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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28344/2025

Testo disponibile della fonte

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one del materiale probatorio già espresse in sede di

1.3. Deve essere, inoltre, ribadito che le Sezioni Unite hanno affermato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie in quanto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste ed è stato effettuato con argomentazioni coerenti e prive di vizi logico-giuridici.

La testimonianza della persona offesa, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (vedi Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, Giro, Rv. 272152 – 01; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A..

Rv. 285922 - 01).

L'impostazione della motivazione è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01).

1.4. In conclusione, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi logico-probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di tentata estorsione.

La complessiva ricostruzione del materiale istruttorio esposta in motivazione e la conseguente valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del Granata cui sono pervenuti i giudici di merito, si appalesano esenti da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi, pertanto, a rilievi in questa sede.

Le argomentazioni difensive appaiono palesemente dirette a contestare, attraverso una lettura disarticolata del compendio dimostrativo, la rilevanza dei singoli dati probatori, così proponendo una loro lettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, fuoriesce completamente dal perimetro del sindacato di legittimità, non risultando la lamentata difformità in alcun modo idonea a determinare il dedotto vizio motivazionale.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

I giudici di appello, con iter motivazionale adesivo alle risultanze istruttorie ed esente da illogicità, hanno confutato la doglianza con cui veniva chiesta la riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. in considerazione della natura illecita della pretesa del Granata (il quale ha dolosamente provocato l’incidente stradale ai fine di estorcere delle somme di denaro al [OSCURATO:PERSONA]), affermazione, fondata sull’inequivocabile contenuto delle dichiarazioni delle persona offesa, che non trova alcuna confutazione nel compendio probatorio utilizzabile per la decisione (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata e pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado).La replica contenuta nel ricorso (basata esclusivamente sulle dichiarazioni, incongrue e prive di riscontro, del Granata) si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalle risultanze processuali.

La Corte territoriale, in conclusione, ha correttamente dato seguito al principio di diritto che esclude la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove non sia dimostrato che la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr. Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027, in motivazione) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

3. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico. 3.1.

I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. in considerazione del fatto che la presenza dei tre soggetti a bordo dell’autovettura Renault, in occasione delle condotte perpetrate dal Granata, ha incrementato in modo significativo l’effetto intimidatorio delle minacce di cui è stata vittima la persona offesa, come peraltro espressamente riferito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essersi dato alla fuga proprio a causa dell’arrivo dei soggetti in combutta con l’odierno ricorrente (vedi pag. 15 della sentenza di primo grado e pag. 8 della sentenza di appello).

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito.

3.2. La Corte territoriale, peraltro, ha fatto buon uso del principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestata aggravante è integrata ogniqualvolta sia accertata la contestuale presenza, nel momento della violenza o della minaccia, di almeno due persone pur se la condotta sia attuata da uno soltanto di essi (vedi Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Bandjougou, Rv. 282785 – 01, Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116 – 01).

Né può giovare al ricorrente la deduzione difensiva secondo cui i tre complicinon avrebbe esercitato alcuna condotta violenta o minatoria in danno della persona offesa, atteso che, ai fini dell'esistenza dell'aggravante in parola, è necessaria la simultanea, effettiva presenza delle più persone nel luogo in cui la violenza e la minaccia si realizzano ed è del tutto irrilevante che il fatto venga commesso materialmente da una sola persona, qualora l'altra si trovi a breve distanza e così contribuisca con la sua presenza alla realizzazione del crimine (vedi Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916).

In definitiva, quindi, la ratio del sensibile aggravamento di pena previsto dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. rispetto alla fattispecie del reato-base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone, risiede nel dato oggettivo del contributo causale determinato, come nel caso di specie, dal maggiore effetto intimidatorio della condotta degli agenti.

4. Il quarto motivo è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali del Granata e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), elementi con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità della doglianza.

Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).

