CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21594/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 319/2023, depositata il 5/4/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 319/2023, depositata il 5/4/2023, la Corte di GiustiziaTributaria di II grado della [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la decisione della CGT di I grado diaccertamento nn. 131814 e 1418016, emessi dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 22418/2023Numero sezionale 5059/2026Numero di raccolta generale 21594/2026Data pubblicazione 24/06/2026relativi al pagamento di euro 101.301,34, a titolo d’imposta regionale sulleconcessioni dello Stato sui beni del demanio e del patrimonio indisponibileper le annualità 2013 e 2014, in relazione ad una concessione avente adoggetto l’occupazione e l’uso di un’area demaniale nel Comune diViareggio della superficie complessiva di mq 2.417. Alla base delladecisione, la considerazione che l’art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020detta termini e modalità per la definizione agevolata del canonedemaniale, ma non incide sulla determinazione dell’imposta regionale,modificandone la base imponibile.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha propostoricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato conmemoria, mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.La Corte ha sottoposto alle parti la necessità di trattare ilprocedimento congiuntamente a quelli aventi n.r.g. 19040/2024,20204/2024 e 19157/2025, già fissati per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], previa dichiarazione di rinuncia ai termini ex art. 377, secondocomma, cod. proc. civ., che le parti hanno regolarmente depositato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione ederrata interpretazione dell’art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020 (convertitocon legge n. 126/2020), nonché della legge n. 281/1970, delle leggi dellaRegione [OSCURATO:PERSONA] n. 2/1971 e n. 85/1995, infine dell’art. 53 Cost., conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCGT escluso che alla rideterminazione del canone per effetto dell’adesionedel contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 100 d.l. n.104/2020 consegua la riduzione dell’imposta regionale sulle concessionidei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Inparticolare, secondo la ricorrente, la rideterminazione del canonedemaniale ex art. 100 d.l. n. 104/2020 incide sul quantum dell’impostaNumero registro generale 22418/2023Numero sezionale 5059/2026Numero di raccolta generale 21594/2026Data pubblicazione 24/06/2026regionale, la cui base imponibile va commisurata al canone ridotto ex legedall’adesione alla definizione agevolata.1.1. La censura è fondata.1.2. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, ai sensi della leggeregionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 85/1995, art. 1 (come modificato dalla leggeregionale 77/2012 art. 12), “l'imposta regionale sulle concessioni statalidei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'art. 2della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari perl'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è commisurata,limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canonestatale di concessione”.1.3. La questione controversa attiene alla individuazione della baseimponibile dell’imposta e, segnatamente, si discute se rilevi - a tal fine - larideterminazione del canone concessorio per effetto della pacifica adesionedel contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 100 d.l. n.104/2020.1.4. Al quesito questa Corte ritiene di dare risposta affermativa, incontinuità con altri precedenti in termini.1.5. Si è al riguardo osservato come il fatto che la decurtazione delquantum debeatur sia ascrivibile all’opzione di avvalersi della definizioneagevolata non incida sulla natura del pagamento dell’importo ridotto, che,avendo “funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione”,è pur sempre corrisposto ed incassato “a titolo di canone”.1.6. Se ne è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile perla liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) alcanone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio1970, n. 281 e 1 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] 30 dicembre 1971, n. 2), anchese nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizioneagevolata”, altrimenti venendo meno “il presupposto dell’allineamento tracanone ed imposta” (Cass. 11550/2023; 11536/2023).Numero registro generale 22418/2023Numero sezionale 5059/2026Numero di raccolta generale 21594/2026Data pubblicazione 24/06/20261.7. D’altronde, l’art. 100 d. l. n. 104/2020, dopo aver descritto, aicommi 7 e 8, i termini della procedura (“7. Al fine di ridurre il contenziosorelativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate allanautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo deicanoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), deldecreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data dientrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari oamministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presentedecreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono esseredefiniti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio daparte del concessionario, mediante versamento: a) in un'unica soluzione,di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte lesomme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a unmassimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento dellesomme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a taletitolo. 8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 èpresentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sonoversati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata,se rateizzato), dispone - al comma 9 - che “La liquidazione e il pagamentonei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per leannualità considerate”.1.8. In base, cioè, al chiaro dettato normativo, la liquidazione, seguitadal pagamento nel termine di legge, dell’importo ridotto ex legerappresenta “a ogni effetto” rideterminazione del canone dovuto per leannualità oggetto di definizione agevolata, quindi anche ai fini del calcolodell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e delNumero registro generale 22418/2023Numero sezionale 5059/2026Numero di raccolta generale 21594/2026Data pubblicazione 24/06/2026patrimonio indisponibile dello Stato, la cui base imponibile è costituita dalcanone concessorio e, quindi, ad esso si aggancia.1.9. Di tali principi la CGT non ha fatto retta applicazione, avendoaffermato che la riduzione ex lege del canone dovuto non incide sulladeterminazione dell’imposta regionale, la quale sarebbe, quindi, statagiustamente commisurata al canone originariamente dovuto, primadell’accesso alla procedura di definizione agevolata.1.10. Deve, infine, escludersi la fondatezza della prospettata questionedi legittimità costituzionale dell'art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020,per aver “compresso l'autonomia regionale in materia di prelievotributario, nonché l'autonomia finanziaria della Regione violando gli artt.117, 4 comma, e 119 della Costituzione” ed altresì violato “il principio dileale collaborazione tra Stato e Regioni, di cui agli artt. 5 e 120 dellaCostituzione, in quanto tale norma non risulta assunta previa intesa con leRegioni, riguarda entrate tributarie proprie ed incide retroattivamente suentrate della Regione ormai accertate nei bilanci relativi alle annualitàinteressate dalle predette disposizioni statali”.1.11. La Regione non può, infatti, fondatamente dolersi dell’effetto diriduzione delle proprie entrate finanziarie derivanti dalle disposizionicensurate, non avendo fornito alcuna dimostrazione del loro presumibileimpatto sull’equilibrio di bilancio regionale, né sulla possibilità di finanziareintegralmente le funzioni pubbliche ad essa attribuite (Corte Cost. n.46/2022, in relazione all’impugnazione dell’art. 100, commi 1, 2, 3, 4, 5,7, 8, 9, 10 e 10-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 da partedella Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, richiama i precedentin. 155 del 2020, n. 137 del 2018, n. 205 e n. 127 del 2016).1.12. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassatacon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA],in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 22418/2023Numero sezionale 5059/2026Numero di raccolta generale 21594/2026Data pubblicazione 24/06/2026La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 23 giugno 2026 .Il PresidenteGIACOMO [OSCURATO:PERSONA]