svolgersi l’attività giurisdizionale. La ricorrente, in particolare,censura la sentenza impugnata per avere il giudice di secondo grado omesso l’esame dello specifico motivo d’appello, con il quale il ricorrente aveva R.G. N.4105/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dedotto al punto 1) la violazione, da parte della Commissione tributaria provincialedi Brindisi, dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992. Deve tuttavia rilevarsi che la C.T.R.ha espressamente deciso sul motivo di gravame in questione, affermando che «l’istanza di rimborso risulta presentata il 4/07/2012, in violazione del termine di due anni di cui all’art. 21 comma 2 del d .lgs. n. 546/92 » , così ritenendo la tardività della proposizione dell’istanza di rimborso oggetto di contestazione. 7.2. Anche ilsecondo motivo di ricorso è infondato. In prima istanza, è necessario evidenziare come la ricorrente eccepisca, quale motivo di ricorso, dapprima una violazione di norma tributaria sostanziale, per poi associarla alla fattispecie prevista dal num. 4) dell’art. 360, primo comma, del cod. proc. civ. Dall’analisi delle motivazioni in diritto poste a fondamento del vizio di cui trattasi, tuttavia, si evince che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. abbia inteso presentare la questione giuridica principale del dies a quoda cui far decorrere i termini per presentare la domanda di rimborso, rispetto alla quale valutare la tempestività o meno della proposizione della stessa, denunciando quindi un vizio sussumibile nell’ipotesi di cui al num. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ., di talché il motivo in questione deve essere così riqualificato. Al riguardo, secondo giurisprudenza consolidata, «aifini del rimborso di versamenti per imposte dirette non dovute, la disciplina di cui alD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 , è applicabile solo se tali versamenti non siano dovuti fin dall'origine, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto R.G. N.4105/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] solo in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile ild. l gs. 31 dicembre 1992, n. 546 , art. 21 , comma 2, quale disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo la quale l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione» ( cfr. Cass. 16 febbraio 2010, n. 3575; da ultimo, ex multis, Cass. 15maggio 2019, n. 12919; Cass. 7 gennaio 2014, n. 82). Nel caso di specie, l’istanza di rimborso è maturataa seguito del pagamento del quantum debeatur all’Amministrazione in virtù dell’accertamento con adesione alla cui conclusione le parti erano addivenute. Tale istituto, quindi, circoscrive i termini entro cui è sorto il credito richiesto della ricorrente. A norma dell’art. 9, primo comma, del d.lgs. n. 218/1997, infatti, «la definizione(n.d.r. dell’accertamento con adesione) si perfeziona con il versamento di cui all' articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall'articolo 8, comma 2». Dal tenore letterale della norma, ne deriva, come più volte ribadito da questa Corte, che il pagamento della prima rata e la prestazione di idonea garanzianon costituiscono mere modalità di esecuzione della procedura in questione, ma presupposti imprescindibili per l’efficacia della stessa, con la conseguenza che, laddove queste manchino, questa non si ha per perfezionata, rimanendo così integra e valida l’iniziale pretesa tributaria (ex multis, Cass. 10novembre 2020, n. 25115, Cass. 25 gennaio 2019, n. 2161). Da quanto fin qui esposto, si evince che il diritto di credito, la cui esistenza è stata confermata sia dall’Amministrazione sia in sede di giudizio, non è sorto ab origine, ma in seguito R.G. N.4105/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] al versamento della prima rata dell’obbligazione scaturente dalla rateizzazione concordata del dovuto, da ciò discendendo, per quanto prima esposto, l’applicabilità dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. In particolare, «in tema di tributi, l'istanza di rimborso di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere presentata nel termine di decadenza di due anni dal giorno in cui la pretesa dell'amministrazione finanziaria si è resa definitiva, termine che, nell'ipotesi di adempimento rateale, decorre da ciascuno dei pagamenti e non dalla data dell'ultima quota del pagamento frazionato»(cfr. Cass. 3 f ebbraio 2021, n. 2420). Ciò posto, nel caso di specie si deveconsiderare, quale dies a quo per la presentazione dell’istanza di rimborso , il momento del versamento della prima rata, essendo in quel momento che si è perfezionato l’accertamento dell’Ufficio, vale a dire l’importo accertato in sede di merito e non contestato; tale data è quella del 6 aprile 2009, per cui l’istanza presentata il 4 luglio 2012è da considerare tardiva. 8.Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si R.G. N.4105/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] liquidano in € 4.200,00 per compensi , oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte