CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 16934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all'accertata condotta minacciosa del ricorrente desunta dalle sue espressioni e dal tentativo di aggressione rispetto all'attività che pretendeva fosse compiuta nei suoi confronti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo DEPMT,TO iN C [OSCURATO:PERSONA] E ESPER