CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Milano, che ha riformato, limitatamente alla durata della pena, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 223 legge fall., per avere, in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:SOCIETA].", cagionato il fallimento della società (dichiarato il 22 luglio 2013), mediante operazioni dolose, consistite nell'acquisizione, mediante l'incorporazione della società "S-Mall" (sempre riconducibile al Sarti), di un credito I.V.A. inesistente dell'importo di euro 6.664.845 (già rimborsato all'incorporata). Operazione che, di fatto, avrebbe addossato il debito per il rimborso alla società incorporante, provocando così il dissesto, per effetto dell'aggravamento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'erario. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che l'imputato è s oto già condannato, con sentenza definitiva del Tribunale di Prato, per il reatorftruffa, avente a oggetto la falsa rappresentazione all'erario di quel credito I.V.A., risultato poi inesistente, che sarebbe alla base dell'operazione dolosa contestata nel presente procedimento. Tanto premesso, la parte rìtiene che la Corte di appello avrebbe violato l'art.649 cod. proc. pen., per come interpretato anche dalla giurisprudenza costituzionale, non rilevando che, nel caso in esame, sussista la corrispondenza sostanziale tra il reato oggetto di processo e quello per cui è già intervenuta sentenza passata in giudicato. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 40, 42 e 43 cod. pen. nonché dell'art. 223 legge fall. Il ricorrente sostiene che mancherebbe il nesso eziologico del reato. Rappresenta, altresì, che la scelta di procedere alla fusione, mediante incorporazione della "S-Mall" non sarebbe dipesa dall'imputato: egli, in veste di amminìstratore della "[OSCURATO:SOCIETA].", avrebbe solo dato esecuzione alla relativa delibera dei soci. Con particolare riferimento all'elemento soggettivo, evidenzia che l'imputato, al momento della fusione, non ricopriva il ruolo di amministratore della "S-Mall" e che, nei conti di quest'ultima non c'era traccia del credito I.V.A. i 2.3 Con un terzo motivo, deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., lamentando il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione ovvero del concorso formale tra il reato oggetto del presente procedimento e quello oggetto della sentenza del Tribunale di Prato. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo, relativo alla presunta violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. La sentenza definitiva del Tribunale di Prato, invero, riguarda un fatto storico diverso: è stato commesso nel 2001, in qualità di amministratore della "S-MALL.", ed è consistito nell'aver simulato negozi giuridici e nell'aver rappresentato nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni I.V.A. elementi passivi fittizi, in modo tale da richiedere all'autorità amministrativa il relativo rimborso, effettivamente ottenuto dalla "S-MALL". Diverso è il fatto oggetto di processo, commesso dall'imputato in qualità di amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA].", e realizzato nel 2003 con l'incorporazione della "5-Mali", che ha portato all'aggravamento dell'esposizione debitoria della "[OSCURATO:SOCIETA].", con conseguente accettazione del rischio di fallimento di quest'ultima, poi verificatosi svariati anni dopo. 1.2 Palesemente inammissibile, per plurimi convergenti motivi, è il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, alla mancanza del nesso eziologico e dell'elemento soggettivo. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità. Va evidenziato, peraltro, che si tratta della mera riproposizione delle stesse questioni proposte in secondo grado, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata, logica e coerente, con la quale il ricorrente non si è confrontato. Il motivo risulta, dunque, anche privo di specificità estrinseca. 1.3 Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso, proteso al riconoscimento del concorso formale di reati o a quello del vincolo della continuazione. Con riferimento al primo profilo, occorre rilevare che i reati in questione (quello giudicato dal Tribunale di Prato e quello oggetto del presente processo) sono relativi a due condotte distinte e commesse in tempi diversi: è, dunque, da escludere il concorso formale. Riguardo, infine, alla denegata applicazione della continuazione, va rimarcato che la Corte di appello, con rigore logico-argomentativo, ha chiarito le ragioni che l'hanno indotta a ritenere indimostrata la sussistenza del medesimo ,c1:,.<•". .4- 3 disegno criminoso; ragioni rispetto alle quali questa Corte, dati i limiti del giudizio di legittimità, non può effettuare valutazioni diverse, trattandosi di scelte che riguarderebbero il merito della res iudicanda. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d