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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 34296/2026

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so sentenza 24/03/2026 Corte appello di Veneziavisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rubino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenzain epigrafe indicata che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in parzialeriforma della sentenza del Gup del Tribunale di Verona del 13/05/2025, harideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di estorsione consumatae tentata.Con un unico motivo la difesa deduce l’erronea applicazione della legge penalee il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato.2.

Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo proposto non è consentito insede di legittimità.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia delgiudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(salvo che si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizionematurata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza) e, altresì, a vizi attinentialla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità dellasanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; vedi anche Sez. 2, ord. n. 38237 del 24/10/2025, Leoni, non mass.).3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so sentenza 24/03/2026 Corte appello di Veneziavisti gli atti, letti il provvedimento impugnato e il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rubino;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Ricorso trattato de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenzain epigrafe indicata che, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in parzialeriforma della sentenza del Gup del Tribunale di Verona del 13/05/2025, harideterminato la pena inflitta al ricorrente in ordine ai reati di estorsione consumatae tentata.Con un unico motivo la difesa deduce l’erronea applicazione della legge penalee il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilitàdell’imputato.2. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo proposto non è consentito insede di legittimità.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia delgiudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.(salvo che si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizionematurata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza) e, altresì, a vizi attinentialla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità dellasanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; vedi anche Sez. 2, ord. n. 38237 del 24/10/2025, Leoni, non mass.).3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delleammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Roma, li 17 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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