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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 35262/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 23837-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in RO1A, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P ANARITI, rappresentata e difesa 1A,; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la senter n. 4680/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 4680 del 18.

12. 2019, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione al verbale di accertamento della Polizia locale per la violazione dell'art. 142, comma 7, codice della strada; il comune di Sammichele di Bari non ha svolto attività difensiva; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 201, comma 1, codic della strada e dell'art. 24 Cost., lamentando che il Tribunale abbia ritenut osservato da parte del Comune il termine perentorio di 90 giorni per la notific del verbale di infrazione, nonostante la stessa fosse stata eseguita il

24. 10 2018, mentre la violazione contestata risultava commessa il 14.

7. 2018; in particolare la ric :rente censura come erroneo il ragionamento del giudicante secondo i. , poiché l'infrazione era stata accertata mediante apparecchio di rilevazione a distanza, il suddetto termine decorreva non dal momento della sudd Ata rilevazione ma da quello, successivo, in cui l'Amministrazione avc a completato le operazioni necessarie, attraverso la verifica delle risultan d,.211'apparecchio, per l'accertamento dell'infrazione e per la identificazione c I proprietario del veicolo, adempimenti eseguiti in data 26.

7. 2018; il motivo è fondato, at .so che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale decorre dall'accertan 'tu dell'infrazione previsto dell'art. 201, comma 1, citato, momento che, lel caso in cui l'accertamento avvenga per mezzo di apparecchi di rilevaz ne a distanza, coincide con quello della rilevazione stessa, a mente dell',7 . 1 bis lett. e) dello stesso articolo, tenuto altresì conto che le operazioni di \ ifica delle rilevazioni di detto strumento sono insite nel loro impiego, cc_ presuppot endo la predisposizione da parte dell'Amministrazione modalità ininediate per il loro compimento, e che nessuna eccezione c deroga in ordine alla diversa decorrenza del termine suddetto è prevista e Ila legge nelle suddette ipotesi; gli altri motivi di ricw vanno consH2rati assorbiti; va pertanto accolto H )rimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata è cassata -on rinvio della causa al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, le provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il pr, no motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia 3 causa al Hbunale di Bari in persona di diverso magistrato, che pro' 2derà anche Ho liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. così deciso nella cam -a di consigliouc.-211'8 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 23837-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in RO1A, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] P ANARITI, rappresentata e difesa 1A,; dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la senter n. 4680/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 4680 del 18. 12. 2019, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione al verbale di accertamento della Polizia locale per la violazione dell'art. 142, comma 7, codice della strada; il comune di Sammichele di Bari non ha svolto attività difensiva; la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 201, comma 1, codic della strada e dell'art. 24 Cost., lamentando che il Tribunale abbia ritenut osservato da parte del Comune il termine perentorio di 90 giorni per la notific del verbale di infrazione, nonostante la stessa fosse stata eseguita il 24. 10 2018, mentre la violazione contestata risultava commessa il 14. 7. 2018; in particolare la ric :rente censura come erroneo il ragionamento del giudicante secondo i. , poiché l'infrazione era stata accertata mediante apparecchio di rilevazione a distanza, il suddetto termine decorreva non dal momento della sudd Ata rilevazione ma da quello, successivo, in cui l'Amministrazione avc a completato le operazioni necessarie, attraverso la verifica delle risultan d,.211'apparecchio, per l'accertamento dell'infrazione e per la identificazione c I proprietario del veicolo, adempimenti eseguiti in data 26. 7. 2018; il motivo è fondato, at .so che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale decorre dall'accertan 'tu dell'infrazione previsto dell'art. 201, comma 1, citato, momento che, lel caso in cui l'accertamento avvenga per mezzo di apparecchi di rilevaz ne a distanza, coincide con quello della rilevazione stessa, a mente dell',7 . 1 bis lett. e) dello stesso articolo, tenuto altresì conto che le operazioni di \ ifica delle rilevazioni di detto strumento sono insite nel loro impiego, cc_ presuppot endo la predisposizione da parte dell'Amministrazione modalità ininediate per il loro compimento, e che nessuna eccezione c deroga in ordine alla diversa decorrenza del termine suddetto è prevista e Ila legge nelle suddette ipotesi; gli altri motivi di ricw vanno consH2rati assorbiti; va pertanto accolto H )rimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata è cassata -on rinvio della causa al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, le provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il pr, no motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia 3 causa al Hbunale di Bari in persona di diverso magistrato, che pro' 2derà anche Ho liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. così deciso nella cam -a di consigliouc.-211'8 lug
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