5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
one del materiale probatorio già espresse in sede di 1.3. Deve essere, inoltre, ribadito che le Sezioni Unite hanno affermato che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01), circostanza, quest'ultima, non ravvisabile nel caso di specie in quanto il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non presenta contraddizioni manifeste ed è stato effettuato con argomentazioni coerenti e prive di vizi logico-giuridici. La testimonianza della persona offesa, al pari di qualsiasi altra testimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale il giudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandone l'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesi che il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici elementi atti a rendere fondato un sospetto di tal genere, in assenza dei quali egli deve presumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza (vedi Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, Giro, Rv. 272152 – 01; Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A.. Rv. 285922 - 01). L'impostazione della motivazione è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01). 1.4. In conclusione, i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi logico-probatori idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di tentata estorsione. La complessiva ricostruzione del materiale istruttorio esposta in motivazione e la conseguente valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del Granata cui sono pervenuti i giudici di merito, si appalesano esenti da errori nell'applicazione delle regole della logica come pure da contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio, sottraendosi, pertanto, a rilievi in questa sede. Le argomentazioni difensive appaiono palesemente dirette a contestare, attraverso una lettura disarticolata del compendio dimostrativo, la rilevanza dei singoli dati probatori, così proponendo una loro lettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti di merito, fuoriesce completamente dal perimetro del sindacato di legittimità, non risultando la lamentata difformità in alcun modo idonea a determinare il dedotto vizio motivazionale. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I giudici di appello, con iter motivazionale adesivo alle risultanze istruttorie ed esente da illogicità, hanno confutato la doglianza con cui veniva chiesta la riqualificazione del fatto nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. in considerazione della natura illecita della pretesa del Granata (il quale ha dolosamente provocato l’incidente stradale ai fine di estorcere delle somme di denaro al [OSCURATO:PERSONA]), affermazione, fondata sull’inequivocabile contenuto delle dichiarazioni delle persona offesa, che non trova alcuna confutazione nel compendio probatorio utilizzabile per la decisione (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata e pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado).La replica contenuta nel ricorso (basata esclusivamente sulle dichiarazioni, incongrue e prive di riscontro, del Granata) si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della loro sussistenza, per come emerge dalle risultanze processuali. La Corte territoriale, in conclusione, ha correttamente dato seguito al principio di diritto che esclude la sussistenza del reato di esercizio delle proprie ragioni laddove non sia dimostrato che la condotta non sia fondata su una legittima pretesa creditoria (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027, in motivazione) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza. 3. Il terzo motivo di ricorso è aspecifico. 3.1. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle prove raccolte, hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. in considerazione del fatto che la presenza dei tre soggetti a bordo dell’autovettura Renault, in occasione delle condotte perpetrate dal Granata, ha incrementato in modo significativo l’effetto intimidatorio delle minacce di cui è stata vittima la persona offesa, come peraltro espressamente riferito dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di essersi dato alla fuga proprio a causa dell’arrivo dei soggetti in combutta con l’odierno ricorrente (vedi pag. 15 della sentenza di primo grado e pag. 8 della sentenza di appello). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito. 3.2. La Corte territoriale, peraltro, ha fatto buon uso del principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestata aggravante è integrata ogniqualvolta sia accertata la contestuale presenza, nel momento della violenza o della minaccia, di almeno due persone pur se la condotta sia attuata da uno soltanto di essi (vedi Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Bandjougou, Rv. 282785 – 01, Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116 – 01). Né può giovare al ricorrente la deduzione difensiva secondo cui i tre complicinon avrebbe esercitato alcuna condotta violenta o minatoria in danno della persona offesa, atteso che, ai fini dell'esistenza dell'aggravante in parola, è necessaria la simultanea, effettiva presenza delle più persone nel luogo in cui la violenza e la minaccia si realizzano ed è del tutto irrilevante che il fatto venga commesso materialmente da una sola persona, qualora l'altra si trovi a breve distanza e così contribuisca con la sua presenza alla realizzazione del crimine (vedi Sez. 2, n. 33210 del 15/06/2021, Guariglia, Rv. 281916). In definitiva, quindi, la ratio del sensibile aggravamento di pena previsto dall'art. 629, comma secondo, cod. pen. rispetto alla fattispecie del reato-base, nel caso di condotta estorsiva realizzata da più persone, risiede nel dato oggettivo del contributo causale determinato, come nel caso di specie, dal maggiore effetto intimidatorio della condotta degli agenti. 4. Il quarto motivo è aspecifico non risultando adeguatamente enunciati e argomentati rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente desumibile dai precedenti penali del Granata e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 8 della sentenza impugnata), elementi con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità della doglianza. Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). 5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente
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