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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23202/2026

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del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'aquilaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila ha respinto l’istanza di affidamento in prova e dichiarato inammissibilequella di detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.,proposte dal condannato in relazione al titolo n.

SIEP 2024/265 della Procuragenerale presso la Corte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato il 24novembre 2025, dunque, in data successiva al 3 agosto 2017 e all’entrata invigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificatol'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte nonvi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione siasottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquilaRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila ha respinto l’istanza di affidamento in prova e dichiarato inammissibilequella di detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.,proposte dal condannato in relazione al titolo n. SIEP 2024/265 della Procuragenerale presso la Corte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] che il ricorso avverso il descritto provvedimento risulta propostopersonalmente, senza ministero del difensore, con atto depositato il 24novembre 2025, dunque, in data successiva al 3 agosto 2017 e all’entrata invigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 63, ha modificatol'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte nonvi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione siasottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv.272011 – 01).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può esseredichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]