CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 26333/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10669/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del Lazio n. 5009/2019 depositata il11/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che, su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del silenzio rifiuto su istanza di rimborso del 9 gennaio 2015, per gli anni dal 2009 al 2014 , della maggiore somma derivante dalla applicazione della aliquota ordinaria (invece del 15% ex art. 11 d.lgs. 252/2005)) sulla somma relativa a pensione integrativa erogata dal fondo integrativo per personale INAIL, ha respinto l’appello dell’ Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTP, tenuto conto della data della domanda di rimborso, ha ritenuto prescritti gli anni 2009 e 2010, ai sensi della l. n. 388/2000; mentre ha accolto il ricorso per le altre annualità, ritenendo la documentazione prodotta idonea a provare che parte del reddito dichiarato derivava da pensione integrativa. La CTR, sull’appello propost o dall’Ufficio in relazione alle annualità 2011/2013, preso atto della documentazione prodotta dal contribuente: “CUD rilasciati dall’INAIL allegazione per ogni singolo anno di prospetti dai quali risultano gli importi percepiti con la relativa tassazione con indicazione dei rimborsi annuali, prospetti e calcoli mai contestati dall’Ufficio”, e della giurisprudenza formatasi in materia, ha respinto l’appello dell’Ufficio. Contro l’indicata sentenza ricorre con due motivi l’Agenzia delle entrate. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione del combinato disposto dei commi 1 lett. G) e 3 dell’art. 19 d.lgs. 546/92 nonché degli artt. 37 e 38 dpr 602/73, ex art. 360 n. 4 c.p.c.. 2.Col secondo motivo si deduce violazione di legge, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell’art. 23 commi 5 e 7 del d.lgs. 252/2005 in combinato disposto con l’art. 64 c. 2 l. 144/1999. 3.Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 3.1. Occorre premettere c he nel ricorso (pag. 5 s.) l’Amministrazione ha riprodotto l’istanza del contribuente, diretta all’Inail ( cui chiedeva “il rilascio di una certificazione attestante, per ciascun anno passato, l’ammontare della maggiore imposta versata rispetto a quella effettivamente dovuta, al fine di poterla presentare all’Agenzia delle entrate per il relativo rimborso”) e, “conseguentemente”, all’ Agenzia delle entrate ( per “il rimborso di quanto indebitamente finora trattenuto dal sostituto d’imposta”), in ordine al rimborso della maggiore imposta ritenuta e versata sulla pensione integrativa erogata dal fondo per il personale dell’INAIL per gli anni dal 2009 al 2014, contestando l’assoggettamento alla ritenuta ordinaria invece che a quella del 15% prevista per le pensioni straordinarie. Pertanto, mediante l’istanza rivolta al sostituto d’imposta ed all’Agenzia delle Entrate, il contribuente aveva domandato l’indicazione delle ritenute effettivamente operate sugli importi di pensione complementare erogatigli, per poter successivamente operare il calcolo del rimborso dovuto applicandosi un’aliquota di tassazione inferiore. Pertanto, il contribuente non aveva indicato, nel proporre la sua istanza di rimborso, quale fosse l’ammontare delle somme richieste. In materia questa Corte regolatrice ha già avuto modo di proporre un orientamento interpretativo ormai consolidato secondo cui “le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché́della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio ̀ sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che ̀ comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato” ( Cass. sez. VI-V, 21.2.2020, n. 4565; conf. Cass. sez. VI-V, 24.10.2019, n. 27377; Cass. sez. VI-V, 11.11.2019, n. 29040; Cass. sez. V, 30.12.2012, n. 21400). Inoltre, nel caso di specie, la richiesta rivolta dal contribuente all’Agenzia delle Entrate ed all’Inail non aveva neppure la natura di istanza di rimborso, non contenendo una richiesta restitutoria diretta, ma solo una richiesta di dati da potersi in futuro utilizzare al fine di introdurre una istanza di rimborsocompiuta. Deve quindi ribadirsi che l’istanza di rimborso generic a od incompleta è inidonea a formare il silenzio-rigetto, autonomamente impugnabile, in quanto non consente all'Ufficio di valutare la fondatezza della stessa né al Giudice tributario di sindacare le presuntive ragioni del diniego (cfr. Cass. nn. 32263/2018, 21400/2012) … le domande prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonché l'indicazione degli importi chiesti in restituzione non possono considerarsi giuridicamente valide, e non sono dunque idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, anche perché non consentono all'Ufficio adito di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente e tale vizio non risulta neppure sanabile con il successivo deposito di documenti atti a colmare le lacune delle istanze, ciò in quanto tale deposito andrebbe comunque ritenuto tardivo, in quanto intervenuto nel corso dì un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato, in ragione dell'assenza dei presupposti atti alla formazione, e dunque all'impugnazione, del silenzio-rifiuto (cfr. Cass. n. 3250/2000; Cass. sez. VI-V, 11.11.2019, n. 29040). 4.Quanto alla proponibilità nel giudizio tributario di un'azione di accertamento, va rilevato che essa, “pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile”:Cass. S.U., 23.12.2009, n. 27209. Deve pertanto confermarsi che la contestazione del difetto di un presupposto processuale non integra una eccezione in senso stretto, bensì una questione rilevabile, anche d’ufficio , in sede di legittimità. 5.Il primo motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato, perché l’istanza rivolta dal contribuente all’Agenzia delle Entrate non conteneva una richiesta diretta di restituzione di somme, e neppure conteneva l’indicazione delle somme di cui il pensionato domandava il rimborso, e non era pertanto idonea ai fini della formazione di un silenzio rifiuto impugnabile, con la conseguenza che l’originario ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] risultava inammissibile. 6.Ne discende la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., e la dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso proposto dal contribuente. 7. Le spese di lite, stante il consolidarsi dell’orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo , possono essere dichiarate compensate tra le parti con riferimento ai gradi di merito del processo, mentre seguono l’ordinario criterio della soccombenza per quanto attiene algiudizio di legittimità, venendo liquidate come in dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo proposto dal contribuente, compensando le spese di merito e condannando il contribuente a